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Home»Fisco e Tasse»Il nuovo redditometro, iniziamo a conoscerlo

Il nuovo redditometro, iniziamo a conoscerlo

Massima Di Paolo10 Gennaio 20133 Mins Read
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Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ha a tutti gli effetti visto la luce il nuovo redditometro, vediamolo più da vicino

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Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 2013, del decreto del MEF del 24 dicembre 2012, è partito il nuovo redditometro, ovvero l’accertamento sintetico, che dà il via alla rinnovata modalità di controllo delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche.

Il decreto attuativo, “individua il  contenuto  induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva  sulla  base  del quale,  puo’  essere fondata la determinazione sintetica  del  reddito  complessivo  delle persone fisiche” (art. 1).

Per  elemento  indicativo  di capacita’ contributiva si intende la spesa sostenuta dal contribuente per  l’acquisizione  di  servizi  e  di  beni  e  per   il   relativo mantenimento.

Il nuovo redditometro si applicherà alle dichiarazioni dei redditi 2012 (ovvero relative al reddito 2009) attraverso la valutazione degli elementi indicativi di capacità contributiva, inseriti nella tabella A allegata al decreto. Il Fisco valuterà se le spese sostenute dal contribuente sono in linea con il reddito dichiarato o meno. In quest’ultimo caso, il Fisco, procederà ad accertamenti ulteriori.

La tabella A, racchiude tutte le voci riferibili ad aspetti della vita quotidiana: Consumi per generi alimentari e vestiario, abitazione (mutui, locazioni, spese ordinarie etc), istruzione, sanità, trasporti, costi per l’acquisto di beni mobili più o meno durevoli (come elettrodomestici e arredi o cibo e abbigliamento) a quelli per il benessere e il tempo libero.

Le spese relative ai beni  e  servizi  si  considerano  sostenute  dalla persona  fisica  cui  risultano  riferibili  sulla  base   dei   dati disponibili o delle informazioni presenti in Anagrafe tributaria.  Si considerano, inoltre, sostenute dal contribuente, le  spese  relative ai beni e servizi effettuate dal coniuge e dai familiari  fiscalmente a carico.

La ricostruzione del reddito avverrà sulla base delle spese effettivamente sostenute, come risultanti dalla banca dati dell’Anagrafe tributaria, sulle medie “costruite” dall’Istat e sulle risultanze di analisi e studi socio economici effettuati   su   campioni   significativi   di   contribuenti appartenenti ad undici  tipologie  di  nuclei  familiari  distribuite nelle cinque aree territoriali in  cui  e’  suddiviso  il  territorio nazionale.

Le tipologie di nuclei familiari considerate sono indicate nella tabella B, che fa parte integrante del presente decreto.

La parola d’ordine del nuovo redditometro è “dialogo con il contribuente”; una volta riscontrata l’incoerenza tra redditi e spese, il Fisco, prima di procedere all’eventuale accertamento e alla quantificazione della pretesa tributaria, deve obbligatoriamente invitare il contribuente a discuterne, chiedendogli di fornire chiarimenti.

L’art 4 infatti, prevede la possibilità per il contribuente di dimostrare, prima della   determinazione sintetica del reddito complessivo, ad esempio, di aver sostenuto certe spese con redditi diversi da quelli posseduti nel periodo d’imposta (risparmi conseguiti negli anni precedenti) o con redditi esenti (indennità per invalidità, borse di studio, eccetera) oppure già tassati mediante ritenuta alla fonte (come interessi su titoli di Stato o conti correnti), o ancora grazie a donazioni ricevute. Somme, comunque, tutte legittimamente escluse dalla base imponibile.

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