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di Massima Di Paolo - 5 Aprile 2011
Dallo scorso 15 febbraio 2011 è entrato in vigore il Regolamento voluto dalla riforma Gelmini sulla “Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado”, Decreto nr.249 del 10 settembre 2010.
Poichè in molti continuano a chiederci come fare per diventare insegnanti, ho deciso di ricapitolare in breve il contenuto del decreto, con la speranza di fare cosa utile e gradita ai nostri lettori.
Il presente decreto disciplina i requisiti e le modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado.
I percorsi formativi sono preordinati, per tutte le classi di abilitazione all’insegnamento.
Per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, un corso di laurea magistrale quinquennale, a ciclo unico comprensivo di tirocinio da avviare a partire dal secondo anno di corso.
Il corso di laurea magistrale è a numero programmato con prova di accesso. Il corso è attivato presso le facoltà di scienze della formazione e presso altre facoltà autorizzate dal MIUR ,ed è strutturato secondo la tabella 1 allegata al decreto.
Le attività di tirocinio indirette e dirette, per complessive 600 ore pari a 24 crediti formativi universitari, hanno inizio nel secondo anno di corso e si svolgono secondo modalità tali da assicurare un aumento progressivo del numero dei relativi crediti formativi universitari fino all’ultimo anno.
Il corso di laurea si conclude con la discussione della tesi e della relazione finale di tirocinio che costituiscono, unitariamente, esame avente anche valore abilitante all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria” (art.6).
Per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado, un corso di laurea magistrale biennale ed un successivo anno di tirocinio formativo attivo.
I percorsi formativi preordinati all’insegnamento delle discipline artistiche, musicali e coreutiche della scuola secondaria di primo grado e di secondo grado sono attivati dalle università e dagli Istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica e distinti nel corso di diploma accademico di secondo livello e nel successivo anno di tirocinio formativo attivo.
I percorsi formativi per l’insegnamento di materie artistiche, musicali e coreutiche nella scuola secondaria di primo e di secondo grado comprendono:
Le tabelle 8, 9 e 10 allegate al decreto individuano per ciascuna delle classi di abilitazione i requisiti per l’accesso alla prova di cui al comma 1, lettera a);b) i corsi accademici biennali necessari per accedere al tirocinio annuale di cui al comma 1, lettera b.
Il MIUR, definisce annualmente con proprio decreto la programmazione degli accessi ai percorsi formativi. Il numero complessivo dei posti annualmente disponibili per l’accesso ai percorsi e’ determinato sulla base della programmazione regionale degli organici e del conseguente fabbisogno di personale docente nelle scuole statali.
Il tirocinio formativo attivo è un corso di preparazione all’insegnamento riservato ai soggetti che abbiano conseguito la laurea magistrale (a cui, ricordo è equiparata la laurea vecchio ordinamento!!) o il diploma accademico di II livello.
A conclusione del tirocinio formativo attivo, previo superamento di un esame finale, si consegue il titolo di abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di primo grado in una delle classi di abilitazione previste dal decreto del Ministro del 26 marzo 2009, n. 37, e nella scuola secondaria di secondo grado, sino all’adozione del regolamento di cui all’articolo 64, comma 4, lettera a) del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, con legge 6 agosto 2008, n. 133, in una delle classi di concorso previste dal decreto del Ministro 30 gennaio 1998, n. 39, e dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 febbraio 8 2005, n. 22.
Il tirocinio formativo attivo è istituito presso una facoltà di riferimento ovvero presso le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Esso comprende quattro gruppi di attività:
La frequenza alle attività del tirocinio formativo attivo è obbligatoria. L’accesso all’esame di abilitazione e’ subordinato alla verifica della presenza ad almeno il 70% delle attività.
Per quanto riguarda i docenti tutor, si rinvia a quanto detto nel precedente articolo.
La specializzazione per l’attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità si consegue esclusivamente presso le università, con corsi di formazione che prevedono l’acquisizione di un minimo di 60 crediti formativi, comprendere almeno 300 ore di tirocinio pari a 12 crediti formativi universitari e articolarsi distintamente per la scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondo grado.
I corsi sono a numero programmato dal Ministero e, a conclusione del corso il candidato che supera con esito favorevole l’esame finale consegue il diploma di specializzazione per l’attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità.
La specializzazione consente l’iscrizione negli elenchi per il sostegno ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato ed a tempo determinato sui relativi posti disponibili.
Si tengono presso le Università. Ai predetti corsi accedono gli insegnanti in possesso di abilitazione e di competenze certificate nella lingua straniera di almeno Livello C1 del “Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue” pubblicato nel 2001 dal Consiglio d’Europa.
I percorsi formativi sono istituiti per la scuola secondaria di secondo grado e prevedono l’acquisizione di almeno 60 crediti formativi comprensivi di un tirocinio di almeno 300 ore pari a 12 crediti formativi universitari.
Conseguono l’abilitazione per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado, mediante il compimento del solo tirocinio formativo attivo:
I titoli posseduti da tali soggetti, mantengono la loro validità ai fini dell’inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto.
I punti riservati al servizio prestato, ai titoli di studio e alle pubblicazioni sono così suddivisi:
Coloro che hanno superato l’esame di ammissione alle scuole Siss che si sono iscritti e hanno in seguito sospeso la frequenza delle stesse conseguono l’abilitazione per le classi di concorso per le quali era stata effettuata l’iscrizione attraverso il compimento del tirocinio formativo attivo, senza dover sostenere l’esame di ammissione e con il riconoscimento degli eventuali crediti acquisiti.
Coloro i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritti al corso di laurea in scienze della formazione primaria concludono il corso di studi e conseguono l’abilitazione all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria secondo la normativa vigente all’atto dell’immatricolazione. (art.19)