Il decreto Rilancio prevede la cancellazione del saldo e della prima rata di acconto IRAP 2020 a determinate condizioni. Sono interessate le imprese e i lavoratori autonomi con un volume di ricavi/compensi non superiore a 250 milioni euro. Sono comunque da pagare gli acconti 2019 anche eventualmente in ravvedimento.
Ecco in chiaro chi sono nello specifico i soggetti interessati dall’esenzione e quali sono le condizioni da rispettare. Anche alla luce degli importanti chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione 29/e del 29 maggio 2020.
Saldo e acconto Irap: regole generali
Saldo e 1° acconto delle imposte, per i soggetti con periodo d’imposta coincidenti con l’anno solare (1° gennaio – 31 dicembre), sono effettuati di norma entro il 30 giugno ovvero entro i 30 giorni successivi applicando la maggiorazione dello 0,40%.
Per i soggetti Irpef, l’acconto è dovuto quando l’imposta netta dovuta per l’anno precedente è è superiore a 51,65 euro; per i soggetti Ires il limite è fissato ad € 20,66.
Detto ciò, il pagamento degli acconti è effettuato in due rate. Il versamento è effettuato in unica rata laddove non superiore a 103 euro, entro il mese di novembre. Il limite da considerare per i soggetti Irpef è pari a 257,52 €.
Se il pagamento è effettuato in due rate:
- il 40% è da pagare al 30 giugno ossia alla scadenza del saldo dell’anno precedente (1° rata);
- il rimanente 60% entro il mese di novembre (2° rata).
Periodo d’imposta 2019
Entro il 30 giugno andrebbe pagato il saldo 2019 e il 1° acconto 2020.
Si ricorda che saldo e 1° rata di acconto possono essere oggetto di rateazione, da concludersi entro il mese di novembre.
| N° rata | Versamento | interessi | Versamento (con maggiorazione 0,40%) | Interessi |
| 1° | 30 giugno | / | ||
| 2° | 16 luglio | 0,18% | 30 luglio | |
| 3° | 20 agosto | 0,51% | 20 agosto | 0,18% |
| 4° | 16 settembre | 0,84% | 16 settembre | o,51% |
| 5° | 16 ottobre | 1,17% | 16 ottobre | 0,84% |
| 6° | 16 novembre | 1,50% | 16 novembre | 1,17% |
Gli interessi da rateazione non vanno cumulati all’imposta, ma versati separatamente.
La 2° rata dell’acconto va versata entro il 30 di novembre.
I soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare
I soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, effettuano il versamento della 2° rata entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese dello stesso periodo d’imposta.
| Saldo anno precedente 1 ° rata acconto | Entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta |
| 2° rata acconto | Entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo. |
Specifiche previsioni sono disposte per i soggetti I.S.A.
Gli acconti per i soggetti ISA
Per i soggetti I.S.A. ossia per i soggetti per i quali sono approvati gli indici di affidabilità fiscale (hanno preso il posto degli studi di settore) che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dalla normativa vigente, , gli acconti sono da versare in due rate ciascuno di pari importo ossia 50%+50% anziché 40%+60%.
Tale previsione di applica anche ai contribuenti forfettari anche se poi dal punto di vista pratico non sono soggetti agli I.S.A.
Cancellazione saldo e acconto Irap
L’articolo 24 del decreto Rilancio abbuona il pagamento del saldo Irap 2019 e del 1° acconto 2020. Il decreto dispone che le imprese, con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni, e i lavoratori autonomi, con un corrispondente volume di compensi, non siano tenuti al versamento del saldo dell’IRAP dovuta per il 2019 né della prima rata dell’acconto. dell’IRAP dovuta per il 2020.
| Cosa | Esenzione definitiva del pagamento del saldo Irap e del 1° acconto |
| Soggetti beneficiari | Imprese e lavoratori autonomi |
| Ambito oggettivo | L’esenzione vale solo per il saldo 2019 e il 1° acconto 2020 |
| Precisazioni | Sono comunque dovuti gli acconti 2019 anche in ravvedimento |
Non beneficiano della previsione di esenzione: le imprese di assicurazione, le Amministrazioni pubbliche, gli intermediari finanziari nonché le società partecipate.
L’importo del versamento abbuonato è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d’imposta 2020.
La verifica della soglia di 250 milioni
- corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa(art. 85 comma 1 letta ) del TUIR);
- corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione (art. 85, comma 1, lettera b) del TUIR);
- compensi derivanti dall’esercizio di arti e professioni (articolo 54, comma 1, del TUIR).
Chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate sulla cancellazione saldo e acconto Irap
Con la risoluzione 28/e del 29 maggio 2020 l’Agenzia delle entrate ha confermato che l’applicazione dell’esenzione Irap riguarda anche i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare. Soggetti che non sono dunque interessati dalla scadenza ordinaria del 30 giugno. Si veda il paragrafo “Il versamento del saldo e dell’acconto Irap. Regole generali”.
In una tabella, sono sintetizzati le scadenze e gli obblighi per i soggetti citati.
Periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare |
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| Periodo d’imposta | Scadenza 1° acconto | da versare | scadenza 2° acconto | da versare | saldo | da versare |
| dal’ 1-07-2019 al 30-06 2020 | 31-12/2019 | si | 31/05/2020 | si | 31.12.2020 | no |
| 1-07/2020-30-06-2021 | 31-12-2020 1° acconto 2020 | no | 31-05-2021 2° acconto | si | 31.12.2021 saldo 2020 | si |
Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, 1° gennaio-31 dicembre, valgono le indicazioni sotto riportate.
Periodo d’imposta coincidente con l’anno solare |
||||||
| Periodo d’imposta | 1° acconto 2019 | da versare | 2° acconto 2019 | da versare | saldo 2019 | da versare |
| 1.01.2019-31-12-2019 | 30.06.2019 | si | 30.11.2019 | si | 30.06.2020 | no |
| Periodo d’imposta | 1° acconto 2020 | da versare | 2° acconto 2020 | da versare | saldo 2020 | da versare |
| 1.01.2020- 31.12.2020 | 30.06.2020 | no | 30.11.2020 | si | 30.06.2021 | si |
Infine, è da porre attenzione al fatto che il decreto Rilancio è ancora in fase di conversione in legge, dunque potrebbero essere apportate delle modifiche anche alla normativa qui in esame.
