Con la risposta n. 7 del 15 luglio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento rilevante sull’applicazione dell’imposta sostitutiva del 5% sulle mance corrisposte dai clienti ai lavoratori delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
Secondo l’Agenzia, la tassazione agevolata si applica anche ai lavoratori somministrati, ossia coloro che prestano servizio tramite agenzie di somministrazione presso hotel, ristoranti e bar.
Tassazione agevolata mance: il contesto normativo
La Legge di Bilancio 2023 (art. 1, commi 58-62, Legge n. 197/2022) ha introdotto un regime fiscale agevolato per le mance, qualificandole come redditi da lavoro dipendente, soggetti a un’imposta sostitutiva del 5%, entro il limite del 30% del reddito annuo percepito.
Le condizioni per l’applicazione sono:
- Il lavoratore deve operare nel settore privato
- Deve percepire un reddito da lavoro dipendente non superiore a 75.000 euro annui
- Non deve aver rinunciato espressamente all’applicazione del regime
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Il dubbio: la misura si estende ai lavoratori somministrati?
Il quesito nasce da una situazione ricorrente nel settore turistico-ricettivo, dove molte strutture si avvalgono di lavoratori in somministrazione forniti da agenzie esterne.
La richiesta di chiarimento verteva sull’applicabilità dell’imposta sostitutiva anche a queste figure, non essendo formalmente dipendenti della struttura presso cui operano.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia ha confermato che il beneficio fiscale non è limitato ai soli dipendenti diretti, ma spetta anche ai lavoratori somministrati, purché prestino la propria attività nelle strutture ricettive o negli esercizi di somministrazione.
Punti principali:
- La legge fa riferimento al lavoro svolto “nelle” strutture, non al tipo di contratto o datore di lavoro
- Anche i lavoratori somministrati rientrano quindi nel perimetro applicativo, a parità di mansioni e condizioni operative
- Le mance devono essere gestite e tassate dal datore di lavoro effettivo, cioè l’agenzia di somministrazione, che assume il ruolo di sostituto d’imposta
Obblighi operativi e fiscali
La risposta dell’Agenzia ha ribadito la necessità di un corretto coordinamento tra struttura e agenzia:
- Le strutture ricettive o ristorative che raccolgono le mance devono trasferirle all’agenzia di somministrazione
- L’agenzia, in qualità di datore di lavoro, deve applicare l’imposta sostitutiva del 5% e provvedere agli adempimenti fiscali
- Il trasferimento delle mance tra struttura e agenzia è considerato una mera movimentazione finanziaria, fiscalmente neutra, poiché le somme sono già assoggettate alla normativa specifica
Un chiarimento che tutela l’equità
Estendere la tassazione agevolata anche ai lavoratori somministrati garantisce una parità di trattamento tra chi svolge le stesse funzioni, nello stesso luogo di lavoro, con diverse forme contrattuali.
È una scelta coerente con i principi costituzionali di uguaglianza (art. 3) e di equa retribuzione (art. 36).
Conclusioni
Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate rappresenta un importante passo verso l’equità fiscale e contrattuale nel settore turistico e della ristorazione.
Anche i lavoratori somministrati hanno diritto alla tassazione agevolata delle mance, a condizione che l’imposta sia correttamente gestita dal proprio datore di lavoro (l’agenzia di somministrazione).
Per le imprese, è fondamentale organizzare adeguatamente i flussi informativi e contabili tra struttura ospitante e agenzia, al fine di evitare errori fiscali e garantire il pieno rispetto della normativa.
Cosa | Dettagli |
---|---|
Cos’è | Mance dei clienti a lavoratori del turismo, tassazione agevolata |
Tassazione | Imposta sostitutiva del 5% |
Limite | Max 30% del reddito da lavoro annuo |
A chi si applica | Ai lavoratori dipendenti e anche ai lavoratori somministrati |
Chi paga l’imposta | Il datore di lavoro (es. agenzia interinale) |
Settore | Solo settore privato |
Allegati
Per approfondire, alleghiamo il testo completo della risposta n. 7 del 15 luglio 2025 dell’Agenzia delle Entrate, che chiarisce in modo dettagliato modalità e soggetti coinvolti nella tassazione agevolata delle mance.
Agenzia delle Entrate, Risposta n. 7-2025 (1,9 MiB, 0 hits)