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Home»Leggi, normativa e prassi»Assegno di incollocabilità 2018: importo aumentato

Assegno di incollocabilità 2018: importo aumentato

Daniele Bonaddio6 Agosto 20183 Mins Read
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Aumenta dal 1° luglio l'importo dell’assegno di incollocabilità. L’assegno in trattazione è stato rivalutato nella misura di 259,21 euro.

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Assegno di incollocabilità 2018: importo aumentato

Aumenta l’importo dell’assegno di incollocabilità a decorrere dal 1° luglio 2018. Infatti, il Decreto 6 luglio 2018 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha stabilito che dalla predetta data l’assegno in trattazione è stato rivalutato nella misura di 259,21 euro.

Si ricorda che annualmente l’INAIL rivaluta l’importo di tale assegno: rispetto allo scorso anno si è verificato un incremento di 2,82 euro (il 2017 l’importo era di 256,39 euro).  La rivalutazione è stata adottata sulla base della Determinazione INAIL n. 255 del 29 maggio 2018.

Ma andiamo a vedere nel dettaglio cos’è l’assegno di incollocabilità, a chi spetta e soprattutto come fare per riceverla. Ecco alcune linee guida per orientarsi al meglio.

Assegno di incollocabilità, cos’è

L’assegno di incollocabilità è una prestazione di tipo economica riconosciuta a tutti quei soggetti invalidi che hanno subito un infortunio o una malattia professionale. Pertanto, si trovano nell’impossibilità di fruire della Legge sull’assunzione obbligatoria (L. n. 68/1999).

Soggetti interessati

Esso è rivolto esclusivamente ai soggetti disabili che non abbiano superato il 65esimo anno di età. Inoltre, è necessario che il disabile manifesti:

  • un’inabilità non inferiore al 34%, la quale deve essere riconosciuta direttamente dall’INAIL;
  • un grado di menomazione dell’integrità psicofisica-danno biologico superiore al 20%.

Rivalutazione dell’assegno per il 2018

Come detto pocanzi, l’assegno di incollocabilità si rivaluta annualmente a decorrere dal 1° luglio, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo ISTAT. Per quest’anno, si registra una variazione positiva che porta l’assegno a 259,21 euro.

Si ricorda che, oltre alla rivalutazione della retribuzione di riferimenti riferimento per la liquidazione delle rendite, l’assegno in commento gode di un’ulteriore sistema di rivalutazione che si applica laddove nell’anno si verifichi una variazione retributiva minima non inferiore al 10% rispetto all’ultima rivalutazione.

Come presentare domanda

Per ricevere l’assegno è necessario presentar domanda alla Sede INAIL territorialmente competente, indicando:

  • i dati anagrafici;
  • la descrizione dell’invalidità (lavorativa ed extralavorativa, se esistente);
  • e la fotocopia del documento di identità.

La richiesta può essere fatta anche: via posta ordinaria oppure via Pec. È anche possibile che il lavoratore si faccia assistere da un patronato.

A questo punto, l’INAIL ne verifica la veridicità convocando il richiedente a visita medica:

  • in caso di esito positivo, sarà comunicata l’accettazione della richiesta;
  • in caso di esito negativo, l’INAIL ne comunicherà la motivazione via posta.

Pagamenti

Una volta accertato lo stato d’inabilità, l’assegno di incollocabilità verrà liquidato mediante una delle seguenti forme di pagamento:

  • accredito su conto corrente bancario o postale;
  • accredito su libretto di deposito nominativo, bancario o postale (escluso per il settore navigazione);
    carta prepagata dotata di codice Iban;
  • tramite gli Istituti di credito convenzionati con l’Inps, per i titolari di rendita che riscuotono all’estero (escluso per il settore navigazione);
  • assegno (escluso per il settore navigazione) o in contanti allo sportello postale o bancario (solo per importi inferiori a 1.000,00 euro).

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