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Al via il decreto salva precari nel pubblico impiego

Disposizioni per il perseguimento di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, decreto salva precari nel pubblico impiego


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di - 4 Settembre 2013

Lo scorso 31 agosto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr. 204, il decreto legge nr. 101/2013, recante “disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”, a tutti conosciuto come decreto sulla PA salva precari. Il decreto è entrato in vigore il 1 settembre e contiene oltre alla norma“salva precari”, numerose altre disposizioni.

Stop all’acquisto di autoblu fino al 31 dicembre 2015

Fino al 31 dicembre 2015 è fatto divieto per le amministrazioni pubbliche, le autorità indipendenti e la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), di acquistare autovetture e stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture.

Altro capitolo è rappresentato dalle consulenze: per gli incarichi di consulenza, viene stabilito che la spesa annua per studi ed incarichi – inclusa quella relativa a consulenze conferite a pubblici dipendenti, sostenuta dalle amministrazioni pubbliche – non possa essere superiore al 90 cento del limite di spesa per l’anno 2013. Si prevedono poi la nullità degli atti adottati in violazione delle disposizioni in materia di consulenza, nonché la nullità dei relativi contratti; si stabilisce, inoltre, che l’affidamento degli incarichi in esame in violazione delle disposizioni indicate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

Contrasto al fenomeno del precariato

Il principio cardine contenuto nel decreto è che,la tipologia preminente di rapporto per gli innesti nella PA, dovrà rimanere quella a tempo indeterminato. Il ricorso al lavoro flessibile nella PA è consentito esclusivamente per rispondere a esigenze temporanee o eccezionali: ne deriva che nella PA non è consentito sottoscrivere contratti elusivi del reclutamento tramite concorso. Il tutto al fine di evitare, per il futuro, la formazione di nuovo precariato.

Due sono le linee di intervento tracciate dal governo per risolvere il problema precariato:

L’art. 4 (Disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonche’ di limitazioni  a proroghe di contratti e all’uso del lavoro flessibile  nel pubblico impiego) del decreto legge va a modificare l’art. 36 del T.U. sul pubblico impiego (d.lgs. nr. 165/2001).

La prima modifica riguarda il comma 2. in pratica, a seguito di questo decreto legge, le forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale possono essere usate solo per  rispondere  ad “esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o  eccezionale”. Tutti i i contratti siglati in violazione di questa regola saranno considerati nulli e causeranno una responsabilità erariale della Pa, cioè il diritto del dipendente pubblico e ricevere un risarcimento in denaro, per l’abuso subito.

Fino al 31 dicembre 2015, per le  amministrazioni  dello  Stato, anche ad ordinamento autonomo, le  agenzie,  gli  enti  pubblici  non economici e gli enti di ricerca, l’autorizzazione all’avvio di  nuove procedure concorsuali,  ai  sensi  dell’articolo  35,  comma  4,  del decreto  legislativo  30  marzo  2001,   n.   165,   e’  subordinata all’emanazione di apposito decreto del Presidente del  Consiglio  dei ministri da  adottare  su  proposta  del  Ministro  per  la  pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro  dell’economia  e  delle finanze, verificata l’assenza di  graduatorie  vigenti,  per  ciascun soggetto pubblico interessato, approvate dal 1° gennaio 2008 relative alle  professionalità  necessarie  anche  secondo  un  criterio   di equivalenza (comma 3 art.4).

Fino al 2015,al fine di favorire una maggiore  e  più ampia valorizzazione della professionalità acquisita  dal  personale con contratto di lavoro a tempo determinato e, al  contempo,  ridurre il numero dei  contratti  a  termine, è prevista la possibilità di riservare il 50% dei posti nei concorsi ai dipendenti pubblici precari che hanno maturato un’anzianità di servizio di almeno 3 anni negli ultimi 5. Inoltre (comma 6 art. 4).

Inoltre, se un ente pubblico ha in programma di effettuare dei concorsi nel prossimo biennio, potrà anche prorogare oltre la scadenza massima (che è appunto di 3 anni) i contratti a termine già in essere. Il comma 9 dispone che: “Le amministrazioni pubbliche che nella programmazione triennale del fabbisogno di personale  relativa al periodo 2013-2015, prevedono di effettuare procedure concorsuali ai sensi dell’articolo 35, comma 3-bis, lettera a) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 o ai sensi del comma 6 del presente articolo, possono prorogare, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia, i contratti di lavoro a tempo determinato dei soggetti che hanno maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, almeno tre anni di servizio alle proprie dipendenze.

La proroga può essere disposta, in relazione al proprio effettivo fabbisogno, alle risorse finanziarie disponibili ed in coerenza con i requisiti relativi alle tipologie di professionalità da assumere a tempo indeterminato, indicati nella programmazione triennale di cui al precedente periodo, fino al completamento delle procedure concorsuali e comunque non oltre il 31 dicembre 2015”.

Accesso nelle pubbliche amministrazioni

Il testo interviene anche sul decreto legge “spending review”, in quanto il margine di assunzione viene subordinato al congelamento di posti corrispondenti al valore finanziario delle posizioni soprannumerarie che saranno assorbite mediante prepensionamento. In ogni caso, l’autorizzazione ad assumere viene valutata dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Ministero dell’Economia e Finanze, previa presentazione di un piano di assorbimento delle eccedenze.

Viene spostato al 31 dicembre 2015 (invece che al 31 dicembre 2014) il termine previsto per la maturazione dei requisiti pensionistici in base alla disciplina vigente prima dell’entrata in vigore dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, per assorbire le eccedenze in alternativa alle procedure di mobilità del personale, in modo da rendere le disposizioni coerenti con lo slittamento delle procedure di “spending review”.

Nessun taglio alle dotazioni organiche previste dalla “spending review” per ordini e collegi professionali.

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, inoltre, potrà assumere già nel 2013, nel limite del 20% delle unità cessate nell’anno precedente, circa 150 nuovi dipendenti presi dalle graduatorie dei concorsi.

Mobilità nel pubblico impiego

Per sopperire alle gravi carenze di personale negli uffici giudiziari, si introduce la possibilità di un passaggio diretto presso il Ministero della Giustizia per ricoprire i posti vacanti del personale amministrativo: questo avviene mediante cessione del contratto di lavoro e previa selezione secondo criteri prefissati dallo stesso Ministero della Giustizia.

Si introduce, altresì, un sistema di facilitazione della mobilità del personale all’interno delle società partecipate dalla medesima amministrazione al fine di favorire piani industriali più razionali e sostenibili. Lo strumento della mobilità può essere utilizzato anche in ambiti più ampi, regionali e interregionali, con la prevista partecipazione sindacale.

Il decreto 101/2013 all’art. 8 prevede l’incremento delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di 1.000 unità. È inoltre garantita la prosecuzione delle procedure di copertura del turn-over nel triennio considerato mediante ulteriore proroga al 31 dicembre 2015 della vigenza di entrambe le graduatorie oggetto delle disposizioni approvate dal 1° gennaio 2008.

Le altre misure adottate nel decreto riguardano:

Di seguito il testo del decreto

Link Gazzetta Ufficiale

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Categories: Leggi, normativa e prassi
Tags: governoprecariPubblico Impiego