La Legge n°197/2022, Legge di bilancio 2023, in deroga all’ordinario ravvedimento operoso introduce un c.d. ravvedimento speciale. In particolare, viene data la possibilità ai contribuenti di sistemare eventuali irregolarità commesse, ad esempio, dichiarazione infedele, omessa fatturazione, effettuando l’adempimento omesso e pagando l’imposta, gli interessi e le sanzioni. Il vantaggio sta nel taglio applicato alle sanzioni. Infatti, queste dovranno essere versare in misura pari a 1/18 della sanzione base prevista per la violazione commessa.
Nel corso dell’esame alla Camera della Legge di bilancio, è stato precisato che il ravvedimento speciale può essere applicato rispetto a violazioni riconducibili a dichiarazioni validamente presentate. Dunque, se a monte c’è una dichiarazione dei redditi, Iva, 770, omessa, le violazioni non possono essere sanate. E’ ammessa la compensazione con modello F24 per il ravvedimento operoso speciale 2023; non rientra invece nella sanatoria il lieve inadempimento. I chiarimenti giungono dall’Agenzia delle Entrate con la circolare omnibus numero 2/2023 in materia di pace o tregua fiscale in generale.
Aggiornamento: con il nuovo decreto bollette varato dal Governo slitta dal 31 marzo al 30 settembre 2023 la scadenza per accedere all’agevolazione della tregua fiscale denominata ravvedimento speciale.
Vediamo quindi cos’è e come funziona il ravvedimento speciale per regolarizzare violazioni sostanziali.
Ravvedimento speciale 2023: come funziona
Possono essere oggetto di ravvedimento speciale:
- i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate,
- per violazioni diverse da quelle definibili con i commi 153-165 e 166-173, rispettivamente concernenti la definizione agevolata degli avvisi bonari e la regolarizzazione delle irregolarità formali.
La chance di ravvedimento speciale riguarda le dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e precedenti ed è perfezionata con il pagamento:
- dell’imposta;
- degli interessi dovuti;
- delle sanzioni, ma in misura ridotta a un diciottesimo del minimo edittale previsto dalla legge.
Come fare il pagamento
Il pagamento del dovuto può essere effettuato anche a rate. Nello specifico: in otto rate trimestrali di pari importo, con scadenza della prima rata il 31 marzo 2023. Sulle rate successive alla prima, da versare rispettivamente, entro il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi nella misura del 2%.
Attenzione, questo è un passaggio cruciale, così come previsto per il ravvedimento operoso ordinario, ex art.13 del D.Lgs 472/1997, condizione per regolarizzare le violazioni è che esse non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con: atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni derivanti dai controlli formali delle dichiarazioni (di cui all’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600-vedi avvisi bonari). Dunque, tali “atti” sbarrano la strada al ravvedimento speciale.
Quali irregolarità sono sanabili?
Sulla base dell’impostazione della norma, è corretto affermare che possono essere oggetto di sanatoria le violazioni quali, l’omessa fatturazione anche ai fini Iva, la dichiarazione infedele, l’errata indicazioni di informazioni circa i dati fiscali e anagrafici del contribuente (errori relativi al contenuto delle dichiarazioni). Da qui, via libera al ravvedimento speciale in caso di omessa o errata indicazione di redditi/ritenute; esposizione di indebite detrazioni di imposta o di indebite deduzioni dell’imponibile.
Non possono essere oggetto di ravvedimento speciale le violazioni connessa al quadro RW ai fini del c.d. monitoraggio fiscale: emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato. Semaforo verde invece per le regolarizzazioni dichiarative per omessa indicazione di redditi esteri, da dipendente e autonomo.
Quando decade il ravvedimento speciale
La Legge di bilancio regola anche le conseguenze in caso di mancato pagamento delle somme dovute ai fini del ravvedimento speciale.
In particolare, l’omesso il carente versamento di una delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta:
- la decadenza dal beneficio della rateazione e
- l’iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonché della sanzione pari al trenta per cento di ogni importo non versato, di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, nella misura del 4% con decorrenza dalla data del 31 marzo 2023.
Rispetto agli importi non versati, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione.
Istruzioni Agenzia delle Entrate, Circolare n. 2 del 27/01/2023
Pronte le istruzioni per i contribuenti che intendono beneficiare delle misure di tregua fiscale previste dall’ultima Legge di Bilancio (legge n. 197/2022) fra cui il ravvedimento operoso speciale qui in oggetto. Con una circolare omnibus (CIRCOLARE N. 2 /E), le Entrate illustrano tutte le possibilità e le modalità per usufruire delle norme agevolative di cui alla pace fiscale 2023.
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