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Abolizione dei Voucher, ecco che cosa cambia

Il Governo ha detto sì all' abolizione dei voucher e al ripristino integrale della responsabilità solidale negli appalti. Ecco cosa succede ora.


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di - 20 Marzo 2017

Venerdì 17 marzo il Consiglio dei Ministri, ha approvato un decreto legge d’urgenza per l’abolizione dei voucher o meglio dell’istituto del lavoro accessorio e per la modifica della disciplina sulla responsabilità solidale in materia di appalti.

Nella stessa giornata Decreto Legge 17 marzo 2017, n. 25 è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale con entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta.

Ma cosa comporta l’abolizione dei voucher? Come si deve comportare chi ha già acquistato dei voucher in precedenza? Come si dovranno regolarizzare i piccoli lavori temporanei? E che fine fa il Referendum del 28 maggio?

Abolizione dei voucher, periodo transitorio fino al 2018

Per il lavoro accessorio si prevede un regime transitorio per consentire a chi ha acquistato i voucher entro il 17 marzo, di smaltirli senza costi aggiuntivi.

Il Decreto approvato prevede infatti un periodo transitorio che terminerà il 31 dicembre 2017, l’abolizione dei voucher avverrà quindi ufficialmente dal 1° gennaio 2018.

UPDATE 21/03/2017 Chiarimenti del Ministero del Lavoro per l’uso dei voucher nel periodo transitorio

Fino a tale data chi è ancora in possesso di buoni lavoro acquistati entro il 17 marzo 2017 potrà utilizzarli normalmente, con le consuete procedure.

Tuttavia da sabato 18 marzo la rete dei tabaccai, le banche e tutti gli altri esercizi abilitati non possono più emettere nuovi voucher, quindi il periodo transitorio servirà solo a smaltire i buoni lavoro già acquistati e non sarà quindi obbligatorio restituirli e chiederne il rimborso.

Come regolarizzare i piccoli lavori dopo l’abolizione dei voucher

L’abrogazione tout court del lavoro accessorio avvenuta in tutta fretta, ha principalmente lo solo scopo di scongiurare il Referendum fissato per il prossimo 28 maggio. Tuttavia il provvedimento va a colpire indiscriminatamente sia il piccolo che il grande utilizzatore.

Infatti se da una parte l’abolizione dei voucher servirà a mettere un margine ai fenomeni di lavoro grigio dovuti ad un uso distorto del lavoro accessorio, dall’altra toglie la possibilità per i privati di regolarizzare piccoli lavori domestici e per le imprese di far fronte a piccole esigenze di lavoro temporaneo, pensiamo ad esempio ai promoter per i lanci dei prodotti.

Vi è quindi la necessità di trovare al più presto una nuova forma di copertura per questi tipi di rapporti di lavoro, per evitare il proliferare di lavoro nero. Al momento l’unica soluzione per le imprese sembra essere il ricorso al lavoro intermittente o a chiamata, al lavoro part-time oppure alla somministrazione tramite agenzie.

Referendum voucher e responsabilità appalti

Lo scopo principale del Decreto Legge 25/2017 è quello di disinnescare il referendum abrogativo avviato dalla CGIL sulla abolizione dei voucher e sul ripristino della normativa della responsabilità solidale negli appalti fra committenti e appaltatore, la cui data era già stata fissata per il prossimo 28 maggio.

Leggi anche: Referendum 28 maggio 2017

Oltre al lavoro accessorio il Decreto prevede anche, con riferimento alla disciplina in materia di appalti di opere e servizi, il ripristino integrale della responsabilità solidale del committente con l’appaltatore nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, a tutela dei lavoratori impiegati.

L’iter prevede ora che il Decreto Legge sia convertito in legge e che la Cassazione ne prenda atto, a quel punto il Referendum non dovrà più tenersi, visto che la norma è già stata abrogata.

Testo del Decreto Legge 25/2017 su abolizione dei voucher e responsabilità solidale negli appalti

DECRETO-LEGGE 17 marzo 2017, n. 25
Disposizioni urgenti per l’abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonche’ per la modifica delle disposizioni sulla responsabilita’ solidale in materia di appalti. (17G00044)
(GU n.64 del 17-3-2017)
Vigente al: 17-3-2017

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visti gli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;
Visto l’articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30»;
Ritenuta la straordinaria necessita’ e urgenza di superare l’istituto del lavoro accessorio al fine di contrastare pratiche elusive, nonche’ di modificare la disciplina della responsabilita’
solidale negli appalti al fine di elevare ulteriormente l’efficacia delle tutele in favore dei lavoratori, in coerenza con la recente evoluzione della disciplina in materia di contratti pubblici;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 marzo 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

E m a n a
il seguente decreto-legge:

Art. 1

Abrogazione degli articoli da 48 a 50 del decreto legislativo n. 81 del 2015

1. Gli articoli 48, 49 a 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono abrogati.
2. I buoni per prestazioni di lavoro accessorio richiesti alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017.
Art. 2

Modifica dell’articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003

1. All’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu’
rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarita’ complessiva degli appalti,» sono soppresse;
b) il secondo, il terzo e il quarto periodo sono soppressi.

Art. 3

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 17 marzo 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri

Poletti, Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Delrio, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Visto, il Guardasigilli: Orlando

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Tags: Bonus e agevolazioniBuoni Lavoro