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di Paolo Ballanti - 7 Aprile 2023
Cos’è, come si fa e a cosa serve l’ISEE minorenni? Partiamo col dire che l’ISEE, acronimo di Indicatore della Situazione Economica Equivalente è un valore oggettivo che serve a valutare e confrontare la situazione economico – patrimoniale delle famiglie al fine di determinare il diritto ad una serie di prestazioni sociali agevolate. Per ottenere il calcolo dell’ISEE è necessario presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) in modalità ordinaria o precompilata autonomamente o tramite CAF, patronati e altri intermediari abilitati. La funzione della DSU è quindi quella di fornire le informazioni utili alla determinazione dell’ISEE.
Nella maggior parte dei casi è sufficiente presentare la DSU MINI che consente di fornire le principali informazioni sulla situazione anagrafica, reddituale e patrimoniale del nucleo, ottenendo così l’ISEE standard o ordinario. In alcune situazioni specifiche, in base al tipo di prestazione che il cittadino intende richiedere o delle particolari caratteristiche del nucleo familiare, si rende necessario fornire informazioni aggiuntive. Tra le ipotesi in cui è necessario compilare la DSU nella sua versione estesa figura il calcolo dell’ISEE Minorenni.
Analizziamo in dettaglio cos’è e quali particolarità contiene.
L’ISEE Minorenni è necessario per ottenere le prestazioni agevolate rivolte ai minori, figli di genitori non coniugati tra loro e non conviventi.
In queste ipotesi infatti è necessario prendere in considerazione la condizione del genitore non coniugato e non convivente per stabilire se la stessa incida o meno nell’ISEE del nucleo familiare cui appartiene il minorenne.
Possono in particolare verificarsi tre situazioni:
Per capire la differenza tra le ultime due ipotesi citate, ipotizziamo il caso di un minorenne, figlio di genitori tra loro non coniugati e non conviventi:
La componente aggiuntiva per l’ISEE minorenni è rappresentata dal genitore non convivente e non coniugato. E’ richiesta:
Nel primo caso la componente aggiuntiva non dev’essere calcolata qualora il genitore si trovi in una delle seguenti condizioni:
Se il genitore non rientra tra le ipotesi di esclusione, è necessario indicare nella Dichiarazione Sostitutiva Unica una delle seguenti situazioni:
Nell’ipotesi 1 il dichiarante può indicare gli estremi di una DSU in corso di validità, già presentata e inclusiva del genitore non convivente, dalla quale verranno estratti i dati per il calcolo della componente aggiuntiva.
In alternativa, il dichiarante riporta gli estremi del Foglio per la componente aggiuntiva compilato dal genitore non convivente.
L’omessa indicazione degli estremi della DSU o del Foglio componente aggiuntiva comporta l’impossibilità di calcolare l’ISEE per le prestazioni relative ai figli minorenni o agli studenti universitari con genitori non coniugati e non conviventi tra loro.
Nell’ipotesi 2 il dichiarante può indicare gli estremi di una DSU in corso di validità già presentata e inclusiva del genitore non convivente, dalla quale verranno estratti i dati personali, reddituali e patrimoniali necessari.
Se il genitore non convivente non dispone di una DSU in corso di validità, deve compilare il Foglio Componente al pari di tutti gli altri membri del nucleo familiare.
La componente aggiuntiva, come anticipato, è calcolata solo per determinate prestazioni e non fa parte dell’ISEE standard.
All’interno del quadro FC9 della DSU:
Il nucleo familiare dev’essere comunque assunto nella sua composizione in atto alla data di presentazione della DSU.
La DSU può essere presentata, in alternativa:
Una volta presentata la DSU, la stessa ha validità sino al 31 dicembre successivo.
I dati indicati nella Dichiarazione Sostitutiva sono in parte autodichiarati (come i dati anagrafici e i beni patrimoniali posseduti al 31 dicembre del secondo anno precedente quello di presentazione della dichiarazione) ed in parte acquisiti dagli archivi Agenzia Entrate (reddito complessivo ai fini Irpef) ed Inps (trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, erogati dall’Istituto per ragioni diverse dalla condizione di disabilità e non rientranti nel reddito complessivo ai fini Irpef.
Per quanto riguarda le informazioni autodichiarate, il soggetto compilatore si assume la responsabilità, anche penale, di quanto dichiarato.
Il nucleo familiare di riferimento è quello alla data di presentazione della dichiarazione, mentre i redditi sono relativi al secondo anno solare precedente la trasmissione della DSU.
Al contrario, il patrimonio mobiliare e immobiliare è quello posseduto alla data del 31 dicembre del secondo anno precedente quello di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva.
Al fine di semplificare le procedure di presentazione della DSU l’Inps ha sviluppato un sistema per ottenere la Dichiarazione Unica precompilata, con una serie di dati prelevati dagli archivi Agenzia entrate ed Inps, in modo da ridurre il numero di informazioni che il cittadino deve inserire.
In particolare, la precompilazione riguarda:
Il sistema permette altresì di precaricare i dati dell’ultima DSU acquisita, quali:
Per acquisire la DSU precompilata è sufficiente collegarsi a “inps.it – Tutti i servizi – ISEE Precompilato”, muniti delle credenziali SPID, CIE o CNS.
Come fare una simulazione dell’ISEE minorenni? Come per gli altri tipi di ISEE anche per questa particolare tipologia l’INPS mette a disposizione un simulatore online da usare gratuitamente a questo indirizzo:
Non serve accedere con le proprie credenziali ed è quindi accessibile a tutti. Il servizio serve appunto a simulare l’ISEE prima di procedere alla richiesta effettiva.
In alternativa, qualora si sia già in possesso di un ISEE Ordinario calcolato con riferimento al nucleo del minorenne, è possibile simulare esclusivamente il valore della componente aggiuntiva del genitore non convivente cliccando su “Simula Componente Aggiuntiva”