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Riconoscimento abilitazione all’insegnamento conseguita all’estero

Come fare ad insegnare se si ha un’abilitazione all’insegnamento conseguita all'estero, ovvero in un paese estero (UE o altro)


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di - 26 Aprile 2011

Riconoscimento abilitazione all’insegnamento conseguita all’estero: parecchi di voi ci chiedono come fare ad insegnare se si ha un’ abilitazione all’insegnamento conseguito in un paese estero (UE o altro).

Ecco dunque una breve guida che credo farà piacere a tutti gli interessati.

Riconoscimento abilitazione all’insegnamento conseguita all’estero

Il primo passo è quello di chiedere il riconoscimento del titolo professionale presso il MIUR Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e l’Autonomia Scolastica.

Diverse sono le modalità a seconda che il riconoscimento riguardi titoli conseguiti nell’Unione europea o meno. In ogni caso, la domanda deve essere presentata secondo i modelli scaricabili dal sito del Miur, Mod. A e Mod. B che trovate in fondo in allegato; rispettivamente riferiti ai titoli professionali acquisiti in Paese UE o in Paese non comunitario, da inviare a mezzo posta. Non è consentito l’invio on-line delle domande e della relativa documentazione.

In applicazione della direttiva 2005/36/CE, recepito in Italia con il d. lgs.  n. 206/2007 , è possibile presentare richiesta di riconoscimento per le professioni di:

Riconoscimento titoli conseguiti nell’Unione Europea

L’interessato deve:

Per “titolo di formazione professionale” si intende un titolo (di formazione teorico-pratica: disciplinare e didattico-pedagogica) che, in base alle norme del Paese ove è stato conseguito o riconosciuto, consente l’esercizio della professione quale docente abilitato all’insegnamento.

Il titolo deve, quindi, attestare una formazione professionale completa, sanzionata nelle forme di legge (esame finale, superamento concorso, tirocinio, ecc.), al cui possesso la legislazione del Paese che lo ha rilasciato subordina l’esercizio dell’attività in qualità di docente abilitato (professione regolamentata).

Riconoscimento del titolo di formazione professionale

Il riconoscimento del titolo di formazione professionale ottenuto ai sensi del D.L.vo n. 206/2007, permette di accedere alla professione corrispondente per la quale i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea sono qualificati nello Stato membro d’origine e di esercitarla alle stesse condizioni previste dall’ordinamento scolastico italiano.

Il riconoscimento può essere richiesto per gli insegnamenti (singola disciplina o gruppi di discipline) per i quali l’interessato sia legalmente abilitato nello Stato membro che ha rilasciato il titolo e può essere ottenuto a condizione che tali insegnamenti siano comparabili, in base ai principi della direttiva, a quelli dell’ordinamento scolastico italiano (professione corrispondente) nel rispetto delle fasce di età degli studenti ai quali sia consentito insegnare.

Nel caso in cui si riscontrano differenze nei contenuti e/o nella durata della formazione comparata a quella italiana, i riconoscimenti professionali sono subordinati al superamento, da parte degli interessati, di misure compensative, ossia  accertamenti che l’Amministrazione predispone per colmare le differenze riscontrate nella comparazione tra la formazione posseduta  e quella richiesta sul territorio nazionale nella specie di prova attitudinale, o, a scelta dell’interessato medesimo, di tirocinio di adattamento, presso istituzioni scolastiche italiane.

Conoscenza della Lingua italiana

La conoscenza della lingua italiana costituisce parte integrante della professione di docente, per il cui l’esercizio i beneficiari del riconoscimento devono possederne la competenza necessaria, così come previsto dall’art. 7 del decreto legislativo n. 206/2007.

Le modalità di accertamento e di documentazione della conoscenza della lingua italiana come “mezzo” di insegnamento sono stabilite con circolare ministeriale n. 81 del 23 settembre 2010.

L’interessato, fatte salve le eccezioni contemplate nella citata C.M., per tutti gli insegnamenti può indifferentemente acquisire, previo esame, le certificazioni:

Solo per l’insegnamento nella scuola primaria, invece, è previsto, per entrambe le certificazioni una prova orale aggiuntiva.

Riconoscimento titoli conseguiti in paesi non comunitari

L’art. 49 del D.P.R. n. 394/99, come modificato dal D.P.R 18 ottobre 2004, n. 334, disciplina il riconoscimento del titolo di formazione professionale, conseguito in un Paese non appartenente all’Unione Europea, ai fini dell’esercizio, come lavoratore autonomo o dipendente, della professione corrispondente da parte di cittadini stranieri, regolarmente soggiornanti e non soggiornanti in Italia, che intendono iscriversi agli ordini, collegi ed elenchi speciali istituiti presso le amministrazioni competenti. Tale norma si applica anche ai cittadini comunitari in possesso di titoli non comunitari (art. 1, comma 2, D.L. vo n. 286/98).

compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale acquisita

Il riconoscimento è subordinato:

Nel caso in cui si riscontrano differenze nei contenuti e/o nella durata della formazione, i riconoscimenti professionali sono subordinati al superamento, da parte degli interessati, di misure compensative, consistenti nel superamento di una prova attitudinale o, a scelta dell’Amministrazione, di un tirocinio di adattamento.

Pertanto l’esperienza professionale, maturata nella specifica disciplina oggetto di riconoscimento nello Stato di origine o in altro Stato, potrà colmare eventuali differenze sostanziali, o parti di esse, o eventuali differenze di durata riscontrate nella formazione.

L’esercizio della professione

Inoltre l’esercizio della professione è subordinato:

Quindi per tutto il resto valgono le stesse disposizioni descritte sopra, in merito al riconoscimento del titolo conseguito in paese comunitario.

Allegati

Alleghiamo infine i seguenti documenti.

  Domanda riconoscimento titolo U.E. Mod. A (124,2 KiB, 1.500 hits)

  Domanda riconoscimento titolo Extra U.E. Mod. B (128,3 KiB, 966 hits)

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Tags: Scuola