Close Menu
Lavoro e Diritti
  • 📢 Notizie
    • Leggi, normativa e prassi
    • Sentenze Lavoro
    • ABC Lavoro
    • Soldi e Diritti
    • Fisco e Tasse
    • Pensioni Oggi
    • Lavoro, concorsi e carriera
    • Pubblico Impiego
    • Impresa
  • 📚 Guide
  • 📺 Video
  • 🧰 Risorse
    • La Posta di Lavoro e Diritti
    • Blog, il Futuro del Lavoro
    • Newsletter & Social
    • Glossario

Lavoro e Diritti risponde gratuitamente ai tuoi dubbi su: lavoro, pensioni, fisco, welfare.

Lavoro e Diritti
  • 📢 Notizie
    • Leggi, normativa e prassi
    • Sentenze Lavoro
    • ABC Lavoro
    • Soldi e Diritti
    • Fisco e Tasse
    • Pensioni Oggi
    • Lavoro, concorsi e carriera
    • Pubblico Impiego
    • Impresa
  • 📚 Guide
  • 📺 Video
  • 🧰 Risorse
    • La Posta di Lavoro e Diritti
    • Blog, il Futuro del Lavoro
    • Newsletter & Social
    • Glossario
Iscriviti
Lavoro e Diritti
Iscriviti
  • 📢 Notizie
  • 📚 Guide
  • 📺 Video
  • ✉️ Posta
Home»Fisco e Tasse»Rimborso dei canoni di locazione al professionista: è reddito da lavoro autonomo

Rimborso dei canoni di locazione al professionista: è reddito da lavoro autonomo

Andrea Amantea30 Settembre 20223 Mins Read
Condividi Facebook WhatsApp Telegram Twitter LinkedIn Email

Come devono essere trattate a livello fiscale le somme prima dedotte dal reddito del professionista e poi rimborsate? Ecco la risposta

>> Entra nel Canale WhatsApp di Lavoro e Diritti
Esonero contributi previdenziali autonomi e professionisti
Esonero contributi previdenziali autonomi e professionisti

L’importo ricevuto dal professionista a titolo di restituzione delle maggiori somme versate quale canone di locazione per lo studio in cui svolgeva la propria attività, sono da considerarsi reddito da lavoro autonomo.

Questo perché  in precedenza, il professionista ha dedotto dal suo reddito anche le spese di locazione sostenute in eccesso e ora allo stesso rimborsate come da procedimento di mediazione obbligatoria conclusosi lo scorso anno.

In sintesi, può essere così riassunta la risposta dell’Agenzia delle entrate n° 482 del 28 settembre 2022.

Rimborso dei canoni di locazione al professionista: la risposta n°482 del 28 settembre

La risposta n° 482 del 28 settembre, prende spunto da apposita istanza di interpello.

In particolare, un professionista ha stipulato tempo fa un contratto di locazione non abitativo, non soggetto ad IVA, relativo a un immobile, adibito in via esclusiva a studio professionale che prevedeva la corresponsione di canoni di locazione “crescenti nel tempo e adeguamento ISTAT nella misura del 100% dell’indice FOI”.

Dopo la disdetta del contratto di locazione, l’istante si è accorto di aver pagato alcuni canoni in eccesso.

Da qui, ha chiesto il rimborso alla locatrice, a fronte del rifiuto della stessa, l’Istante ha attivato la procedura di mediazione (obbligatoria), al termine della quale è stato raggiunto un accordo in base al quale l’Istante ha percepito una certa somma, nel 2021.

Considerato che, nel corso del tempo, l’istante ha dedotto dal suo reddito anche le spese di locazione  sostenute in eccesso e allo stesso rimborsate come da procedimento di mediazione obbligatoria, ora chiede chiarimenti in ordine

  • alla rilevanza reddituale della predetta somma percepita nel 2021 e
  • ai criteri da utilizzare al fine della relativa tassazione.

Cosa dice l’Agenzia delle entrate

L’Agenzia delle entrate fornisce una risposta, ribadendo i concetti già espressi con la risoluzione n. 356/2007, in cui ha chiarito che:

le somme dirette a “risarcire” le spese sostenute dal professionista per la produzione del reddito, rappresentano il “rimborso” di “un costo che, in quanto inerente all’esercizio dell’attività professionale, ai sensi dell’articolo 54 del TUIR, il professionista ha dedotto dal reddito di lavoro autonomo. Anche a questa ulteriore somma, pertanto, deve essere riconosciuta rilevanza reddituale, in quanto riconduce il reddito alla misura che lo stesso avrebbe assunta qualora non fosse stata sostenuta la spesa per i servizi affidati a terzi”.

Ebbene, per “ragioni di simmetria impositiva, pertanto, il rimborso delle predette spese, che hanno concorso alla formazione del reddito sotto forma di costi deducibili, deve ugualmente essere assoggettato ad imposizione e a ritenuta…” (risoluzione n. 106/2010).

Di conseguenza, in base alle indicazioni sopra esposte, il rimborso ricevuto dal professionista:

  • deve concorrere, quale componente positivo,
  • alla determinazione del reddito di lavoro autonomo nell’anno di percezione.

Difatti, si tratta di rimborso di spese inerenti, in precedenza dedotte dal reddito.

Anche se l’Agenzia delle entrate delle entrate nell’occasione non si è pronunciata in merito, noi di Lavoro e diritti, riteniamo che il contribuente, rispetto agli anni in cui ha portato in deduzione il maggiore costo di locazione, dovrà presentare una o più  dichiarazioni integrative a sfavore, sempre se riferite ad anni ancora emendabili ai sensi dell’art.2 del DPR 322/1998.

Potrebbe interessarti:

  • Saldo IMU 2024 in scadenza il 16 dicembre: cosa sapere e come compilare il modello F24
  • Tassazione delle mance: novità dal 2025 per l’imposta sostitutiva al 5%
ABC Fisco
Cerca nel sito

Lavoro e Diritti risponde gratuitamente ai tuoi dubbi su: lavoro, pensioni, fisco, welfare.

Logo Lavoro e Diritti Bianco
  • Chi Siamo
  • Contatti
  • Redazione
  • Collabora
  • Privacy Policy
  • Cookie
  • Archivio
  • Mappa del Sito
Facebook YouTube WhatsApp LinkedIn Telegram TikTok Instagram
  • ABC Lavoro
  • Soldi e Diritti
  • Pensioni Oggi
  • Fisco e Tasse
  • Sentenze
  • Leggi e prassi
  • Lavoro e Concorsi
  • Pubblico Impiego
  • Imprese e PMI
© 2025 Lavoro e Diritti
Testata giornalistica registrata al Tribunale di Larino al n° 511 del 4 agosto 2018
P. IVA 01669200709

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.