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Assegni familiari, maggiorazione con componenti inabili: chiarimenti INPS

Diritto alla maggiorazione degli assegni familiari in presenza di componenti minorenni inabili o maggiorenni inabili a proficuo lavoro.


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di - 24 Febbraio 2021

L’INPS ha rilasciato il messaggio numero 754 del 22 febbraio 2021, con il quale fornisce alcune precisazioni in merito all’assegno per il nucleo familiare, in particolare sull’accertamento del diritto alla maggiorazione di importo degli ANF in caso di nucleo con componenti minorenni inabili o maggiorenni inabili a proficuo lavoro.

Le precisazioni dell’Istituto, inserite nel messaggio in oggetto, si sono rese necessarie anche in considerazione delle richieste di chiarimenti pervenute, in merito all’accertamento e alla revisione dell’inabilità.

Ecco i dettagli del messaggio INPS il cui testo completo è disponibile in fondo alla pagina.

Importo assegni familiari maggiorato in presenza di componenti inabili nel nucleo familiare

L’importo dell’assegno per il nucleo familiare è stabilito dall’INPS annualmente sulla base di apposite tabelle ANF valide dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno successivo.

Nel dettaglio l’importo dell’assegno familiare varia a seconda del numero di componenti della famiglia e del reddito del nucleo familiare di riferimento.

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Nel caso in cui nel nucleo familiare di riferimento, vi sia la presenza di soggetti con disabilità accertata, sia minorenni che maggiorenni, l’importo dell’assegno è maggiorato. Tali componenti devono però essere, come stabilisce la Legge,

soggetti che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età […].

ANF con componenti inabili: accertamento del diritto alla maggiorazione

Dal punto di vista amministrativo l’INPS ricorda che il riconoscimento del diritto alle maggiorazioni degli importi dell’assegno per il nucleo familiare non è automatico. Il richiedente gli ANF infatti deve richiedere una apposita autorizzazione preventiva direttamente presso le Strutture territoriali dell’Istituto. Queste rilasceranno la predetta autorizzazione solo dopo aver acquisito il parere dell’Ufficio medico legale dell’Istituto.

Questa autorizzazione vale per la durata di godimento del predetto diritto. In generale non potrà mai superare la data di revisione prevista nel verbale sanitario; o, in ogni caso, la data indicata dal responsabile sanitario di sede. Sarà cioè, l’Ufficio medico Legale a stabilire, nell’apposito verbale, la durata dell’autorizzazione. Successivamente a tale scadenza quindi si dovrà procedere alla revisione alla revisione dell’inabilità.

Precisazioni in merito alla richiesta di autorizzazione sono state fornite con il messaggio INPS numero 3604 del 2019.

Maggiorazione assegni familiari figli disabili: sospensione delle visite di accertamento

A causa del perdurare della fase emergenziale legata all’epidemia da covid-19 si è avuta una sospensione delle visite per l’accertamento sanitario degli stati di invalidità e disabilità.

Questo sta comportando il dilatarsi dei tempi di attesa per il rinnovo dell’autorizzazione alla maggiorazione degli importi ANF così come previsto dall’iter sanitario di revisione.

Riconoscimento provvisorio della maggiorazione

Pertanto, alla luce di questa premessa, l’INPS afferma che il riconoscimento della maggiorazione degli importi ANF al richiedente, sarà accolta provvisoriamente in attesa della conclusione dell’iter sanitario di revisione; sempre comunque in presenza degli altri requisiti normativamente previsti.

Altrimenti l’INPS dovrebbe sospendere l’inclusione del componente inabile nel nucleo familiare o l’inclusione nel nucleo di un soggetto maggiorenne inabile a proficuo lavoro (che altrimenti sarebbe escluso in quanto maggiorenne); di conseguenza dovrebbe sospendere la maggiorazione tra la data di scadenza del verbale rivedibile e il completamento dell’accertamento sanitario.

Esisto positivo della revisione

In caso di esito positivo della revisione da parte dell’Ufficio medico Legale con conseguente conferma del componente il nucleo familiare (maggiorenne o minorenne), in presenza degli altri requisiti normativamente previsti, la domanda di maggiorazione sarà accolta con decorrenza dalla data di presentazione della relativa istanza.

Esisto negativo della revisione

In caso di esito negativo, cioè se a seguito di revisione non risulti confermato lo stato di inabilità del soggetto interessato, si procederà alla reiezione della domanda di autorizzazione ANF per la maggiorazione dei livelli dalla data dell’accertamento sanitario.

Messaggio INPS n. 754 del 22 febbraio 2021

In allegato il testo del messaggio INPS in oggetto.

  Messaggio INPS n. 754 del 22 febbraio 2021 (100,3 KiB, 455 hits)

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Tags: Assegni Familiari