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di Antonio Maroscia - 9 Febbraio 2015
Entro il 16 febbraio 2015, i datori di lavoro iscritti all’INAIL, ovvero soggetti all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, direttamente o tramite gli intermediari abilitati devono:
Con determina del Presidente dell’INAIL n. 330 del 5 novembre 2014 ha fissato al 28 febbraio (29 in caso di anno bisestile) il nuovo termine di presentazione all’INAIL delle denunce retributive annuali.
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A partire dal 2015 entro la fine di febbraio il datore di lavoro deve presentare la dichiarazione delle retribuzioni telematica, comprensiva dell’eventuale comunicazione del pagamento in quattro rate, nonché della domanda di riduzione del premio artigiani in presenza dei requisiti previsti, utilizzando i servizi telematici “Invio dichiarazione salari” o “AL.P.I. online”.
Il termine di presentazione della dichiarazione delle retribuzioni effettivamente corrisposte nel 2014 è fissato per la data 2 marzo 2015 (il 28 febbraio è sabato e il 1° marzo è domenica).
In caso di cessazione dell’attività assicurata nel corso dell’anno, la denuncia delle retribuzioni deve essere presentata entro il giorno 16 del secondo mese successivo a quello di cessazione dell’attività assicurata, inviando il modulo cartaceo per PEC.
In caso di nuova impresa invece il calcolo avviene d’ufficio in fase d’iscrizione all’INAIL, lo stesso importo delle retribuzioni dovrà poi essere dichiarato l’anno successivo in fase di autoliquidazione.