Con il messaggio n. 1962 di lunedì 9 maggio, l’Inps ha dato ulteriori chiarimenti in merito ai meccanismi e alle regole relative all’assegno unico e universale per i figli a carico. In particolare l’istituto ha spiegato che sono ora disponibili nuove ed ulteriori funzioni nell’iter telematico di invio delle domande. Ci riferiamo alle istruzioni relative alla modifica della domanda già inviata, alla visualizzazione dei pagamenti e all’evidenza delle posizioni con anomalie e dati incompleti o errati.
Facendo seguito alla circolare n. 23 del 9 febbraio 2022 e ai precedenti messaggi e alle comunicazioni Inps in materia di assegno unico e universale, il citato messaggio di queste ultime ore fa così luce sulle ultime novità in tema di assegno unico e universale. In apertura ricordiamo altresì che detta prestazione rappresenta un sostegno economico alle famiglie, previsto per ciascun figlio a carico fino al compimento dei 21 anni (secondo determinate condizioni) e senza limiti di età per i figli disabili. La somma spettante cambia sulla scorta della condizione economica del nucleo familiare e dunque in relazione all’ISEE valido al momento della domanda.
Assegno unico, come modificare la domanda già inviata
Come spiega l’INPS per modificare una domanda di assegno unico già inviata bisogna andare all’interno della sezione “Consulta e gestisci le domande che hai presentato” cui si può accedere dalla home page del servizio web sull’assegno unico; da qui è possibile visionare i dati della domanda già presentata e accettata, e modificare con il tasto “modifica” i valori dei campi che seguono:
- condizione di disabilità del figlio;
- dichiarazione relativa alla frequenza scolastica / corso di formazione per il figlio maggiorenne (18-21 anni);
- eventuale separazione / coniugio dei genitori;
- il codice fiscale dell’altro genitore (a patto che questi non abbia già fornito la propria modalità di pagamento e non abbia già ottenuto un pagamento);
- i criteri di ripartizione dell’assegno tra i due genitori sulla scorta di apposito provvedimento del giudice o dello stesso accordo tra i genitori;
- spettanza delle maggiorazioni previste;
- variazioni riguardanti le modalità di pagamento prescelte dal richiedente e dall’eventuale altro genitore.
Assegno unico, diritto a conguagli e condizione di disabilità: le ulteriori precisazioni dell’Inps
Nel messaggio n. 1962 in tema di novità assegno unico, Inps precisa che le modifiche in questione hanno effetto dalla data nella quale sono inserite in procedura. Dunque esse non comportano l’insorgenza del diritto a conguagli per importi arretrati, con l’eccezione della dichiarazione correlata alla condizione di disabilità del figlio/a – laddove preesistente alla modifica in domanda. In dette circostanze il richiedente deve inserire la data di decorrenza della disabilità.
L’istituto di previdenza tiene altresì a precisare che, per quanto riguarda la condizione di disabilità, essa deve risultare anche dall’ISEE familiare. Nel caso in cui tale informazione non sia presente nel quadro ad hoc della DSU, nel messaggio n. 1962 del 9 maggio è ricordato che è possibile chiederne la rettifica all’intermediario abilitato (CAF), che ha effettuato l’invio della stessa DSU. E ciò senza bisogno di ripresentare una nuova DSU.
Evidenza delle posizioni con anomalie o dati incompleti per l’assegno unico figli
Ulteriori chiarimenti dell’Inps, contenuti nel messaggio n. 1962 suddetto, attengono a quanto appare nella sezione “Consulta e gestisci le domande che hai presentato“. Ebbene, nella visualizzazione di riepilogo che appare al momento dell’accesso vi è anche un campo denominato “Evidenze”. Si tratta di una funzionalità che serve a mostrare all’utente che ha inserito la domanda di assegno unico, quelle che sono le eventuali problematiche emerse nell’ambito della fase istruttoria. Con la conseguenza di impedire il completamento della stessa.
Ebbene, l’Inps rimarca che in dette circostanze la domanda in oggetto può essere sbloccata, esclusivamente grazie all’iniziativa dell’interessato alla prestazione in oggetto. A quest’ultimo è infatti richiesto, ad esempio, di immettere ulteriore documentazione di supporto, oppure di precisare la sussistenza di un requisito. L’istituto dunque precisa che le anomalie o i dati incompleti si possono riferire – ad esempio – alla modalità di pagamento prescelta o alla necessità di altra documentazione da allegare a comprova dei requisiti per il diritto o la misura dell’assegno unico.
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Assegno unico, come visualizzare i pagamenti
Infine, nell’utile comunicazione citata e in relazione alla visualizzazione dei pagamenti, l’Inps altresì precisa che nella sezione “Consulta e gestisci le domande che hai presentato” – dopo avere compiuto l’accesso al dettaglio della domanda – è stato immesso un ulteriore tab con il nome “Pagamenti”.
Grazie ad esso l’interessato può visualizzare facilmente la lista dei pagamenti disposti dall’istituto di previdenza sociale – organizzati per competenza mensile con la specifica modalità di pagamento usata.
Ricordiamo infine che l’Inps ha cominciato a versare l’assegno unico e universale da marzo 2022, per coloro che hanno presentato domanda a gennaio e febbraio. Invece per gli interessati che fanno domanda entro il 30 giugno 2022, la prestazione è versata dal mese successivo; saranno inoltre pagati anche gli arretrati a cominciare dal mese di marzo. Infine coloro che fanno domanda dopo il 30 giugno non avranno diritto ad alcun arretrato.
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