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Trasmissione telematica dei corrispettivi: nuovo rinvio a gennaio 2022

L'Agenzia delle entrate rinvia l'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri al 1° gennaio 2022. I dettagli.


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di - 14 Settembre 2021

A causa del perdurare dell’emergenza economico- sanitaria da Covid-19, l’Agenzia delle entrate ha deciso di rinviare ulteriormente l’obbligo di adozione del nuovo tracciato telematico per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle entrate.

La nuova data è quella del 1° gennaio 2022, rispetto a quella precedente del 1° ottobre 2021. Tutti i soggetti tenuti all’invio dei corrispettivi giornalieri dovranno farsi trovare pronti nell’adeguare il proprio registratore telematico.

La trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri

L’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, ex art.2 del D.lgs 127/2015,  è oramai a pieno regime. Riguarda tutti i soggetti esercenti attività al dettaglio, ex art.22 del DPR 633/72, salvo specifiche cause di esclusioni espressamente previste dal legislatore. Con l’entrata in vigore dell’obbligo in parola, l’esercente non emette più lo scontrino fiscale ma il c.d documento commerciale. Documento commerciale che ha lo stesso valore dello scontrino ai fini di eventuali resi o cambi merce. Tuttavia per dare validità fiscale al documento commerciale, è necessario che lo stesso sia integrato con il codice fiscale dell’acquirente. In tale caso, ad oggi,  si perde il diritto a partecipare alla lotteria degli scontrini. In riferimento al singolo acquisto per il quale il consumatore ha comunicato il codice fiscale.

L’emissione della fattura immediata, differita o anticipata consente di superare gli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi senza che sia necessario emettere il documento commerciale.

L’obbligo in parola riguarda anche i contribuenti in regime forfettario.

La proroga al 1° ottobre 2021

L’invio dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle entrate è effettuato nel rispetto di specifiche tecniche ad hoc. Fermo restando la memorizzazione giornaliera dei dati, la trasmissione dei dati all’Agenzia delle entrate, può essere effettuata entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione. Il momento di effettuazione dell’operazione è individuato ai sensi dell’art.6 del decreto Iva.

Con il provvedimento del 7 settembre 2021, l’Agenzia delle entrate ha rimandato al 1° gennaio 2022  l’obbligo di adozione del nuovo tracciato telematico per l’invio dei dati dei corrispettivi giornalieri (“Tipi dati per i corrispettivi” – versione 7.0 di giugno 2020). Lo slittamento tiene conto del perdurare delle difficoltà causate dal Covid-19 e delle richieste delle associazioni di categoria.

Attenzione, fino a quella data sarà ancora possibile trasmettere i dati attraverso la versione 6.0.

Inoltre, è fissato al 31 dicembre 2021, l’ultimo giorno utile entro cui i produttori potranno dichiarare la conformità alle specifiche tecniche di un modello di registratore telematico già approvato dall’Agenzia delle entrate.

Il nuovo provvedimento modifica il precedente del 28 ottobre 2016, modificato, da ultimo, dal provvedimento del 30 marzo 2021 e, in precedenza, dai provvedimenti del 18 aprile 2019, del 20 dicembre 2019, del 30 giugno 2020 e del 23 dicembre 2020.

Trasmissione telematica dei corrispettivi e spese sanitarie al S.t.S

Una precedente proroga aveva riguardato l’obbligo di invio delle spese sanitarie tramite il registratore telematico. Si pensi ad “operatori sanitari” quali farmacie, parafarmacie che quotidianamente hanno: sia l’obbligo di invio dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle entrate sia, periodicamente, quello di invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema tessera Sanitaria (S.t.S). Adempimento quest’ultimo, finalizzato alla predisposizione della dichiarazione precompilata da parte dell’Agenzia delle entrate.

Attenzione, su tale ultimo adempimento, i dati del primo semestre 2021, possono essere trasmessi al S.t.s entro il prossimo 30 settembre. Rispetto al termine originariamente fissato al 31 luglio.

Dunque, la trasmissione dei dati deve essere effettuata entro:

Il decreto MEF del 23 luglio 2021 ha modificato in parte le date di invio. Quelle appena elencate sono ad oggi in vigore.

Trasmissione telematica dei corrispettivi e spese sanitarie con un unico adempimento

Sulla trasmissione dei corrispettivi, il D.lgs 127/2015, all’art.2 comma 6-quater dispone che:

I soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dei relativi decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, possono adempiere all’obbligo di cui al comma 1 mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati, relativi a tutti i corrispettivi giornalieri, al Sistema tessera sanitaria.

Infatti, l’invio dei dati di spesa al Sistema Tessera Sanitaria (S.t.S.) da parte degli operatori sanitari può avvenire anche tramite il registratore telematico.

In tal modo con il registratore telematico sia adempie contemporaneamente a due obblighi: quello della trasmissione telematica dei corrispettivi all’Agenzia delle entrate e quello dell’invio dei dati di spesa sanitaria al S.t.S.

Attenzione, tale opzione diverrà un obbligo a partire dal 1° gennaio 2022. Naturalmente l’obbligo riguarda gli “operatori sanitari” che quotidianamente hanno a che fare con il registrato telematico ossia farmacie, parafarmacie, sanitarie ecc.

Dunque, dal 2022, l’invio dei dati di spesa sanitaria dovrà avvenire esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri diretttamente al Sistema tessera Sanitaria. I dati poi saranno messi a disposizione dell’Agenzia delle entrate per la predisposizione della dichiarazione precompilata.

Di conseguenza, entro tale data dovranno essere adeguati i Registratori telematici al fine di inviare i dati direttamente al S.T.S.

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Tags: ABC FiscoAgenzia delle Entrate