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Accesso ispettivo, potere di verifica e verbalizzazione unica: chiarimenti Inps

Chiarimenti Inps sull'applicazione della normativa in materia di accesso ispettivo e verbalizzazione unica, così come prevista dal collegato lavoro


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di - 17 Maggio 2011

L’Inps con circolare nr. 75 del 13 maggio scorso, ha fornito alcune indicazione indicazioni operative in ordine alla corretta ed omogenea applicazione della normativa in materia di accesso ispettivo e verbalizzazione unica, così come prevista dalla L. 183/2010 (collegato lavoro).

Verbale di primo accesso

Particolare importanza rivestono le modalità di redazione del verbale di primo accesso che, per essere valido deve contenere una serie di elementi “costitutivi”.

L’articolo 33 co. 1, lett. a) stabilisce che il verbale deve necessariamente contenere “l’identificazione dei lavoratori trovati intenti al lavoro e la descrizione delle modalità del loro impiego”.

Tale elemento risulta di particolare importanza poichè:

Infatti l’accertamento potrà essere svolto mediante la verifica di un campione significativo di personale, in relazione alle dimensioni dell’impresa, dalla quale sia possibile dedurre con sufficiente chiarezza ed uniformità quali sono le modalità di espletamento delle prestazioni per l’insieme dello stesso personale; ciò in considerazione della eventuale tipologia di attività, seriale e ripetitiva, che consente di risalire alle modalità di svolgimento delle prestazioni dell’intero organico aziendale impiegato in una determinata lavorazione.

Il verbale di primo accesso deve contenere la specificazione delle attività compiute dal personale ispettivo.

In merito al rilascio di eventuali dichiarazioni da parte del datore di lavoro, l’ispettore deve dare atto di avere informato il datore di lavoro della possibilità di farsi assistere dall’eventuale professionista o altro soggetto abilitato, ai sensi della legge n. 12/1979, che segue l’azienda e il verbale deve includere le dichiarazioni rese dal datore di lavoro, da chi lo assiste, o dalla persona presente all’ispezione.

Potere di diffida

Il potere di diffida è stato esteso anche al personale ispettivo dell’Istituto, nonché agli ufficiali di polizia giudiziaria, qualora accertino violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale.

I destinatari del provvedimento di diffida sono il trasgressore e l’eventuale obbligato in solido, mentre nelle abrogate previsioni il datore di lavoro risultava l’unico soggetto nei confronti del quale indirizzare la diffida, finalizzata alla “regolarizzazione delle inosservanze comunque sanabili, fissando il relativo termine”.

Il legislatore introduce il termine di 30 giorni decorrenti dalla notificazione del verbale unico di accertamento per la regolarizzazione e non attribuisce più alla discrezionalità degli organi di vigilanza la fissazione di tale termine – come avveniva nella vecchia disciplina.

Il comma 3 dell’art. 33 del Collegato Lavoro stabilisce, relativamente al termine per il pagamento della sanzione, che “in caso di ottemperanza alla diffida, il trasgressore o l’eventuale obbligato in solido è ammesso al pagamento di una somma pari all’importo del minimo previsto dalla legge ovvero nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa, entro il termine di quindici giorni” decorrenti dai trenta già previsti per la regolarizzazione. A seguito di tale versamento il procedimento sanzionatorio si estingue limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida e a condizione di effettiva ottemperanza alla stessa.

Se nel verbale unico siano contestati esclusivamente illeciti diffidabili, il termine iniziale per la proposizione del predetto ricorso decorrerà dopo 45 giorni (30 giorni, fissati per la regolarizzazione delle inosservanze contestate più 15 giorni stabiliti ai fine del pagamento della sanzione in misura minima).

Se il verbale unico contiene solamente illeciti non diffidabili, contestati ai sensi dell’art. 14 della legge n. 689/1981 e dunque autonomamente impugnabili, il termine di 30 giorni per la proposizione del ricorso decorrerà dalla  ricezione della notifica stessa.

Si è posta l’esigenza di individuare un termine iniziale unico dal quale decorrono i 60 giorni previsti dall’articolo 16 della legge n. 689/1981 per il pagamento delle sanzioni in misura ridotta anche in relazione alla ipotesi in cui nel verbale unico siano irrogate sanzioni relative sia ad illeciti oggetto di diffida sia ad illeciti non diffidabili.

A tale proposito il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha stabilito con circolare n. 10 del 28.03.2011, che in tali fattispecie, il termine di 60 giorni decorre dalla scadenza dei termini già individuati nel Collegato lavoro ai fini della ottemperanza alla diffida e del relativo pagamento degli importi in misura minima (45 giorni in tutto ovvero 15 giorni nelle ipotesi in cui trova applicazione la sola c.d. diffida ora per allora).

Resta invece ferma la decorrenza del termine dei 60 giorni dalla ricezione del verbale unico per aderire alla c.d. conciliazione amministrativa di competenza degli ispettori delle Direzioni provinciali del lavoro di cui all’art. 16 della Legge n. 689/1981 qualora nello stesso siano presenti esclusivamente illeciti non diffidati.

Il verbale unico racchiude in un unico documento la constatazione e la notificazione di tutti gli illeciti riscontrati dagli organi di vigilanza, e consente di evitare la redazione di una molteplicità di provvedimenti; le contestazioni  delle diverse tipologie di violazioni ed i relativi importi sanzionatori sono contenute in un unico atto e nel verbale stesso si può reperire ogni elemento utile ed idoneo, specificamente esaminato ed evidenziato da parte degli ispettori che hanno redatto il verbale, ai fini di una corretta ed esaustiva notificazione delle violazioni rilevate nel corso della verifica ispettiva.

Verbalizzazione unica

Particolare importanza riveste la decorrenza del termine per la contestazione e notificazione del verbale unico, in base all’art. 14 della legge 689 del 1981.

“Il termine di 90 giorni previsto in proposito non decorre più dall’adozione dei diversi verbali o atti provvedimentali, ma dal momento in cui si è concluso l’accertamento nel suo complesso. Tale termine coincide infatti con quello dell’acquisizione di tutti i dati ed i riferimenti di carattere oggettivo e soggettivo necessari per la definizione dell’accertamento  inteso nella sua globalità, comprendendo anche i tempi tecnici ragionevolmente utili e necessari per l’analisi, l’elaborazione e la verifica degli elementi formati e raccolti. Ciò in quanto l’accertamento non si sostanzia nella generica ed approssimativa percezione del fatto nella sua materialità, ma si realizza con il compimento di tutte le indagini necessarie al fine della piena conoscenza e della congrua determinazione della pena pecuniaria”.

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Categories: Leggi, normativa e prassi
Tags: decreto lavoroINPSIspettorato del Lavoro