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Nuovo Regime dei Minimi 2012, modalità attuative

Decreti Attuativi Agenzia delle Entrate per il nuovo regime dei minimi 2012, vantaggio per “under 35” e lavoratori in mobilità e di semplificazione contabile


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di - 28 Dicembre 2011

Il 22 dicembre scorso l’Agenzia delle Entrate ha rilasciato due Decreti Attuativi riguardanti il nuovo regime dei minimi 2012, ovvero di vantaggio per “under 35” e lavoratori in mobilità, e di semplificazione contabile.

Il vecchio regime dei minimi cede il passo al nuovo quindi, che sarà destinato a quanti, rientrano nei vecchi vincoli della normativa istitutiva dei “minimi”, su limite di ricavi (30mila euro), assenza di dipendenti e collaboratori, niente esportazioni eccetera e che diano inizio inoltre ad una “nuova” attività d’impresa o di lavoro autonomo dal primo gennaio 2012, o che l’abbiano cominciata dopo il 31 dicembre 2007.

Importanti chiarimenti riguardano:

Dal provvedimento si evince che il nuovo regime agevolato è aperto anche a quanti abbiano già optato per il regime ordinario (fermo restando il vincolo triennale conseguente all’opzione) o per il “forfettino”; in questo caso però si potrà usufruire delle agevolazioni fiscali fino al compimento dei 5 anni, oppure fino all’anno in cui il contribuente compia 35 anni. Ciò significa che per coloro che inizino una nuova attività da molto giovani, potranno usufruire di queste agevolazioni anche oltre i 5 anni previsti e comunque fino al compimento dei 35 anni.

Le agevolazioni, così come già indicato nel decreto di luglio, consisteranno in una aliquota dell’imposta sostitutiva, di Irpef e addizionali (applicata sui ricavi/compensi – spese, tutto conteggiato per cassa), fissata al 5%. Inoltre il provvedimento attuativo ha previsto la non assoggettabilità dei ricavi/compensi a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta.

Semplificazioni

I contribuenti che si avvarrano del regime contabile agevolato saranno inoltre esonerati dai seguenti obblighi:

  1. registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell’imposta sul valore aggiunto;
  2. tenuta del registro dei beni ammortizzabili qualora, a seguito di richiesta dell’Amministrazione finanziaria, forniscano, ordinati in forma sistematica, gli stessi dati previsti dalla legge;
  3. liquidazioni e versamenti periodici dell’imposta sul valore aggiunto;
  4. versamento dell’acconto annuale dell’imposta sul valore aggiunto;
  5. presentazione della dichiarazione ai fini dell’imposta sulle attività produttive, di cui all’articolo 19 dal d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e versamento della relativa imposta.

Restano fermi i seguenti adempimenti:

  1. conservazione dei documenti ricevuti ed emessi;
  2. fatturazione e certificazione dei corrispettivi, qualora non ricorrano le condizioni di esonero previste dalla legge;
  3. comunicazione annuale dei dati IVA, qualora il volume d’affari sia uguale o superiore a euro 25.822,84;
  4. presentazione delle dichiarazioni annuali ai fini delle imposte dirette e dell’IVA;
  5. versamento annuale dell’IVA;
  6. versamento dell’acconto e del saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche;
  7. versamento dell’acconto e del saldo delle addizionali comunali e regionali all’’imposta sul reddito delle persone fisiche;
  8. adempimenti dei sostituti d’imposta previsti dalla legge;
  9. comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell’IVA;
  10. comunicazione all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata.

Provvedimenti Agenzia delle Entrate del 22/12/2011

  Imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, schema di legge (44,8 KiB, 1.226 hits)

  Contribuenti minimi, regime contabile (55,3 KiB, 1.390 hits)

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Categories: Fisco e Tasse
Tags: Agenzia delle EntrateBonus e agevolazioniRegime Forfettario