Con la Circolare n° 30/E dello scorso 22 dicembre, l’Agenzia delle entrate ha fornito nuovi chiarimenti sul superbonus 110%. Il riferimento è alla detrazione fiscale del 110% riconosciuta per gli interventi di risparmio energetico e di riduzione del rischio sismico su edifici residenziali.
Interventi con spese che devono essere sostenute tra il 1° luglio 2o20 e il 31 dicembre 2021. Nella Legge di bilancio 2021 è già prevista la proroga fino al 30 giugno 2022.
I chiarimenti dell’Agenzia delle entrate prendono spunto da specifici quesiti che hanno riguardato vari aspetti del superbonus.
Ad esempio l’eventuale spettanza del superbonus per l’unico proprietario di un edifico con più unità immobiliari distintamente accatastate o per coloro che posseggono il solo reddito fondiario dell’abitazione principale. Ulteriori chiarimenti sono stati forniti sul rilascio del visto di conformità.
Circolare 30/2020 Agenzia delle Entrate: chiarimenti sul Superbonus 110%
Si chiede se il Superbonus possa estendersi ai detentori di tutte le unità immobiliari di un edificio di proprietà di un unico soggetto?
Nella normativa si richiamano espressamente tra i beneficiari del Superbonus, i “condomìni”. Questo non ha consentito di applicare a tale agevolazione la prassi consolidata se non vi è un condominio nell’edificio. Quindi le norme adottate ecobonus, sismabonus e detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio non sono applicabili direttamente al superbonus 110%
Ai fini della costituzione del condominio risulta irrilevante la mera detenzione degli immobili essendo invece necessario avere la proprietà degli stessi.
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Superbonus imprese e professionisti
In caso di interventi trainanti eseguiti sulle parti comuni di un edificio in condominio, possono accedere al Superbonus anche professionisti e società? Il proprietario di un appartamento in categoria A/1 all’interno di un condominio, può fruire del Superbonus per le parti comuni?
Come chiarito nella circolare 24/2020, la fruizione del Superbonus riguarda unità immobiliari
- non riconducibili ai «beni relativi all’impresa»
- o a quelli «strumentali per l’esercizio di arti o professioni».
Imprese e professionisti possono fruire del Superbonus, se partecipano alle spese sostenute in qualità di condòmini.
In tal caso, la detrazione spetta, in relazione agli interventi riguardanti le parti comuni, a prescindere dalla circostanza che gli immobili posseduti o detenuti dai predetti soggetti siano immobili strumentali alle attività di impresa o arti e professioni ovvero unità immobiliari che costituiscono l’oggetto delle attività stesse ovvero, infine, beni patrimoniali appartenenti all’impresa.
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Se si ha solo il reddito dell’abitazione principale
Un contribuente con elevata disponibilità finanziaria che dispone solo del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale può beneficiare del 110 per cento cedendo il credito corrispondente alla detrazione sulle spese sostenute dal 1° luglio al 31 dicembre di quest’anno per interventi di cui all’articolo 119 effettuati sull’abitazione principale?
Si, in quanto si tratta di un soggetto che “astrattamente” può essere titolare della detrazione, stante le modalità di tassazione del reddito previste per tale contribuente. Nel caso in questione, in particolare, il reddito derivante dal possesso dell’immobile adibito ad abitazione principale (rendita catastale), concorre alla formazione del reddito complessivo, ma è escluso da tassazione per effetto della deduzione di cui all’articolo 10 del Tuir di importo pari alla rendita catastale.
Tale soggetto può, tuttavia, esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito (corrispondente alla detrazione spettante) in quanto possiede un reddito che concorre alla formazione del reddito complessivo ma che non è soggetto ad imposta in virtù del particolare meccanismo di tassazione che prevede una deduzione di pari importo.
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Unità collabenti
Ai fini del Superbonus sono agevolabili le spese effettuate su edifici iscritti nella categoria catastale F/2 (“unità collabenti”)
Il superbonus spetta anche per le spese sostenute per interventi realizzati su immobili classificati nella categoria catastale F/2 (“unità collabenti”) in quanto, purtrattandosi di una categoria riferita a fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito, gli stessi possono essere considerati come edifici esistenti, trattandosi di manufatti già costruiti e individuati catastalmente.
Ai fini dell’ecobonus, inoltre, per gli edifici collabenti, nei quali l’impianto di riscaldamento non è funzionante, deve essere dimostrabile che l’edificio è dotato di impianto di riscaldamento rispondente alle caratteristiche tecniche previste dal d.lgs. 19 agosto 2005 n. 192 e che tale impianto è situato negli ambienti nei quali sono effettuati gli interventi di riqualificazione energetica.
Pertanto, è possibile fruire del Superbonus anche relativamente alle spese sostenute per gli interventi realizzati su edifici classificati nella categoria catastale F/2 (“unità collabenti”) a condizione, tuttavia, che al termine dei lavori l’immobile rientri in una delle categorie catastali ammesse al beneficio (immobili residenziali diversi da A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze).
Interventi su pertinenze
Gli interventi trainanti di cui all’articolo 119 del decreto Rilancio possono essere agevolati con la detrazione del 110 per cento se eseguiti “unicamente” su pertinenze dell’immobile
Il Superbonus spetta a fronte del sostenimento delle spese relative a taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e alla adozione di misure antisismiche degli edifici (interventi “trainanti”) nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (interventi “trainati”) realizzati, tra l’ altro:
- su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
- su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati); nonché
- su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati).
Si ritiene, pertanto, che un intervento trainante possa essere eseguito anche su una pertinenza e beneficiare del Superbonus indipendentemente dalla circostanza che l’intervento interessi anche il relativo edificio residenziale principale purché tale intervento sia effettuato nel rispetto di tutti i requisiti stabiliti dall’articolo 119 del decreto Rilancio.
Tempistiche interventi trainati
Con quale documento si può dimostrare che il lavoro trainato (es. pannelli fotovoltaici, caldaia e infissi) è stato svolto tra l’inizio e la fine lavori del lavoro trainante (es. cappotto) se il complesso dei lavori è affidato ad una unica impresa che fattura l’intero intervento con acconti e saldi? È sufficiente un’attestazione da parte dell’azienda?
Nel caso rappresentato può essere sufficiente l’attestazione da parte dell’impresa che ha eseguito i lavori.
Condominio moroso e cessione del credito
Un condòmino “moroso” che non paga le quote condominiali, può cedere il credito d’imposta corrispondente alle detrazioni spettanti
Il condomino può cedere il credito a soggetti terzi, diversi dai fornitori. In tal caso l’amministratore dovrà comunicare l’opzione per la cessione del credito solo se il condomino ha versato al condominio quanto a lui imputato; e, in caso di versamenti parziali, solo in proporzione a quanto pagato rispetto al dovuto.
Nel caso di “condomino moroso”, pertanto, l’amministratore non dovrà comunicare nessun dato riferito allo stesso. Questo perchè il condomino non avendo versato le quote condominiali, non ha diritto alla detrazione. Il recupero del credito verso il condomino moroso, rientrando tra i rapporti di diritto privato tra condominio e condomino, non investe profili di carattere fiscale.
Asseverazioni e concorrenza al limite di spesa per l’intervento agevolato
La spesa per il rilascio delle attestazioni ed asseverazioni concorre al calcolo del limite massimo di spesa ammesso al Superbonus?
Il Dl Rilancio prevede che le spese per attestazioni, asseverazioni e visto di conformità sono detraibili al 110 per cento. Tali spese concorrono al limite massimo di spesa ammesso alla detrazione previsto per ciascuna tipologia di intervento agevolabile.
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