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Home»Leggi, normativa e prassi»Aspettativa sindacale e contribuzione aggiuntiva: ulteriori chiarimenti INPS

Aspettativa sindacale e contribuzione aggiuntiva: ulteriori chiarimenti INPS

Daniele Bonaddio28 Ottobre 20194 Mins Read
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La contribuzione aggiuntiva a favore dei lavoratori in aspettativa sindacale ovvero in distacco sindacale, vale per la “quota A” di pensione

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aspettativa retribuita

Si allargano i confini di valorizzazione ai pensionistici della contribuzione aggiuntiva a favore dei lavoratori collocati in aspettativa sindacale o distacco sindacale. Infatti è stato precisato che la valorizzazione della predetta contribuzione viene realizzata non solo ai fini della determinazione della “quota B” (art. 13, co. 1, lett. b), del D.Lgs. n. 503/1992, ma anche ai fini della determinazione della “quota A” (art. 13, co. 1, lett. a), del D.Lgs. n. 503/1992).

La novità, in particolare, riguarda gli iscritti ai:

  • Fondi esclusivi (comprensivi della Gestione dipendenti pubblici);
  • Fondo Ferrovie dello Stato;
  • Fondo di Quiescenza Poste.

A specificarlo è l’INPS con il Messaggio n. 3872 del 25 ottobre 2019. Il documento di prassi fa seguito a quanto già chiarito con la Circolare n. 129 del 4 ottobre 2019 in tema di contribuzione aggiuntiva a favore dei lavoratori collocati:

  • in aspettativa sindacale ai sensi dell’art. 31 della L. n. 300/1970;
  • in distacco sindacale con diritto alla retribuzione a carico del datore di lavoro.

Aspettativa sindacale e contribuzione aggiuntiva

L’art. 3 del D.Lgs. n. 564/1996 ha introdotto specifiche disposizioni in materia di contribuzione figurativa per i lavoratori collocati in aspettativa, in quanto chiamati a ricoprire le cariche sindacali. In particolare, il co. 3 dell’articolo menzionato precisa che la domanda di accredito figurativo deve essere presentata presso la gestione previdenziale interessata. L’istanza va inviata entro il 30 settembre dell’anno civile successivo a quello nel corso del quale ha avuto inizio o si sia protratta l’aspettativa.

Pertanto, scaduto tale termine, i predetti periodi non possono più essere oggetto di copertura figurativa. Tuttavia, detti periodi potranno comunque essere oggetto di riscatto. In particolare, potranno essere riscattati i periodi successivi al 31.12.1996 e nella misura massima di tre anni.

La contribuzione figurativa è commisurata alla retribuzione stabilita:

  • dal relativo contratto collettivo di lavoro in relazione alla qualifica professionale posseduta dal lavoratore all’atto del collocamento in aspettativa;
  • agli incrementi retributivi legati alla mera maturazione dell’anzianità di servizio.

Restando, invece, esclusi gli emolumenti collegati alla effettiva prestazione lavorativa o subordinati al conseguimento di prefissati risultati.

Leggi anche: Aspettativa dal lavoro: cos’è, come funziona e motivazioni per richiederla

Aspettativa sindacale: emolumenti che concorrono alla “quota A” di pensione

Affinché gli emolumenti rilevino anche ai fini del computo della cd. quota A di pensione occorre che gli stessi soddisfino entrambi i caratteri della:

  • “fissità”;
  • “continuità”.

Il carattere della “fissità” è soddisfatto se la misura degli emolumenti e delle indennità corrisposti dal sindacato per lo svolgimento dell’incarico, risultante dall’atto ufficiale di attribuzione dell’incarico sindacale (provvedimento o verbale di approvazione) ovvero dalla delibera sindacale, è determinata nel rispetto dei limiti previsti dal Regolamento del sindacato per la specifica carica ed è costante per tutto il periodo di durata dell’incarico.

D’altro canto, il carattere della “continuità” è soddisfatto se sugli emolumenti e sulle indennità, è stata versata, per l’intera durata dell’incarico, la relativa contribuzione aggiuntiva in misura piena.

Contribuzione aggiuntiva per aspettativa sindacale: campo di applicazione

Le novità fin qui illustrate, precisa l’INPS, si applicano alle domande di autorizzazione al versamento della contribuzione aggiuntiva riferita a tutto l’anno 2019.

Pertanto, i criteri di valorizzazione si applicano alla contribuzione aggiuntiva riferita:

  • ad incarichi conferiti nel 2019 e che proseguono negli anni successivi;
  • ad incarichi conferiti in anni precedenti al 4 ottobre 2019 (data di pubblicazione della Circolare n. 129/2019), per la contribuzione aggiuntiva riferita all’anno 2019 e seguenti.

Al contrario, la menzionata Circolare non trova applicazione con riferimento alla contribuzione aggiuntiva relativa ad incarichi conferiti alla data del 4 ottobre 2019 e che si esauriscono nel 2019, per i quali il sindacato ha deliberato e/o già erogato le relative indennità e/o emolumenti.

In particolare, si ci riferisce sia agli incarichi che terminano nel 2019 sia agli incarichi che proseguono ancorché il rapporto di lavoro sia cessato entro il 31 dicembre 2019.

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