Il Consiglio di Stato sezione III, con la sentenza 4166/2024 del 9 maggio 2024, ha fornito significativi chiarimenti sulla mobilità volontaria nella PA in relazione all’indizione di nuovi concorsi pubblici e allo scorrimento di graduatorie esistenti.
I giudici amministrativi hanno ribadito un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato, in materia di procedure di approvvigionamento del personale nella pubblica amministrazione, inserendo di fatto la sentenza nel dibattito sulla miglior gestione delle risorse umane e indicando la prevalenza di alcuni meccanismi di scelta nelle assunzioni dei lavoratori, rispetto ad altri.
Vediamo in sintesi i contenuti della citata sentenza e perché può ritenersi, in qualche modo, rivoluzionaria in materia di mobilità del personale pubblico e non solo. Ecco cosa sapere.
Mobilità volontaria e concorsi pubblici: il caso concreto
Nel caso concreto che ha portato alla decisione del Consiglio di Stato, un avviso di mobilità all’esterno per il reclutamento era stato da impugnato dalla ricorrente, che – in un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto come operatore professionale di ambito sanitario – si era classificata in graduatoria in terza posizione, risultando idonea ma non vincitrice.
Tale avviso, spiega il Consiglio di Stato, era stato impugnato dalla donna sul rilievo per cui la graduatoria anteriormente approvata con determina n. 220 del 2005 doveva ritenersi ancora valida ed efficace e, quindi, pienamente utilizzabile dall’Amministrazione.
Leggi anche: si può licenziare chi svolge un altro lavoro durante la malattia?
Secondo la versione della ricorrente, la PA – prima di bandire il nuovo avviso di mobilità dall’esterno – avrebbe perciò dovuto optare per l’ulteriore scorrimento della graduatoria in oggetto, così come aveva già fatto in precedenza. Ciò nella considerazione per cui la prevalenza della c.d. mobilità esterna si intenderebbe circoscritta alle mere nuove procedure concorsuali – e non anche allo scorrimento delle graduatorie ancora validi ed efficaci.
Non solo. Per la ricorrente il provvedimento impugnato evidenziava altresì un’illegittima carenza motivazionale, legata alle ragioni giustificatrici della scelta di non scorrere la graduatoria e di procedere, invece, all’avviso di mobilità.
L’iter giudiziario presso il Tar Molise si era concluso con un provvedimento sfavorevole alla donna, avendo respinto il ricorso perché infondato. La sentenza n. 425 del 2019 è stata così appellata presso il Consiglio di Stato, che ha così ulteriormente chiarito i rapporti tra mobilità volontaria e concorsi pubblici.
Mobilità, concorsi pubblici e graduatorie: le precisazioni del Consiglio di Stato
Il provvedimento del massimo organo di giustizia amministrativa fa luce sui criteri da seguire per procedere con l’acquisizione di personale nelle PA. In base a quanto indicato da Consiglio di Stato, infatti, gli enti pubblici – anteriormente al varo di una nuova selezione o concorso – dovranno prima considerare l’opzione mobilità volontaria, rispetto alle alternative. E dovranno farlo per necessità organizzative, legate al buon funzionamento della pubblica amministrazione e al risparmio di spesa e formazione.
D’altronde, come precisa il Consiglio di Stato nella sentenza n. 4166, all’art. 30 del D.Lgs. n. 165 del 2001 si prevede l’obbligo per le PA, prima di indire una selezione pubblica per la copertura di posti vacanti, di procedere – a pena di nullità – all’immissione in ruolo dei dipendenti provenienti da altre Amministrazioni con la procedura di mobilità obbligatoria e volontaria.
In merito alle scelte organizzative e gestionali di un ufficio pubblico, la recente sentenza del Consiglio di Stato è innovativa e chiarificatrice perché la procedura di mobilità, oltre ad essere preliminare all’indizione di un nuovo concorso:
- prevale sullo scorrimento di graduatorie in corso di validità;
- permette all’amministrazione procedente di acquisire personale già formato e subito operativo, riducendo i tempi di formazione;
- consente di perseguire l’interesse del comparto pubblico legato all’assorbimento del personale in servizio, dando luogo ad un oggettivo risparmio di spesa perché non servirà assumere nuove figure.
In sostanza, i caratteri strutturali dell’istituto della mobilità volontaria fanno sì che quest’ultima sia tendenzialmente preferita, rispetto all’indizione di nuove selezioni e concorsi.
Cosa dice la sentenza n. 4166 del 9 maggio 2024
E non a caso nel testo della sentenza si può trovare scritto che:
Il carattere privilegiato e prioritario che, ai fini dell’approvvigionamento di personale, viene assegnato alla procedura di mobilità rispetto alla procedura concorsuale – attesi gli standard di maggiore efficacia ed efficienza che solo la prima è in grado di garantire – spiega perché l’esistenza di una graduatoria concorsuale in corso di validità limiti l’indizione di un nuovo concorso, ma non prevalga sulla mobilità […] e perché, non vi sia alcun obbligo per l’amministrazione di motivare la scelta di non procedere allo scorrimento della graduatoria vigente.
Di fatto l’indirizzo del Consiglio di Stato è lo stesso adottato in precedenza dal Tar: vale il principio della prevalenza della mobilità rispetto al concorso pubblico e allo scorrimento della graduatoria e ciò in piena conformità con l’orientamento del legislatore, mirato prioritariamente a razionalizzare, in modo organico, la spesa complessiva di tutto il personale nelle PA.
Inoltre, come già aveva chiarito il Tar Molise, non sussiste alcun obbligo di speciale motivazione in merito a tale scelta di preferenza verso la mobilità e non di non procedere allo scorrimento della graduatoria vigente. La scelta è da ritenersi intrinsecamente vantaggiosa per la PA, in virtù dei benefici strutturali che implica.
Conclusioni
La sentenza n. 4166 del 9 maggio, emessa dal Consiglio di Stato, ha rimarcato il rilievo e la prevalenza della procedura della mobilità volontaria, come mezzo essenziale per l’acquisizione di personale nel pubblico impiego, rispetto alle sue alternative.
Come sopra accennato, la mobilità volontaria tendenzialmente prevale o dovrebbe prevalere sullo scorrimento di graduatorie esistenti e valide e, a maggior ragione, sull’indizione di un nuovo concorso/selezione. In termini pratici ciò vuol dire che, anche se vi sono graduatorie di concorsi anteriori ancora in vigore, la singola PA non è tenuta a utilizzarle prima di ricorrere alla mobilità.
Come indica la stessa sentenza del Consiglio di Stato, il principio in oggetto è stato già affermato in anteriori sentenze di questi giudici amministrativi (ad es. n. 11605 e n. 2410 del 2022 o la n. 7792 del 2021) e vi sono elementi sufficienti per ritenere che tale indirizzo giuridico potrà influenzare non poco le future strategie di assunzione e mobilità del personale del pubblico impiego.
Segui gli aggiornamenti su Google News!
Segui Lavoro e Diritti su WhatsApp, Facebook, YouTube o via email