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Irap 2020: nuove indicazioni dell’Agenzia delle Entrate

Il primo acconto “figurativo” da sottrarre non può mai eccedere il 40% dell’importo complessivamente dovuto a titolo di Irap per il 2020.


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di - 23 Ottobre 2020

L’articolo 24 del decreto Rilancio ha previsto l’esonero dal pagamento del saldo Irap 2019 e del 1° acconto 2020; la misura di favore adottata in piena emergenza covid-19, opera per le imprese, con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni, e i lavoratori autonomi, con un corrispondente volume di compensi. L’importo corrispondente alla prima rata dell’acconto è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per il 2020.

L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 25/E del 20 agosto 2020, ha fornito specifiche risposte sul taglio dell’Irap. In seguito a nuove richieste di chiarimenti, in data 19 ottobre, sempre l’Agenzia delle entrate ha affrontato ulteriori aspetti dell’esonero Irap, saldo 2019 e primo acconto 2020 con la circolare n°27/e.

Con la stessa circolare è stata esaminata anche la possibilità prevista dal Decreto Liquidità di versare gli acconti d’imposta 2020 Irpef, IRES e Irap, con il metodo previsionale, senza incorrere in sanzioni.

Ecco in chiaro tutte le indicazioni operative fornite dall’Agenzia delle entrate con la circolare n° 27/e.

IRAP 2020: la cancellazione del saldo e dell’acconto

L’esonero dal pagamento del saldo 2019 e della prima rata di acconto IRAP 2020 è stato previsto dal D.L. 34/2020, c.d decreto Rilancio. Tale previsione è stata inserita all’art.24.

In particolare, il decreto dispone che le imprese, con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni, e i lavoratori autonomi, con un corrispondente volume di compensi:

Attenzione,

non beneficiano della previsione  di esenzione: le imprese di assicurazione, le Amministrazioni pubbliche, gli intermediari finanziari nonché le società partecipate (art.24 del d.L. 34/2020).

L’importo del versamento abbuonato è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d’imposta 2020.

Con la risoluzione 28/e del 29 maggio 2020 l’Agenzia delle entrate ha confermato che l’applicazione dell’esenzione Irap riguarda anche  i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.

Leggi anche: Cancellazione saldo e acconto Irap: cosa prevede il Dl Rilancio

Fatta tale breve ricostruzione passiamo ai chiarimenti fatti dall’Agenzia delle entrate con la circolare n°27/e.

I chiarimenti dell’Agenzia delle entrate: la circolare n°27/e

L’importo corrispondente alla prima rata dell’acconto è escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per il 2020. Pertanto, l’esclusione opera fino a concorrenza dell’importo della prima rata calcolato con il metodo storico ovvero, se inferiore, con il metodo previsionale.

Si ricorda che, in sintesi,  il calcolo dell’acconto può avvenire con il metodo storico o con il metodo previsionale.

Con il metodo storico, l’acconto è pari al 100% dell’imposta dichiarata nell’anno precedente e deve essere versato in una o due rate, a seconda dell’importo dovuto. Saldo e prima rata dell’acconto possono essere rateizzate.

Al contrario, con il metodo previsionale, il contribuente calcola gli acconti sui redditi che presume di conseguire,  considerando gli oneri deducibili e detraibili che ritiene sosterrà. Si considerano anche i crediti d’imposta spettanti e le ritenute d’acconto che si ritiene di subire in corso d’anno.

Tale metodo si applica laddove il contribuente prevede di conseguire redditi inferiori rispetto a quelli dell’anno precedente.

Ad ogni modo, la prima rata dell’acconto è pari al 40% del totale e si paga entro il 30 giugno (insieme al saldo). La seconda rata ossia il restante 60%  si versa entro il 30 novembre.

Per i soggetti ISA ossia i soggetti che svolgono attività per le quali  sono approvati gli indici di affidabilità fiscale (hanno preso il posto degli studi di settore) con ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione, gli acconti sono da versare in due rate:

Tale previsione, art. 58 d.L. 124/2019, si applica anche ai contribuenti forfettari e ai c.d. minimi.

Il versamento del saldo Irap

Sulla base di quanto appenda detto:

  1. il contribuente che opta per il metodo storico versa il 2° acconto Irap pari al 60% (ovvero al 50% se applica gli Isa) e l’eventuale saldo da calcolare al netto del primo acconto “figurativo” (pari al 40% ovvero al 50% in caso di Isa) e del secondo acconto corrisposto;
  2. se, invece, utilizza il metodo “previsionale”, è tenuto a versare il secondo acconto pari al 60% (ovvero al 50% se applica gli Isa) dell’imposta complessiva presumibilmente dovuta per il 2020 e l’eventuale saldo da determinare al netto del primo acconto “figurativo” e del secondo acconto corrisposto.

Dunque:

Ad ogni modo, il 2° acconto Irap 2020 e l’eventuale  saldo 2020 deve tenere conto del 1° acconto figurativo (oggetto di esonero, in realtà non è versato), calcolato con il metodo storico o previsionale.

In entrambe le ipotesi, il primo acconto “figurativo” da sottrarre non può mai eccedere il 40% (ovvero il 50%) dell’importo complessivamente dovuto a titolo di Irap per il 2020.

Cosa succede se il saldo Irap  2020 effettivamente dovuto è inferiore alla prima rata dell’acconto 2020 per la quale vige l’esonero previsto dal D.l. Rilancio?

Se il saldo è inferiore alla prima rata

Laddove il saldo Irap dovuto è inferiore alla prima rata di acconto esonerata, la circolare 27 contiene specifiche indicazioni pratiche.

Ipotizzando, un contribuente che non sia tenuto ad applicare gli ISA e che utilizzi il metodo “storico”, se l’IRAP /fonte circolare 27/e):

In questo caso, il primo acconto “figurativo” da sottrarre dall’imposta dovuta (200 euro) è pari a 80 euro (40% di 200). Pertanto, la dichiarazione IRAP 2021 evidenzierà un credito pari a 480 euro [200-(600+80)].

Con la circolare 27/e è stata esaminata anche la possibilità prevista dal D.L. Liquidità di versare gli acconti d’imposta 2020 Irpef, IRES e Irap, con il metodo previsionale, senza incorrere in sanzioni.

Acconti con metodo previsionale senza sanzioni: anche per le addizionali

L’art.20 del D.L. 23/2020, decreto liquidità, da la possibilità di calcolare gli acconti d’imposta 2020, imposte sui redditi(Irpef Ires) e dell’IRAP, secondo il cd. metodo previsionale senza incorrere in sanzioni e interessi.

La condizione da rispettare è che lo scostamento tra l’acconto versato e quello dovuto sulla base delle risultanze della dichiarazione dei redditi e dell’IRAP non superi il 20%.

Con la circolare 9/e è stato chiarito che tale possibilità, oltre che all’Ires, all’Irpef e all’Irap si applica anche

Gli acconti delle imposte appena elencate si versano alle stesse date previste per Ires, Irap e Irpef. Da qui l’equiparazione per l’applicazione della misura di favore (circolare 27/e).

Da qui è stato chiesto di sapere se la previsione di favore riguarda anche le “addizionali”.

Ebbene, secondo l’Agenzia, la previsione di legge in commento si applica, altresì, agli acconti relativi alle addizionali di dette imposte,  con scadenza 30 giugno 2020.

Di contro, non si applica all’addizionale regionale all’IRPEF. In quanto, per quest’ultima, non è previsto il versamento dell’acconto entro il 30 giugno, ma solo del saldo dell’imposta dovuta per l’anno 2019.

Ribadiamo che le previsioni del D.L. liquidità operano. solo per glia acconti 2020.

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Tags: ABC FiscoAgenzia delle Entrate