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di Andrea Amantea - 6 Ottobre 2022
Con l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica, anche per i contribuenti in regime forfettario nonché per gli altri soggetti che fino al 30 giugno ne erano stati esonerati, si pone il problema della gestione delle note di variazione rispetto a fatture cartacea che sono state emesse prima che scattasse l’obbligo di fattura elettronica.
A tal proposito, in che formato deve essere emessa la nota di variazione, nota di debito o nota di credito, per rettificare delle fatture cartacea emesse fino al 30 giugno 2022?
Ecco la risposta.
Per rispondere alla domanda riportata in premessa, è utile richiamare una FAQ dell’Agenzia delle entrate sull’obbligo, quasi generalizzato, di fatturazione elettronica in essere dal 1° gennaio 2019.
A tal proposito l’Agenzia delle entrate ha chiarito che:
se la fattura è stata emessa e trasmessa nel 2018 (la data è sicuramente un elemento qualificante) in modalità cartacea ed è stata ricevuta dal cessionario/committente nel 2019, la stessa non sarà soggetta all’obbligo della fatturazione elettronica. Ovviamente, se il contribuente dovesse emettere una nota di variazione nel 2019 di una fattura ricevuta nel 2018, la nota di variazione dovrà essere emessa in via elettronica.
Applicando tali indicazioni al regime forfettario e all’obbligo di fatturazione elettronica in essere dal 1° luglio 2022, la nota di variazione dovrà essere in formato elettronico anche se riguarda fatture cartacee emesse in precedenza.
Leggi anche: regime forfettario: la guida aggiornata
Partiamo dalla nota di debito, emessa per ridurre l’importo fatturato in precedenza.
In tali casi, il contribuente in regime forfettario dovrà emettere in formato elettronico:
A tal fine dovrà indicare indicando l’imponibile e la natura dell’operazione visto che il forfettario non applica l’imposta (“N2.2 non soggette – altri casi”).
Il documento dovrà essere così compilato (vedi specifiche tecniche fatturazione elettronica ed esterometro):
La data entro cui emettere la nota di variazione in diminuzione deve essere individuata nel termine per la presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione, e art.26, comma 2 e ss del DPR 633/72 (anche se tale adempimento non riguarda i forfettari).
Veniamo alla nota di credito, il contribuente in regime forfettario emetterà la nota di credito (nota di debito, tipo documento “TD05 o nota di debito semplificata TD09”) per aumentare l’importo fatturato in precedenza.
A tal fine indicherà l’imponibile e la natura dell’operazione visto che il forfettario non applica l’imposta (“N2.2 non soggette – altri casi”).
Il documento dovrà essere così compilato (vedi specifiche tecniche fatturazione elettronica ed esterometro):
La trasmissione allo SdI della nota di variazione dovrà avvenire entro 12 giorni dal verificarsi del presupposto per operare la variazione.