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Mediazione tributaria per liti fino a 20mila euro, si parte il 1 aprile

Dal 1 aprile diventa obbligatoria, pena l'inammissibilità del ricorso, la mediazione tributaria per le liti fiscali minori fino a 20mila euro.


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di - 20 Marzo 2012

L’Agenzia delle entrate, con circolare nr. 9/E del 19 marzo, illustra il nuovo istituto deflattivo del contenzioso tributario previsto dall’articolo 17-bis del Dlgs 546/1992, rubricato “Il reclamo e la mediazione”, introdotto dall’articolo 39, comma 9, del Dl 98/2011 (manovra 2011).

A partire dal prossimo 1° aprile, per le liti fiscali minori, di valore fino a 20mila euro, entra in vigore l’istituto della mediazione tributaria che apre una finestra di dialogo prima del contenzioso vero e proprio e, in caso di accordo, prevede anche una riduzione al 40% delle sanzioni.

Le linee guida della mediazione sono state presentate a Roma, durante una conferenza stampa, dal direttore dell’Agenzia, Attilio Befera, e il direttore Affari legali e contenzioso, Vincenzo Busa.

“La mediazione – ha affermato il direttore Befera – è diretta ad alleggerire il lavoro delle Commissioni tributarie che, per effetto della riduzione del numero delle controversie, potranno dedicare più tempo e più attenzione alle cause di maggior valore. Le liti che potenzialmente si possono chiudere grazie al nuovo istituto, senza impegnarsi in defatiganti contenziosi, sono più di 110 mila, 66% del contenzioso”.

In pratica, la proposizione del ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale deve essere preceduta dalla presentazione di un’istanza di annullamento (totale o parziale) dell’atto stesso alla competente struttura dell’Agenzia delle Entrate (definito mediazione tributaria).

La presentazione della preventiva istanza di annullamento è obbligatoria, nel senso che il ricorso giurisdizionale eventualmente proposto senza aver dato avvio al procedimento amministrativo è inammissibile per espressa disposizione del comma 2 dell’articolo 17-bis; l’inammissibilità è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio.

Il reclamo va presentato alla  Direzione  provinciale  o  alla Direzione regionale  che  ha  emanato  l’atto,  le  quali  provvedono attraverso apposite strutture  diverse  ed  autonome  da  quelle  che curano l’istruttoria degli atti reclamabili.

Sono oggetto di mediazione le controversie relative a:

Non sono, invece, oggetto di mediazione le controversie concernenti gli altri atti elencati dall’articolo 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992, i quali, pur essendo impugnabili innanzi alle Commissioni tributarie, non sono emessi dall’Agenzia delle entrate e, di norma, non sono riconducibili all’attività della stessa. Sono:


In merito alla cartella di pagamento, nella circolare si precisa che l’esclusione dalla mediazione attiene alle ipotesi in cui il contribuente sollevi esclusivamente vizi propri della cartella (ad esempio, ritualità della notifica).Qualora  il contribuente impugni la cartella formulando anche eccezioni riferite all’attività dell’Agenzia delle Entrate (ad esempio, relative al ruolo o alla mancata notifica dell’avviso di accertamento), la fattispecie rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 17-bis del Dlgs 546/1992.

La presentazione dell’istanza

L’istanza ex articolo 17-bis del Dlgs 546/1992 può essere alternativamente presentata dal contribuente che ha la capacità di stare in giudizio, sia direttamente sia a mezzo procuratore generale o speciale, dal rappresentante legale del contribuente che non ha la capacità di stare in giudizio ovvero dal difensore, nelle cause di valore pari o superiore a 2.582,28 euro.

Nell’istanza vanno indicati la Direzione provinciale o regionale nei cui confronti si intende proporre ricorso (vale a dire, quella “che ha emanato l’atto impugnato o non ha emanato l’atto richiesto), il contribuente e il suo legale rappresentante, la relativa residenza o sede legale o il domicilio eletto, nonché il codice fiscale e l’indirizzo di posta elettronica certificata (Pec), l’atto impugnato e l’oggetto dell’istanza, nonché i motivi.

Oltre all’eventuale proposta di mediazione, l’istanza può contenere anche una richiesta di sospensione dell’atto impugnato. Non è applicabile l’imposta di bollo mentre, il contributo unificato è dovuto soltanto nel caso in cui il contribuente, a seguito di esito infruttuoso del procedimento di mediazione, depositi il ricorso presso la segreteria della commissione tributaria provinciale.

La trattazione dell’istanza

Ai sensi del comma 5 dell’articolo 17-bis, la Direzione provinciale o regionale competente provvede alla trattazione dell’istanza “attraverso apposite strutture diverse e autonome da quelle che curano l’istruttoria degli atti reclamabili”.

Al riguardo, la circolare specifica che le predette strutture si identificano con gli Uffici legali delle Direzioni provinciali e con le analoghe strutture delle Direzioni regionali e del Centro operativo di Pescara.

La valutazione dell’istanza tende, come si è detto in premessa, all’anticipazione dell’esito della controversia giurisdizionale, allo scopo di evitare un inutile e dispendioso contenzioso e di realizzare la giusta imposizione.

L’Ufficio in via preventiva verifica che l’istanza contenga tutti gli elementi necessari ai fini della sua trattazione.

Ove le motivazioni dell’istanza giustifichino l’annullamento dell’atto in via di autotutela, l’Ufficio porta a conoscenza del contribuente il provvedimento di accoglimento dell’istanza. Allo stesso modo l’Ufficio accoglie l’istanza del contribuente quando ritiene che i presupposti del rimborso richiesto siano sussistenti.

Accertata l’ammissibilità dell’istanza e verificata l’impossibilità di procedere a un annullamento dell’atto impugnato, l’Ufficio valuta attentamente, anche in assenza di proposta formulata dal contribuente, la sussistenza dei presupposti per la mediazione, individuati dal comma 8 dell’articolo 17-bis.

L’accordo di mediazione

La conclusione della mediazione avviene tramite la sottoscrizione di un accordo, per effetto del quale le sanzioni eventualmente dovute sono ridotte al 40% (tale riduzione è determinata dall’applicabilità dell’articolo 48 del Dlgs 546/1992, stabilita dal comma 8 dell’articolo 17-bis).

La circolare evidenzia, oltre all’ipotesi di rideterminazione della pretesa, la possibilità di un accordo di mediazione che confermi integralmente il tributo contestato con l’atto impugnato, cui consegue, comunque, la riduzione delle sanzioni al 40%.

L’accordo si perfeziona con il pagamento dell’intero importo dovuto ovvero della prima rata in caso di rateizzazione, effettuato entro 20 giorni dalla sottoscrizione, mediante versamento diretto, anche tramite compensazione, utilizzando il modello F24.

Infatti, in applicazione dell’articolo 48, comma 3, del Dlgs 546/1992, il versamento delle somme dovute a seguito di mediazione può avvenire “in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo ovvero in un massimo di dodici rate trimestrali, se le somme dovute superano i 50.000 euro”; tuttavia, poiché si tratta di controversie di valore non superiore a 20mila euro, di fatto non sono ammesse più di otto rate.

Il diniego

In assenza dei presupposti per l’annullamento dell’atto o per la conclusione della mediazione, l’ufficio comunica al contribuente il provvedimento di diniego, dove sono esposte le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda la pretesa tributaria e sono descritte le attività svolte nel corso del procedimento di mediazione.

Il diniego è atto non impugnabile, atteso che, in ogni caso, il contribuente è tutelato dalla facoltà di costituirsi in giudizio attraverso il deposito del ricorso.

La costituzione in giudizio

Il comma 9 dell’articolo 17-bis prevede che “Decorsi novanta giorni senza che sia stato notificato l’accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso. I termini di cui agli articoli 22 e 23 decorrono dalla predetta data. Se l’Agenzia delle entrate respinge il reclamo in data antecedente, i predetti termini decorrono dal ricevimento del diniego. In caso di accoglimento parziale del reclamo, i predetti termini decorrono dalla notificazione dell’atto di accoglimento parziale”.

Pertanto, il termine di 30 giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente, contenuto nell’articolo 22 del Dlgs 546/1992, inizia a decorrere dal giorno successivo:

All’indicato termine di 90 giorni per l’esame dell’istanza non si applica la sospensione feriale dal 1° agosto al 15 settembre, prevista dall’articolo 1 della legge 742/1969, che opera per i termini di natura processuale, tra i quali quello previsto per la costituzione in giudizio delle parti.

Fonte: www.fiscoogggi.it

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This post was last modified on 27 Settembre 2023

Categories: Fisco e Tasse
Tags: ABC FiscoAgenzia delle Entrate

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