L’Ispettorato nazionale del lavoro ha fornito interessanti indicazioni operative in merito alla possibile interferenza tra le ispezioni sul lavoro e i contratti di lavoro certificati.
L’art. 75 e ss. del D.Lgs. n. 276/2003 permette ai datori di lavoro di poter farsi certificare tali contratti dagli organi abilitati: ossia dagli Enti bilaterali; dall’Ispettorato territoriale del lavoro; dalle Università pubbliche e private; dai Consulenti del lavoro. Il contratto di lavoro certificato in questi casi serve a ridurre il contenzioso in materia di qualificazione dei rapporti di lavoro. Ma cosa accade se durante l’istanza di certificazione del contratto di lavoro l’azienda subisce un’ispezione?
La risposta è contenuta nella Circolare n. 9/2018 dell’INL, che analizza appunto il possibile incrocio dell’attività di vigilanza con quella di certificazione, laddove l’ispezione viene eseguita su contratti per cui la richiesta di certificazione sia già stata emessa o richiesta. Vediamo quindi nel dettaglio cosa accade nei casi appena richiamati.
Ispezioni in caso di certificazione in pendenza
Come procede l’INL qualora si verifichi un’ispezione presso un’azienda che ha già presentato istanza di certificazione, ma l’iter procedurale non si è ancora concluso?
In tal caso, gli ispettori dovranno informare tempestivamente la commissione di certificazione che l’azienda ha in atto un accertamento ispettivo. Ciò fa sì che la commissione sospenda la procedura di certificazione e quindi eviti di avvantaggiare il coordinamento tra funzioni di controllo e certificatorie.
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Una volta che l’attività di vigilanza è terminata, gli ispettori hanno il compito di comunicare l’esito alla commissione di certificazione che potrà dunque esprimersi tenendo conto di quanto emerso.
Ispezioni antecedenti alla richiesta di certificazione
Abbiamo appena visto cosa accade se si verifica un’ispezione durante la richiesta di certificazione: ma cosa succede se l’accesso ispettivo si verifica prima dell’istanza di certificazione?
In quest’ultimo caso, gli ispettori sono chiamati ad informare la commissione di certificazione circa le risultanze dell’accesso ispettivo, in modo tale da sospendere l’iter procedurale di certificazione e svolgere tutti gli accertamenti di competenza e, se necessario, adottare i relativi provvedimenti.
Disconoscimento dei contratti di lavoro certificati
È possibile che il personale ispettivo possa rilevare alcuni vizi relativi ai contratti di lavoro certificati. In tali casi, l’ispettore è tenuto a redigere il verbale conclusivo tenendo conto dei seguenti accorgimenti:
- che il disconoscimento dei contratti di lavoro certificati è efficace soltanto se il datore di lavoro promuove un tentativo di conciliazione obbligatorio presso la commissione di certificazione oppure, in caso la stessa non riuscisse, all’utile proposizione delle impugnazioni previste dall’art. 80 del D. Lgs. n. 276/2003;
- il tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende il decorso di ogni termine di decadenza;
- in caso di mancata conciliazione, l’organo di vigilanza può rivolgersi al giudice del lavoro o al tribunale amministrativo regionale. La scelta giurisdizionale dipende essenzialmente dal vizio riscontrato: se viene rilevata una violazione delle norme di legge che disciplinano il procedimento, bisogna rivolgersi al TAR; se, invece, si riscontra errore riguardante la qualificazione giuridica del contratto, è necessario rifarsi al giudice ordinario;
- il foro territorialmente competente, in via generale, è quello del luogo in cui si trova l’azienda. Differente è il caso invece della certificazione di contratto di appalto: considerato che il ricorso viene promosso avverso il committente e l’appaltatore, la giurisprudenza (Cassazione, sezione lavoro. n. 11320/2014) ritiene che il foro competente coincide con il luogo in cui si trova una dipendenza dell’azienda presso cui si svolge il rapporto di lavoro, intendendosi per tale anche il singolo cantiere.
Circolare INL n. 9 del 1° giugno 2018
Alleghiamo la Circolare in oggetto per una sua lettura completa.
Circolare INL 9 - 01/06/2018 (190,2 KiB, 0 hits)
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