Proroga superbonus e verifica dello stato di avanzamento lavori, spettanza del bonus mobili per l’ampliamento dell’impianto fotovoltaico e del bonus verde per i sistemi di illuminazione e i complementi d’arredo delle aree verdi.
Sono questi gli aspetti analizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) in risposta all’interrogazione parlamentare 5-07599 dell’8 marzo 2022 (Deputato Fragomeli).
Ecco tutti i chiarimenti forniti.
Lo stato di avanzamento lavori superbonus 110 e i lavori di demolizione e ricostruzione
Il primo quesito ha riguardato la proroga del superbonus per gli edifici e le villette unifamiliari.
A tal proposito, per gli edifici e le villette unifamiliari, il superbonus spetta per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022, solo se alla data del 30 giugno 2022, i lavori avranno raggiunto uno stato di avanzamento pari almeno al 30%.
Come deve essere verificata tale percentuale?
Ebbene, il Mef conferma le indicazioni date dall’Agenzia delle entrate nel corso di telefisco 2022.
Dunque, il Mef, ha ribadito che: la verifica dello stato di avanzamento lavori alla data del 30 giugno, va effettuata considerando l’intero intervento e non solo la parte che rientra nel superbonus.
Dunque, la proroga al 31 dicembre 2022 è subordinata alla verifica in parola. Nei tempi e nei modi appena descritti.
La scadenza del 30 giugno/31 dicembre 2022 vale anche laddove l’edifico unifamiliare sia oggetto di lavori di demolizione e ricostruzione. Neanche in tale caso opera la proroga lunga ( 31 dicembre 2025) per gli interventi di ristrutturazione a mezzo demolizione e ricostruzione disposta dall’articolo 1, comma 28, lettera e) della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che ha modificato il comma 8-bis, dell’articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
Il bonus mobili per l’ampliamento dell’impianto fotovoltaico
Un ulteriore chiarimento ha riguardato il bonus mobili.
Nello specifico con l’interrogazione parlamentare è stato chiesto al Mef se, il bonus possa essere riconosciuto anche in caso di:
- ampliamento dell’impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica di proprietà di un privato, presente su un lastrico solare condominiale, ovvero
- l’installazione di un nuovo ulteriore impianto fotovoltaico sul medesimo lastrico solare destinato all’alimentazione del medesimo.
Tali interventi devono essere considerati effettuati su singole unità immobiliari oppure su parti comuni di edifici residenziali?
Nel primo caso, il contribuente potrebbe aver diritto al bonus mobili per arredare il proprio appartamento.
Ebbene, secondo il Mef, ritenendo presumibilmente che l’impianto fotovoltaico sia a servizio dell’unità immobiliare del singolo condomino, trattandosi, di «intervento su singola unità immobiliare» (seppur realizzato sul lastrico solare condominiale), riconducibile agli interventi di manutenzione straordinaria, ammette il bonus mobili per il singolo condòmino.
Il bonus verde per i sistemi di illuminazione e i complementi d’arredo delle medesime aree verdi
Infine, l’ultimo chiarimento ha riguardato il bonus verde. La detrazione del 36% su una spesa max di 5.000 euro, per i seguenti interventi:
- sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
Danno diritto all’agevolazione anche le spese di progettazione e manutenzione se connesse all’esecuzione di questi interventi.
In merito, è stato chiesto al Mef, se il bonus spetti anche per i sistemi di illuminazione e i complementi d’arredo delle medesime aree verdi.
Ebbene, il Ministero ritiene che la norma agevolativa con contempli tale tipi di intervento.