Importante chiarimento a pochi giorni dalla scadenza dell’invio della Certificazione Unica 2021, fissata al 31 marzo 2021. Infatti, l’Agenzia delle Entrate – aggiornando le faq sul proprio portale telematico in merito alle modalità di compilazione della CU 2021 – ha chiarito che la compilazione dei punti 478, 479 e 480 della CU è opzionale e non obbligatoria per i sostituti d’imposta che non hanno applicato la clausola di salvaguardia di cui all’art. 128 del D.L. 34/2020.
Nello specifico è stata affermata la non obbligatorietà di compilazione delle caselle della CU 2021 in caso di:
- fruizione degli ammortizzatori sociali Covid-19;
- e la mancata attivazione della “clausola di salvaguardia” di cui all’art. 128 del D.L. n. 34/2020 (cd. “Decreto Rilancio”).
Ciò significa che la compilazione dei campi 478, 479 e 480 della CU 2021 sono divenuti “opzionali”: pertanto non vi è l’obbligo di modifica delle Certificazioni Uniche 2021 già trasmesse in caso di ricorso agli ammortizzatori sociali.
È stata quindi accolta anche la richiesta avanzata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro. Lo ha reso noto lo stesso Consiglio Nazionale dell’Ordine dei CdL con comunicato stampa del 25 marzo.
Certificazione Unica 2021 e clausola di salvaguardia: la problematica
A seguito della pubblicazione sul sito dell’Agenzia delle Entrate delle FAQ sulla CU 2021, era emersa una difformità tra le risposte pubblicate e le istruzioni ufficiali sulla compilazione diramate in precedenza in caso di trattamenti di integrazione salariale.
Sul punto, il CNO dei Consulenti del Lavoro si è immediatamente attivato per chiedere all’Amministrazione Finanziaria di rendere la compilazione delle caselle sopra citate “preferibile” e non obbligatoria.
Dopo questa interlocuzione, la risposta alla FAQ relativa alla compilazione della casella 478 è stata così modificata:
“Sì, la casella deve essere preferibilmente compilata anche in questi casi, per consentire in sede di dichiarazione dei redditi, in analogia a quanto avviene con riferimento a tutte le altre disposizioni fiscali, quali detrazioni per lavoro dipendente, carichi di famiglia, detrazione per oneri, etc., la riliquidazione di quanto già operato dal sostituto”, rendendo di fatto opzionale la compilazione dei punti 478, 479, 480”.
Novità Decreto Rilancio
Si ricorda che l’art. 128 del D.L. n. 34/2020 (cd. “Decreto Rilancio”) prevede che il bonus 80 euro e il trattamento integrativo di 100 euro di cui all’art. 1 del D.L. n. 3/2020, sono riconosciuti anche nel caso in cui il lavoratore risulti incapiente per effetto del minor reddito di lavoro dipendente prodotto nell’anno 2020.
In sostanza, il datore di lavoro riconosce i predetti benefici con riferimento al periodo nel quale il lavoratore fruisce delle misure di sostegno al lavoro assumendo, in luogo degli importi delle predette misure di sostegno, la retribuzione contrattuale che sarebbe spettata in assenza dell’emergenza sanitaria da COVID 19.
Il comma 2 del predetto articolo prevede che il sostituto d’imposta eroghi al lavoratore il “bonus Renzi” per i periodi di fruizione di ammortizzatori sociali. E’ obbligo quindi che le somme siano corrisposte a partire dalla prima retribuzione utile erogata al lavoratore; e, comunque, entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio.
Faq Agenzia delle Entrate di chiarimento
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in caso di ricorso agli ammortizzatori sociali, non dovrà essere modificata la compilazione della Certificazione Unica 2021. Pertanto in tal caso non si dovranno reinviare le CU già presentate.
In definitiva, quindi, la compilazione dei punti 478, 479 e 480 è opzionale per i sostituti d’imposta che non hanno applicato la clausola di salvaguardia di cui all’articolo 128 su illustrato.
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