X

Come si diventa insegnanti: guida al nuovo regolamento Riforma Gelmini

Breve illustrazione del decreto del MIUR nr. 249/2010 per diventare insegnanti dopo la Riforma Gelmini del 2011.


>> Entra nel nuovo Canale WhatsApp di Lavoro e Diritti

di - 5 Aprile 2011

Dallo scorso 15 febbraio 2011 è entrato in vigore il Regolamento voluto dalla riforma Gelmini sulla Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado”, Decreto nr.249 del 10 settembre 2010.

Poichè in molti continuano a chiederci come fare per diventare insegnanti, ho deciso di ricapitolare in breve il contenuto del decreto, con la speranza di fare cosa utile e gradita ai nostri lettori.

Come si diventa insegnanti: guida alla Riforma Gelmini

Il presente decreto disciplina i requisiti e le modalità della formazione iniziale  degli  insegnanti della scuola dell’infanzia, della  scuola  primaria  e  della  scuola secondaria di primo e secondo grado.

Percorsi formativi (art 3 del regolamento)

I percorsi formativi sono preordinati, per tutte  le  classi  di abilitazione all’insegnamento.

Insegnamento nella scuola dell’infanzia e  nella  scuola primaria

Per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e  nella  scuola primaria, un corso di laurea magistrale quinquennale, a  ciclo  unico  comprensivo di  tirocinio  da  avviare  a  partire  dal secondo anno di corso.

Il corso di laurea magistrale è a numero programmato con prova di accesso. Il corso è attivato presso le facoltà di  scienze della  formazione  e  presso altre   facoltà autorizzate dal MIUR ,ed è strutturato secondo la  tabella 1 allegata al decreto.

Le attività di tirocinio indirette e dirette,  per  complessive 600 ore pari a 24 crediti formativi universitari,  hanno  inizio  nel secondo anno di  corso  e  si  svolgono  secondo  modalità  tali  da assicurare un aumento progressivo del  numero  dei  relativi  crediti formativi universitari fino all’ultimo anno.

Il corso di laurea si conclude con la discussione della  tesi  e della relazione finale di tirocinio che costituiscono, unitariamente, esame avente anche valore abilitante  all’insegnamento nella  scuola dell’infanzia e nella scuola primaria” (art.6).

Insegnamento nella scuola secondaria di primo e  secondo grado

Per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo e  secondo grado, un corso di laurea magistrale biennale ed un  successivo  anno di tirocinio formativo attivo.

Insegnamento delle discipline artistiche, musicali e coreutiche della scuola  secondaria di primo grado e di secondo grado

I  percorsi  formativi   preordinati  all’insegnamento   delle discipline artistiche, musicali e coreutiche della scuola  secondaria di primo grado e di secondo grado sono attivati  dalle università e dagli Istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica e distinti nel corso di diploma accademico di secondo livello e nel successivo anno di tirocinio formativo attivo.

I percorsi formativi per l’insegnamento di  materie  artistiche, musicali e coreutiche nella scuola secondaria di primo e  di  secondo grado comprendono:

  1. il conseguimento del  diploma  accademico  di  II  livello  ad indirizzo didattico a numero programmato e con prova  di  accesso  al relativo corso;
  2. lo svolgimento  del  tirocinio  formativo  attivo  comprensivo dell’esame con valore abilitante.

Le tabelle 8, 9 e 10 allegate al decreto individuano per ciascuna delle classi di abilitazione i requisiti per l’accesso  alla  prova  di  cui  al  comma  1, lettera a);b)  i  corsi  accademici  biennali  necessari  per  accedere al tirocinio annuale di cui al comma 1, lettera b.

Programmazione degli accessi (art.5)

Il MIUR, definisce annualmente con proprio  decreto  la  programmazione  degli accessi ai percorsi formativi. Il numero complessivo  dei  posti  annualmente  disponibili  per l’accesso ai percorsi e’ determinato sulla base della  programmazione regionale degli organici e del conseguente  fabbisogno  di  personale docente nelle scuole statali.

Tirocinio (art.10)

Il tirocinio formativo attivo è  un  corso di preparazione all’insegnamento riservato ai  soggetti  che  abbiano conseguito la laurea magistrale (a cui, ricordo è equiparata la laurea vecchio ordinamento!!) o il diploma accademico di II livello.

A  conclusione  del tirocinio formativo attivo, previo superamento di un esame finale, si consegue il titolo  di  abilitazione  all’insegnamento  nella  scuola secondaria di  primo  grado in  una  delle  classi  di  abilitazione previste dal decreto del Ministro del 26 marzo 2009, n. 37,  e  nella  scuola  secondaria  di secondo grado, sino all’adozione del regolamento di cui  all’articolo 64, comma 4, lettera a) del decreto legge 25  giugno  2008,  n.  112, convertito, con modificazioni, con legge 6 agosto 2008,  n.  133,  in una delle classi di concorso previste dal decreto del Ministro  30  gennaio  1998,  n.  39,  e  dal  decreto  del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 febbraio 8 2005, n. 22.

Tirocinio formativo attivo

Il tirocinio formativo attivo è istituito presso  una  facoltà di riferimento  ovvero  presso  le  istituzioni  di  alta  formazione artistica,  musicale  e  coreutica. Esso comprende  quattro  gruppi  di attività:

La frequenza alle attività del tirocinio  formativo  attivo è obbligatoria. L’accesso all’esame di abilitazione e’ subordinato alla verifica della presenza ad almeno il 70% delle attività.

Per quanto riguarda i docenti tutor, si rinvia a quanto detto nel precedente articolo.

Formazione per la specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità

La specializzazione per l’attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità si consegue esclusivamente  presso  le università, con corsi di formazione che prevedono l’acquisizione di un minimo  di  60  crediti  formativi,  comprendere almeno 300 ore di tirocinio pari a 12 crediti formativi  universitari e articolarsi distintamente per la  scuola  dell’infanzia,  primaria, secondaria  di  primo  grado  e  secondo  grado.

I corsi sono a numero programmato dal Ministero e, a conclusione del  corso  il  candidato  che  supera  con  esito favorevole l’esame finale consegue il diploma di specializzazione per l’attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità.

La specializzazione consente  l’iscrizione negli elenchi per il  sostegno ai  fini  delle  assunzioni  a  tempo indeterminato ed a tempo determinato sui relativi posti disponibili.

Corsi per l’insegnamento della lingua straniera

Si tengono presso le Università. Ai predetti corsi accedono gli insegnanti in possesso di abilitazione e  di  competenze certificate nella lingua straniera di almeno Livello C1 del  “Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue” pubblicato nel 2001  dal Consiglio d’Europa.

I percorsi formativi sono  istituiti  per  la scuola secondaria di secondo  grado e  prevedono  l’acquisizione  di almeno 60 crediti formativi comprensivi di un tirocinio di almeno 300 ore pari a 12 crediti formativi universitari.

Norme transitorie e finali

Conseguono  l’abilitazione  per  l’insegnamento  nella   scuola secondaria di primo e secondo grado, mediante il compimento del  solo tirocinio formativo attivo:

I  titoli  posseduti  da tali soggetti, mantengono la loro validità ai  fini  dell’inserimento  nella  terza fascia delle graduatorie di istituto.

Punti riservati al servizio prestato

I punti riservati al servizio prestato, ai titoli di  studio  e alle pubblicazioni sono così suddivisi:

Coloro che hanno superato l’esame di ammissione alle scuole  Siss che si sono  iscritti e hanno in seguito  sospeso  la  frequenza  delle  stesse  conseguono l’abilitazione per le classi di  concorso  per  le  quali  era  stata effettuata  l’iscrizione  attraverso  il  compimento  del   tirocinio formativo attivo, senza dover sostenere l’esame di  ammissione e  con  il  riconoscimento  degli  eventuali  crediti acquisiti.

Coloro i quali alla data di  entrata  in  vigore  del  presente decreto sono iscritti al corso di laurea in scienze della  formazione primaria concludono il corso di  studi  e  conseguono  l’abilitazione all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella  scuola  primaria secondo la normativa vigente all’atto dell’immatricolazione. (art.19)

Le news di LavoroeDiritti.com su WhatsApp

ENTRA NEL CANALE

I video di LavoroeDiritti.com su YouTube

ISCRIVITI AL CANALE

Le news di LavoroeDiritti.com su Telegram

ENTRA NEL GRUPPO

Tags: ScuolaStage e Tirocini