Importanti novità dall’INPS per quanto riguarda la gestione delle note di rettifica di cassa integrazione ordinaria (CIGO) e straordinaria (CIGS), con il sistema del ticket, che presentano anomalie negli importi. Infatti, l’Istituto previdenziale ha fatto sapere che alla luce delle difficoltà riscontrate dagli operatori del settore, sono stati portati a 60 giorni, i termini per la lavorazione delle note di rettifica attualmente sospese.
In altri termini, le note di rettifica notificate e scadute saranno trasmesse alla procedura “Nuovo Recupero Crediti” dopo 60 giorni dalla scadenza; tale termine sarà ricondotto a 30 giorni a decorrere dal 15 novembre 2018. A darne notizia è l’INPS con il Messaggio n. 3880 del 18 ottobre 2018. Con il documento di prassi è stato segnalato che nel mese scorso di luglio sono state emesse le note di rettifica in stato “bloccato” per la presenza di conguagli relativi ai trattamenti di CIGO/CIGS.
Note di rettifica per conguagli CIGO/CIGS: gestione domande differite
Poiché le domande di autorizzazione di CIGO e CIGS sono ora gestite mediante il sistema del c.d. ticket, la mancata applicazione delle indicazione ha prodotto anomalie e differenze di importi. Tale situazione ha provocato un “blocco” delle note di rettifica emesse nel mese di luglio 2018 per la presenza di conguagli relativi ai trattamenti di integrazione salariale previsti dal Jobs Act.
Già con Messaggio n. 3455/2018 l’INPS ha spiegato come funziona “Evidenze CIG” del Cassetto Previdenziale Aziende. Esso consente di monitorare i conguagli relativi alle autorizzazioni CIG gestite con il sistema del ticket. Inoltre, consente di agevolare la visualizzazione di eventuali errori negli importi conguagliati comunicati con nota di rettifica.
In considerazione di ciò, al fine di supportare le aziende nell’invio di eventuali flussi di variazione necessari alla definizione e al successivo ricalcolo delle note di rettifica, l’INPS ha fatto sapere di aver prorogato i termini per il passaggio centralizzato delle note di rettifica alla procedura “Nuovo Recupero Crediti”.
Dunque, le note di rettifica notificate e scadute saranno trasmesse alla procedura “Nuovo Recupero Crediti” dopo 60 giorni dalla scadenza; tale termine sarà ricondotto a 30 giorni a decorrere dal 15 novembre 2018.
Al riguardo, l’INPS tiene a precisare che dalle operazioni di ricalcolo potrebbero generarsi eventuali nuove note di rettifica, le quali dovranno essere considerate in annullamento e sostituzione dei precedenti addebiti notificati per i medesimi periodi di competenza.
Conguaglio CIG: nuovi codici importo eccedenza
Con riferimento alle note di rettifica emesse per differenze di importi relativi ai conguagli di integrazione salariale, per ogni autorizzazione e tipologia di CIG si considerano come ore conguagliabili le ore autorizzate meno quelle già conguagliate. In presenza di autorizzazione inesistente o scaduta la procedura considera uguale a “0” le ore conguagliate. Il limite di fruizione è pari al valore del tetto massimo orario di CIG annualmente determinato, moltiplicato per il numero delle ore conguagliabili.
A tal proposito:
- se l’importo dichiarato per tipologia di CIG è inferiore al tetto massimo la procedura considera esatto l’importo dichiarato;
- in caso contrario, la procedura di calcolo genera automaticamente, a livello aziendale, un codice esclusivamente ad uso interno, per tipologia di CIG, avente il significato di “eccedenza CIG”.
In tali casi, possono essere istituiti uno dei seguenti codici:
- “DCGO”, eccedenza CIG ordinaria D.lgs n. 148/2015;
- “DCGS”, eccedenza CIG straordinaria D.lgs. n. 148/2015;
- “DCGD”, eccedenza CIGS in deroga D.lgs. n. 148/2015.
Conguaglio CIG ante riforma Jobs Act
Infine, per quanto concerne le operazioni non rientranti nella disciplina del Jobs Act, le aziende continueranno ad utilizzare le modalità di compilazione delle denunce Uniemens già in uso. L’apposito elemento “CIGOrd/CongCIGOACredito” dovrà essere valorizzato:
- con il codice “L039”, in presenza di contributo addizionale
- codice “G941” per le autorizzazioni senza contributo addizionale.
Il contributo addizionale, ove dovuto, dovrà essere esposto con il codice causale “E500”.
INPS, messaggio numero 3880 del 18-10-2018
Infine alleghiamo il documento INPS per una sua lettura completa.
Messaggio INPS numero 3880 del 18-10-2018 (85,5 KiB, 1.342 hits)
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