Il Consiglio dei Ministri ha approvato ufficialmente la proroga dell’entrata in vigore della fatturazione elettronica carburante. Il CdM tenutosi il 27 giugno 2018 a Palazzo Chigi ha deciso in via definitiva lo slittamento del provvedimento. Si attende ora solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge, che dovrebbe avvenire entro il 30 giugno.
Slitta pertanto al 2019 l’obbligo di utilizzo della fattura elettronica per i benzinai, precedentemente fissato al 1° luglio. Occhio però, fino al 2019 sarà quindi ancora possibile utilizzare la scheda carburanti, ma vi sono tuttavia degli nuovi obblighi da seguire. Infatti per detrarre IVA e dedurre le relative spese, resta l’obbligo di utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili, così come previsto dalla legge di bilancio 2018.
Al termine del Consiglio dei Ministri numero 7, è stato rilasciato un comunicato stampa recante la novità appena approvata sulla proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante che alleghiamo a fondo pagina.
Fatturazione elettronica carburante, cos’è e come funziona
Lo scorso 30 aprile 2018, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 89757; il provvedimento direttoriale riguarda l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica anche tra i privati dal prossimo 1° gennaio 2019.
Sempre in data 30 aprile è stata pubblicata anche la circolare interpretativa n. 8; questa riguarda invece la fattura elettronica e le modalità di pagamento dei carburanti, a partire dal 1° luglio 2018. Dato lo slittamento parziale del provvedimento che riguarda solo la e-fattura, la circolare rimane ancora valida, ma solo per la parte relativa ai pagamenti tracciati.
La legge di bilancio 2018 ha stabilito che a partire dal prossimo 1° gennaio 2019 sarà obbligatorio l’uso della fattura elettronica b2b per tutte le operazioni di compra vendita di beni e servizi fra privati residenti sul territorio italiano. Questo obbligo era stato anticipato al 1° luglio 2018 esclusivamente per le fatture relative a cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori.
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Pagamenti tracciati dal 1° luglio
Come detto in premessa rimane l’obbligo, per chi vorrà recuperare IVA e costi di benzina e diesel, di effettuare pagamenti con mezzi tracciati. La circolare circolare 8/E del 30 aprile 2018 dell’Agenzia delle Entrate elenca e specifica le modalità di pagamento delle spese carburante a partire dal 1° luglio.
D’ora in avanti per poter dedurre il costo e la relativa IVA sulle spese di carburante i rifornimenti si potranno pagare solo con:
- carte di credito e di debito e anche le prepagate;
- gli assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali;
- bonifici bancari e postali.
Per tutti gli approfondimenti vi lasciamo alla lettura della circolare 8/E del 30 aprile 2018, in attesa che l’Agenzia delle Entrate ne rettifichi il contenute aggiornando quindi le date alla proroga di entrata in vigore di tutte le norme.
CIRCOLARE N. 8 /E Agenzia Entrate (323,0 KiB, 1.429 hits)
Fatturazione elettronica carburante
Questo invece è il testo della nota stampa rilasciato sul sito del Governo al termine del CdM numero 7 del 27/06/2018.
Proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante (decreto legge)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell’economia e delle finanze Giovanni Tria, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico Luigi Di Maio e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Danilo Toninelli, ha approvato un decreto legge che introduce disposizioni urgenti relativamente agli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante.
In particolare, il provvedimento rinvia al 1° gennaio 2019 l’entrata in vigore dell’obbligo, previsto dalla legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205), della fatturazione elettronica per la vendita di carburante a soggetti titolari di partita IVA presso gli impianti stradali di distribuzione, in modo da uniformarlo a quanto previsto dalla normativa generale sulla fatturazione elettronica tra privati.
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