Con la circolare n. 10/E del 3 luglio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fatto chiarezza su una delle questioni più sentite da imprese e lavoratori: la tassazione dei veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti.
La nuova normativa, prevista dalla Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) e dal Decreto-legge 19/2025, si inserisce nel percorso di transizione ecologica del nostro Paese, e punta a premiare chi sceglie veicoli a basso impatto ambientale, senza però penalizzare chi ha già investito in veicoli aziendali con le regole precedenti.
Vediamo in dettaglio cosa cambia, quali sono le agevolazioni, le eccezioni e — soprattutto — come orientarsi nella giungla delle date e dei contratti.
Nuova tassazione per i veicoli in uso promiscuo: dal 2025 cambia tutto
A partire dal 1° gennaio 2025, per determinare il fringe benefit derivante dalla concessione in uso promiscuo di veicoli aziendali, si applicano nuove percentuali forfettarie:
- 50% del costo annuale di percorrenza convenzionale (15.000 km) calcolato secondo le tabelle ACI, per auto, motocicli e ciclomotori di nuova immatricolazione;
- 20% per i veicoli ibridi plug-in;
- 10% per quelli completamente elettrici.
Questa nuova modalità è valida solo se:
- Il veicolo è immatricolato dal 1° gennaio 2025;
- Il contratto di concessione è stipulato dal 1° gennaio 2025;
- Il veicolo è consegnato al dipendente dal 1° gennaio 2025.
Esempio pratico:
Un’azienda assegna a un dipendente una vettura completamente elettrica, immatricolata il 10 febbraio 2025, con contratto firmato il 12 febbraio e consegna il 14 febbraio. Il fringe benefit tassato sarà pari al 10% del costo calcolato su 15.000 km annui secondo le tabelle ACI.
Attenzione: c’è una disciplina transitoria (e salvaguardia per chi ha ordinato prima)
Per evitare incertezze e penalizzazioni a chi ha già acquistato o ordinato veicoli con le vecchie regole, il legislatore ha introdotto una disciplina transitoria (art. 6, comma 2-bis del DL 19/2025).
Secondo tale regime, continua ad applicarsi la disciplina previgente se:
- Il veicolo è stato ordinato entro il 31 dicembre 2024;
- È stato consegnato entro il 30 giugno 2025;
- Il contratto può essere stipulato anche nel 2025.
E se uno dei requisiti manca? Si passa al valore normale
Nei casi in cui anche una sola delle tre condizioni (ordine, contratto, consegna) non rispetti le tempistiche previste dalla nuova disciplina o da quella transitoria, si ricorre al criterio generale del “valore normale” (art. 51, comma 3, TUIR). Questo valore si determina secondo il costo di mercato del bene, al netto dell’utilizzo aziendale.
Esempio pratico:
Un’azienda ordina un veicolo nel dicembre 2024, stipula il contratto nel dicembre 2024, ma lo consegna al dipendente solo nel luglio 2025. In questo caso non si applica né la nuova disciplina (non tutti i requisiti sono nel 2025), né quella transitoria (consegna oltre giugno). Il fringe benefit va calcolato sul valore normale del bene, con documentazione che attesti l’uso effettivo privato.
Proroga o riassegnazione: che succede?
- Se un contratto viene prorogato, continua ad applicarsi il regime fiscale in vigore al momento della prima stipula.
- Se invece il veicolo viene riassegnato a un nuovo dipendente, si guarda la data della nuova assegnazione.
Esempio:
Un’auto concessa in uso promiscuo nel 2023 viene ritirata da un dipendente a fine contratto e assegnata a un altro dipendente nel maggio 2025, con nuovo contratto. In questo caso, continua ad applicarsi la disciplina transitoria (essendo la consegna avvenuta entro il 30 giugno 2025), se il veicolo era stato ordinato entro dicembre 2024. Se invece la riassegnazione avviene dopo giugno 2025, si applica il criterio del valore normale.
Conclusioni: tra sostenibilità e fiscalità, serve attenzione
Questa nuova disciplina si inserisce in un contesto più ampio di transizione ecologica, ma pone anche una serie di nuove complessità operative per aziende e lavoratori.
➡️ Per i datori di lavoro: è fondamentale tenere traccia precisa di data di ordine, contratto e consegna, e valutare l’opportunità di scegliere veicoli elettrici o ibridi per beneficiare delle nuove percentuali ridotte.
➡️ Per i lavoratori: il fringe benefit può incidere significativamente sul reddito imponibile. Sapere con quali criteri viene calcolato aiuta a comprendere il valore effettivo dell’auto aziendale e le eventuali trattenute in busta paga.
Fonti: Circolare n. 10/E del 3 luglio 2025 – Agenzia delle Entrate
AdE, Circolare n. 10 del 3 luglio 2025 (322,2 KiB, 1 hits)