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Home»Fisco e Tasse»Tassazione welfare aziendale: chiarimenti delle Entrate sulla soglia a 3.000 euro

Tassazione welfare aziendale: chiarimenti delle Entrate sulla soglia a 3.000 euro

Andrea Amantea4 Agosto 20234 Mins Read
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Il decreto Lavoro, ha portato da 258,23 a 3.000 euro il limite di esenzione fiscale e contributiva del welfare aziendale per il 2023.

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welfare aziendale

Con la circolare n° 23/ 2023, l’Agenzia delle entrate si è soffermata sulle novità in materia di welfare aziendale introdotte dal DL 48/2023, c.d. decreto Lavoro. In particolare, il Governo con il decreto citato ha portato da 258,23 a 3.000 euro il limite di esenzione fiscale e contributiva prevista per il welfare aziendale.

In realtà è più corretto parlare di fringe benefit che di welfare aziendale, posto che tra le due linee di interventi a disposizione del datore di lavoro ci sono alcune differenze. Per citarne una, le misure di welfare devono essere riconosciute alla generalità dei contribuenti (con alcune precisazioni) quelle relative al fringe benefit invece possono essere attivate anche ad personam.

Tassazione welfare aziendale: le novità del DL Lavoro 2023

L’art.40 del DL Lavoro ha previsto quanto segue:

Limitatamente al periodo d’imposta 2023 (..)  non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 3.000, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, del citato testo unico delle imposte sui redditi, nonchè le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale. I datori di lavoro provvedono all’attuazione del presente comma previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.

In poche parole, per i titolari di redditi da lavoro dipendente (o redditi ad esso assimilati), il limite entro il quale il welfare aziendale (fringe benefit) non è soggetto a imposizione fiscale e contributiva viene innalzato da 258,23 euro a 3.000 euro.

Le novità in parola si applicano solo ai dipendenti con figli a carico. Sono considerati figli a carico i figli che abbiano un reddito non superiore a euro 2.840,51 (per il computo di tale limite si considera il reddito al lordo degli oneri deducibili). Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni, tale limite di reddito è elevato a euro 4.000.

Leggi anche: Fringe Benefit detassati fino a 3000 euro, tutte le novità contenute nel Decreto Lavoro

I chiarimenti dell’Agenzia delle entrate con la circolare n° 23

Proprio sulle novità in parola, si è soffermata l’Agenzia delle entrate con la circolare n°23/2023.

In particolare, i chiarimenti più significativi possono essere così riassunti:

  • la soglia di esenzione rafforzata si applica anche laddove i fringe benefit siano riconosciuti in sostituzione, in tutto o in parte, dei premi di risultato e delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa (solo qualora i contratti aziendali o territoriali prevedano la sostituibilità con benefit);
  • la condizione di figlio fiscalmente a carico deve essere verificata con riferimento al 31 dicembre di ogni anno, dunque occorre verificare il superamento o meno del limite reddituale alla data del 31 dicembre 2023;
  • la soglia di 3.000 si applica in busta paga per intero a ogni genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi.

Figli a carico

Sul secondo punto elenco, c’è da dire che la verifica della condizione di figlio a carico deve essere effettuata solo al 31 dicembre di quest’anno, posto che l’agevolazione si applica solo per il 2023. Inoltre, per quanto riguarda la presenza di figli/o a carico di entrambi i genitori, entrambi sfrutteranno la soglia di 3.000 euro anche laddove ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera c), del TUIR, previo accordo, la detrazione per figli a carico, sia stata attribuita  per intero al genitore dei due che possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato.

Infine, circa l’autodichiarazione che il contribuente deve fare al proprio datore di lavoro per legittimare la spettanza della soglia maggiorata, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che tale dichiarazione, con indicazione dei figli fiscalmente a carico, può essere effettuata secondo modalità concordate fra datore di lavoro e lavoratore. In ogni caso è necessario conservare la documentazione (anche firmata digitalmente) comprovante l’avvenuta dichiarazione, ai fini di un eventuale controllo da parte degli organi competenti.

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