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Home»Leggi, normativa e prassi»Bonus colf e badanti, domanda respinta: come chiedere il riesame

Bonus colf e badanti, domanda respinta: come chiedere il riesame

Daniele Bonaddio8 Luglio 20203 Mins Read
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L’INPS ha fornito le istruzioni operative per richiedere il riesame del bonus colf e badanti 2020 in caso di domanda respinta

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Colf e badanti

Laddove l’INPS abbia respinto la domanda del bonus colf e badanti, nonostante si ritenga di avere comunque i requisiti per l’indennità, è possibile inviare domanda di riesame. Alla pratica è necessario allegare eventuale documentazione a dimostrazione del possesso dei requisiti.

Per inoltrare la richiesta di riesame, l’utente dovrà accedere all’apposita sezione della pagina web “Richiesta di riesame”.

A darne notizia è l’INPS con il Messaggio n. 2715 del 7 luglio 2020.

Bonus colf e badanti: cos’è e come funziona

All’art. 85 del Dl 34/2020 (cd. Decreto Rilancio) è stata introdotta una specifica indennità in favore di lavoratori domestici che, alla data del 23 febbraio 2020, avevano in essere uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali.

L’indennità per lavoro domestico è riconosciuta per i mesi di aprile e maggio 2020 ed è pari a 500 euro per ciascun mese. La prestazione è erogata direttamente dall’INPS, su domanda dell’interessato in un’unica soluzione, a condizione che i predetti lavoratori domestici non siano conviventi col datore di lavoro.

Possono fare richiesta d’accesso al bonus i soggetti assicurati presso la “Gestione dei Lavoratori domestici” dell’INPS appartenenti alle categorie individuate dal vigente CCNL, ossia:

  • colf;
  • badanti.

Leggi anche: Bonus lavoratori domestici: circolare INPS su requisiti e domanda

Bonus lavoratori domestici: come fare domanda

La domanda online di indennità lavoratori domestici è disponibile direttamente nella homepage del sito INPS. Per poter presentare la domanda, il richiedente dovrà essere in possesso di una delle suddette credenziali.

In alternativa, la domanda di indennità potrà essere presentata anche tramite:

  • il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
  • i servizi gratuiti degli Enti di Patronato, di cui alla L. n. 152/2001.

L’esito delle istruttorie delle domande pervenute, è stato notificato ai soggetti che sono risultati beneficiari della prestazione. Il risultato può essere visualizzato accedendo al portale dell’Istituto Previdenziale mediante le credenziali di autenticazione, nell’ambito della stessa procedura di presentazione della domanda online.

Nella medesima procedura è possibile visualizzare, in caso di domanda respinta, le motivazioni della mancata erogazione dell’indennità.

Bonus colf e badanti, domanda respinta: online la “Richiesta di riesame”

Per inoltrare la richiesta di riesame, l’utente dovrà accedere all’apposita sezione della pagina web “Richiesta di riesame” sul sito INPS, previo possesso di una delle seguenti credenziali:

  • PIN ordinario o dispositivo rilasciato dall’INPS;
  • SPID di livello 2 o superiore;
  • Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
  • Carta nazionale dei servizi (CNS).

Questa sezione mostra le informazioni relative:

  • alla domanda presentata;
  • al provvedimento di rigetto.

Esso consente di inoltrare la richiesta di riesame inserendo la motivazione. Una volta completata e inoltrata la richiesta di riesame, questa verrà protocollata e le informazioni verranno rese disponibili nella medesima sezione del sito web.

La richiesta di riesame potrà essere presentata anche tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando.

Infine, si ricorda che la medesima richiesta può essere fatta anche avvalendosi dei servizi gratuiti degli Enti di Patronato. Da notare, inoltre, che fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, il mandato di patrocinio potrà essere fornito anche in via telematica.

Resta fermo che la immediata regolarizzazione del citato mandato, deve intervenire una volta cessata l’attuale situazione emergenziale prima della formalizzazione della relativa pratica all’INPS.

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