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di Andrea Amantea - 6 Agosto 2020
Con il ravvedimento operoso è possibile regolarizzare anche gli omessi e i carenti versamenti dei tributi locali, quali ad esempio Imu e Tasi, confluite, da quest’anno, nella nuova IMU.
E’ possibile regolarizzare i versamenti Imu e Tasi degli anni precedenti? Quali sono le tempistiche per regolarizzare l’acconto 2020 della nuova Imu? Quanti tipi di ravvedimento esistono?
Queste sono alcune delle domande alle quali risponderemo nella presente guida.
Hai effettuato un versamento carente o hai omesso di effettuarlo; nessun problema con l’istituto del ravvedimento operoso, art.13 del D.Lgs 472/1997 è possibile regolarizzare la propria posizione.
Naturalmente non sarà sufficiente versare il solo tributo dovuto ma dovrai pagare anche gli interessi e la relativa sanzione.
Qual è la sanzione da prendere in riferimento? La sanzione è quella individuata all’art.13 del d.lgs 471/1997.
In particolare si applica la sanzione prevista per i carenti/omessi versamenti d’imposta; è la stessa sanzione applicata per l’Irpef o per l’irpef.
Difatti: la sanzione applicata è quella ordinaria del 30% ridotta:
Alle sanzioni ordinarie fin qui individuate, è possibile applicare delle riduzioni da ravvedimento.
Difatti è possibile individuare i seguenti tipi di ravvedimento:
In tale ultimo caso, la sanzione da versare è pari al 3,75% ossia 1/8 del 30%.
Accanto a tali riduzioni, è possibile individuare ulteriori possibilità di ravvedimento.
Sanzione applicabile |
Tipologia di ravvedimento |
4,29% (1/7 della sanzione del 30%) | La regolarizzazione degli errori avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione. Quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o dall’errore. |
5% (1/6 della sanzione del 30%) | Con regolarizzazione:
|
6% (1/5 del 30%) | Con regolarizzazione dopo la constatazione della violazione ai sensi dell’art. 24 della Legge 7 gennaio 1929, n. 4, salvo che la violazione non rientri tra quelle indicate negli artt. 6, comma 3, o 11, comma 5, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (lett. b-quater art. 13, D.Lgs. n. 472/1997). |
Fatta tale doverosa ricostruzione, vediamo in che modo e i quali termini le indicazioni sul ravvedimento sono applicabili all’Imu e alla Tasi.
Alla data del 16 giugno 2020 si doveva versare il 1° acconto della Nuova Imu; frutto dell’accorpamento dell’Imu e della Tasi, effettuato ad opera della legge di bilancio 2020.
Difatti:
Salvo proroghe disposte dai comuni competenti in considerazione dell’emergenza covid-19. Ad ogni modo eventuali proroghe/esenzioni non possono riguardare la quota di competenza dello Stato(Risoluzione MEF 5/2020).
Per il 2020, l’acconto è stato pari al 50% di quanto versato a titoli di Imu e Tasi negli anni precedenti.
E’ possibile ricorre al ravvedimento applicando le riduzioni sanzionare sopra individuate.
Prima dell’intervento del Decreto Fiscale Dl 124/2019, per i tributi locali non era possibile ricorrere al ravvedimento lunghissimo (tabella precedente) inteso quale regolarizzazione avvenuta oltre il termine per presentare la dichiarazione IMU relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione.
Come stabilito dal Dl Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020 dal 1° gennaio 2020, vengono estese le tempistiche concesse dal ravvedimento operoso anche per l’Imu e per la Tasi. Difatti, ai tributi locali viene riservato lo stesso trattamento di favore previsto per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, ai tributi doganali e alle accise.
Le due imposte locali possono essere pagate in ritardo, beneficiando del ravvedimento operoso sulle sanzioni con la riduzione:
Con il decreto citato il ravvedimento oltre l’anno viene ammesso anche per i tributi locali.
Attenzione però, per i tributi locali, si può ricorrere al ravvedimento solo se:
Attività delle quali, l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.
Le previsioni di favore introdotte dal D.l. 124/2019, potrebbero valere anche per la regolarizzazioni di carenti/omessi versamenti Imu e Tasi degli anni precedenti.
Tutt’ora però mancano ancora dei chiarimenti ufficiali.
Di seguito la tabella dei codici tributo da usare per pagare tramite modello F24 il ravvedimento operoso di IMU e TASI.
IMU |
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3912 | Imu abitazione principale e pertinenze – comune (compresi interessi e sanzioni da ravvedimento) |
3913 | Imu fabbricati rurali ad uso strumentale – comune (compresi interessi e sanzioni da ravvedimento) |
3914 | Imu terreni – comune (compresi interessi e sanzioni da ravvedimento) |
3915 | Imu terreni – stato (compresi interessi e sanzioni da ravvedimento) |
3916 | Imu aree fabbricabili – comune (compresi interessi e sanzioni da ravvedimento) |
3917 | Imu aree fabbricabili – stato (compresi interessi e sanzioni da ravvedimento) |
3918 | Imu altri fabbricati – comune (compresi interessi e sanzioni da ravvedimento) |
3919 | Imu altri fabbricati – stato (compresi interessi e sanzioni da ravvedimento) |
TASI |
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3958 | Tasi abitazione principale e relative pertinenze |
3959 | Tasi fabbricati rurali ad uso strumentale |
3960 | Tasi aree fabbricabili |
3961 | Tasi altri fabbricati |
3962 | Interessi su Tasi |
3963 | Sanzione pecuniaria Tasi |
L’Agenzia delle entrate ha recentemente fornito importanti chiarimenti sul ravvedimento operoso frazionato.
Infatti, viene considerata fattibile la regolarizzazione che prevede:
Dunque, il versamento della sanzione ridotta può essere successivo a quello del versamento del tributo e/o degli interessi. La regolarizzazione può avvenire anche in tranches.
Leggi anche: Ravvedimento operoso frazionato: nuovi chiarimenti del Fisco
Ad ogni modo, con il ravvedimento frazionato:
Tuttavia, in tal modo il contribuente è esposto al rischio di incorrere nella notifica di un atto di liquidazione o di accertamento. Difatti, ciò impedirebbe il perfezionamento del ravvedimento.
La possibilità di ricorrere al ravvedimento frazionato è stato oggetto di un norma di carattere interpretativo (D.L. 34/2019). Difatti sulla base di tale norma, per i tributi locali non è ammessa tale possibilità.
L’applicazione del ravvedimento frazionato riguarda i soli tributi amministrai dall’Agenzia delle entrate.