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di Andrea Amantea - 14 Ottobre 2021
Con un documento ufficiale pubblicato sul proprio sito istituzionale, il Ministero dell’economia e delle finanze ha messo nero su bianco i limiti decisionali a cui i Comuni devono attenersi nel definire sconti, esoneri o aumenti di aliquote, sull’IMU abitazione principale e per gli immobili ad essa assimilati.
In questa breve guida faremo un sunto di quanto previsto nel documento ufficiale del MEF che per completezza alleghiamo in fondo a questa pagina.
Ecco i dettagli.
Per l’immobile abitazione principale non di lusso ossia rientrante nella categoria catastale da A2 ad A7 l’IMU non è dovuta.
Difatti, si parla si esonero IMU abitazione principale.
Per quelle di lusso invece si paga l’IMU. L’aliquota base IMU per le abitazioni principali di lusso è pari al 5 per mille (comma 748) e il Comune la può aumentare fino al 6 per mille o ridurre. O anche fino all’azzeramento.
Dunque, per l’abitazione principale non di lusso non si paga l’IMU.
Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile (..).
Attenzione, se i coniugi posseggono abitazioni situate in due comuni diversi, l’esonero IMU non spetterà per nessuna della due abitazioni. Si veda a tal proposito, la sentenza, Corte di Cassazione n°4166/2020.
Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.
Sono assimilate all’abitazione principale, pertanto scontano lo stesso trattamento visto sopra, comma 741, Legge 160/2019:
In un documento ufficiale “Rilievi imposta municipale propria”, il MEF ha circoscritto l’autonomia decisionale dei Comuni. Riportando alcuni esempi pratici, con i quali sono evidenziati quali delibere/regolamenti comunali sono emanate in rispetto delle norme sull’IMU e quali invece sono illegittime.
In merito alle disposizioni IMU sull’abitazione principale, il MEF ha rilevato diversi aspetti critici.
L’art. 1, comma 748, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede che all’abitazione principale c.d. di lusso si applica l’aliquota ridotta dell’imposta municipale propria (IMU) pari allo 0,5 per cento. E’ attribuita al Comune la facoltà di diminuire tale aliquota sino all’azzeramento o di aumentarla solo sino alla misura dello 0,6 per cento.
Da qui, è illegittima la delibera comunale con la quale, per gli immobili di lusso, si prevede il loro assoggettamento all’aliquota dell’imposta municipale propria (IMU) dello 0,75 per cento (o a diversa aliquota comunque superiore allo 0,6 per cento).
In base all’elenco sulle assimilazione rispetto al concetto di abitazione principale, la nuova IMU non considera più tale la fattispecie dell’immobile di proprietà di cittadini italiani residenti all’estero.
Da qui, sono considerate illegittime le seguenti delibere:
Ulteriori rilievi sono stati evidenziati dal MEF, in merito all’autonomia comunale sulla possibilità di assimilare ad abitazione principale alcuni immobili. Il riferimento è alla “unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari. A seguito di ricovero permanente. A condizione che la stessa non risulti locata.
Il MEF rileva che il Comune non può disporre ulteriori requisiti ai fini della suddetta assimilazione.
Da qui, è illegittima la delibera in base alla quale, è assimilata all’abitazione principale l’unità immobiliare posseduta da anziano o disabile. Anziano che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata né data in comodato.
Difatti, non possono essere richiesti ulteriori requisiti non previsti dalla norma principale. In tale caso, l’assenza di un contratto di comodato.
Alleghiamo, come anticipato in premessa, il testo completo del documento rilasciato sul sito Finanza – MEF.