Bonus Covid 2.400 euro, riesame domande entro il 29 luglio: è in scadenza la possibilità di fare richiesta di riesame delle domande non accolte di bonus Covid di 2.400 euro. Si tratta del bonus precari una tantum previsto dal primo Decreto Sostegni per chi non già beneficiato dell’indennità di cui al Decreto Ristori. Per chi ha già beneficiato dell’indennità una tantum, non era necessario presentare una nuova domanda.
I lavoratori che non hanno beneficiato delle indennità pregresse potevano presentare domanda per il riconoscimento delle indennità onnicomprensive entro la data del 31 maggio 2021. La circolare INPS di riferimento è la n. 65 del 19 aprile 2021, che alleghiamo per completezza a fondo pagina.
Aggiornamento: entro la data del 29 luglio sarà possibile presentare domanda di riesame da parte dei destinatari dell’indennità Covid di 2.400 euro disposta dal decreto Sostegni, qualora non sia stato riconosciuto il diritto al bonus da parte dell’Inps. L’Istituto, con il recente messaggio 2564/2021 del 9 luglio, detta le regole per presentare le domande di riesame.
Messaggio INPS numero 2564 del 09-07-2021 (369,4 KiB, 287 hits)
Di seguito tutti i dettagli.
Bonus 2.400 euro INPS: a chi spetta
In particolare, i lavoratori destinatari della tutela denominata “indennità una tantum” di cui all’art. 10, co. 1, del “Decreto Sostegni” sono i lavoratori:
- stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- intermittenti;
- autonomi occasionali;
- incaricati alle vendite a domicilio;
- a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- infine i lavoratori dello spettacolo.
Leggi anche: Bonus 1600 euro lavoratori precari: nuova indennità nel Dl Sostegni bis
Bonus 2.400 euro lavoratori stagionali e in somministrazione
La disposizione di cui all’art. 10, co. 2, del D.L. n. 41/2021 prevede il riconoscimento di una indennità onnicomprensiva di importo pari a 2.400 euro a favore dei lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.
A tal fine è necessario che i lavoratori abbiano cessato involontariamente – con la predetta qualifica – un rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 23 marzo 2021.
È necessario, al riguardo che il datore di lavoro rientri nei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali.
Dipendenti stagionali in settori diversi da quelli del turismo
L’art. 10, co. 3, lett. a), del D.L. n. 4172021 prevede un’indennità onnicomprensiva di importo complessivo pari a 2.400 euro a favore dei lavoratori dipendenti stagionali e in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali. A tal fine è necessario che il rapporto di lavoro:
- sia cessato involontariamente nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 23 marzo 2021;
- sia svolto per almeno 30 giornate nel predetto arco temporale.
Ai fini dell’accesso all’indennità in argomento, è necessario inoltre che detti lavoratori, alla data di presentazione della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Lavoratori intermittenti
Il medesimo art. 10, co. 3, alla lett. b) prevede il riconoscimento di un’indennità onnicomprensiva di importo complessivo di 2.400 euro a favore dei lavoratori intermittenti. Ai fini dell’accesso all’indennità è necessario che tali lavoratori abbiano svolto la prestazione lavorativa – nell’ambito di uno o più contratti di tipo intermittente – per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 23 marzo 2021.
Sono destinatari dell’indennità onnicomprensiva in argomento:
- sia i lavoratori che sono stati titolari di rapporto di lavoro di tipo intermittente con obbligo di risposta alla chiamata;
- sia lavoratori con indennità di disponibilità;
- nonché i lavoratori che sono stati titolari di rapporto di lavoro di tipo intermittente senza obbligo di risposta alla chiamata e senza indennità di disponibilità.
Lavoratori autonomi occasionali
La disposizione di cui all’art. 10, co. 3, lett. c), del “Decreto Sostegni” prevede un’indennità onnicomprensiva di importo complessivo pari a 2.400 euro a favore dei lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Ai fini dell’accesso all’indennità in questione, è necessario che detti lavoratori – nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 23 marzo 2021, siano stati titolari di contratti autonomi occasionali. Quindi, occorre che abbiano un contratto di tale tipologia in essere alla data del 24 marzo 2021.
Lavoratori incaricati alle vendite a domicilio
L’art. 10, co. 3, lett. d) prevede un’indennità onnicomprensiva di importo complessivo pari a 2.400 euro a favore dei lavoratori incaricati alle vendite a domicilio di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 114/1998.
La richiamata disposizione, in particolare, prevede che possono accedere alla suddetta indennità i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio che:
- possono fare valere per l’anno 2019 un reddito annuo superiore a 5.000 euro;
- siano titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, co. 26, della L. n. 335/1995, alla data del 23 marzo 2021;
- infine non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Lavoratori a tempo determinato nel settore del turismo
Il Decreto Sostegni prevede anche un’indennità onnicomprensiva di importo complessivo pari a 2.400 euro a favore dei lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.
In particolare, ai fini dell’accesso all’indennità onnicomprensiva, i predetti lavoratori devono essere stati titolari – nell’arco temporale compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021, di uno o più rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali. Inoltre, è necessario che la durata complessiva del rapporto di lavoro o dei rapporti di lavoro, come sopra individuati, deve essere stata pari ad almeno 30 giornate.
Inoltre, i lavoratori in argomento devono fare valere nel corso dell’anno 2018 la titolarità di uno o più rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato o stagionale nei predetti settori del turismo e degli stabilimenti termali.
Lavoratori dello spettacolo
Infine, il richiamato articolo 10 al comma 6 prevede un’indennità onnicomprensiva di importo complessivo pari a 2.400 euro a favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.
L’indennità è rivolta ai lavoratori iscritti al predetto Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che possono fare valere almeno 30 contributi giornalieri versati al medesimo Fondo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 23 marzo 2021, da cui deriva un reddito non superiore a 75.000 euro.
Bonus 2.400 euro INPS: come fare domanda
Si può richiedere richiedere il beneficio dal 22 aprile al 31 maggio 2021. Chi non ha preso l’indennità covid in precedenza deve quindi presentare domanda all’Inps tramite i consueti canali:
- online, tramite sito Inps, con PIN Inps, SPID almeno di livello 2, Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- tramite contact center INPS numero verde 803 164 da rete fissa o 06 164164 da rete mobile (a pagamento).
- tramite Patronato.
Circolare INPS numero 65 del 19-04-2021
Alleghiamo qui di seguito il testo completo della circolare INPS in oggetto.
Circolare INPS numero 65 del 19-04-2021 (520,3 KiB, 458 hits)
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