L’INPS semplifica l’invio delle domande di cassa integrazione ordinaria e FIS con causale “COVID-19”. Infatti, al fine di venire incontro alle aziende e ai consulenti in questo particolare periodo emergenziale, è stata implementata anche la funzione “Duplica domanda Fondi”.
In particolare, dalla funzione “Cerca esiti” è possibile effettuare la duplicazione di una domanda a partire da domande già inviate per causale “COVID-19”, indicando:
- il nuovo periodo di interesse;
- il tipo di pagamento desiderato, che può essere variato rispetto alla domanda precedentemente inviata.
Al momento è possibile modificare solo il periodo ed il tipo di pagamento, mentre non è ancora possibile modificare l’elenco dei beneficiari ed il tipo di causale. Laddove s’intende inviare una domanda uguale ad un’altra già inviata modificando solo il periodo ed il tipo di pagamento, da “Cerca esiti”, l’utente deve inserire:
- la data iniziale e finale del nuovo periodo;
- il tipo di pagamento richiesto;
- cliccare sul tasto “Invia domanda duplicata Covid”.
A darne notizia è l’INPS con il Messaggio n. 2101 del 21 maggio 2020, illustrano le nuove semplificazioni procedurali, per le domande di CIGO e FIS, introdotte a beneficio delle aziende, degli intermediari e degli operatori di Sede.
Cassa integrazione ordinaria: nuova funzione “Copia domanda CIGO”
È stata aggiornata anche la funzione “Copia domanda CIGO”, già esistente nella procedura “UNICIGO”. La funzione è destinata a venire incontro alle aziende e ai consulenti in questo particolare periodo emergenziale, ed è pertanto destinata ai trattamenti di CIGO con causali “COVID-19”.
Gli unici elementi che non è possibile copiare sono il ticket, in quanto per ogni domanda deve esserne comunque creato uno nuovo, e gli allegati, che tuttavia per le causali “COVID-19” non sono obbligatori. In caso di richiesta di proroga di una precedente domanda con causale “COVID-19”, dopo aver copiato la domanda originaria, sarà dunque sufficiente variare il periodo richiesto. Quindi, bisogna modificare i dati di cui al quadro “G” ed eventualmente i lavoratori beneficiari, se differiscono rispetto a quanto riportato nella prima istanza.
Inoltre, si ricorda che:
- i quadri “I” (Dati sui lavoratori addetti allo stabilimento/cantiere per mansione);
- “L” (Dati su assunzioni, licenziamenti e dimissioni);
non sono più obbligatori a seguito delle evoluzioni normative e amministrative intervenute.
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Causali “COVID-19”
Per le specifiche causali “COVID-19”, invece, vi sono ulteriori semplificazioni, che consistono nella non compilazione dei quadri “D” (Dati ripresa attività) e “N” (Dati sulle comunicazioni alle rappresentanze sindacali).
Infine, si rammenta che il quadro “H” è obbligatorio solo per gli eventi meteo, quindi non riguarda le domande con causali “COVID-19”. Alla luce di quanto esposto, la presentazione della domanda con causale “COVID-19” risulta estremamente semplificata, atteso che devono essere compilati solamente i quadri “A” – “B” – “C” – “E” – “G”.
Tali quadri, tra l’altro, utilizzando la funzione “Copia domanda” sopra descritta, saranno riprodotti in automatico da una precedente domanda, quindi non devono essere nuovamente digitati.
Anche la lista dei beneficiari è riprodotta in automatico e, se non è variata, non deve essere nuovamente compilata. Infine, gli allegati non devono essere prodotti.
CIG ordinaria: dichiarazione semplificata delle giornate
È stata introdotta anche un’ulteriore facilitazione per dichiarare le giornate di CIGO fruite sulle autorizzazioni con causali “COVID-19”.
La dichiarazione del fruito, in tal caso, non riguarderà tutte le CIGO pregresse ma unicamente le autorizzazioni con causali “COVID-19” sottoposte ai limiti della normativa emergenziale. In concreto, a consuntivo della CIGO richiesta, l’azienda può calcolare esattamente quanti giorni di integrazione salariale sono stati effettivamente fruiti. Dalla somma del numero dei giorni si risale al numero di settimane ancora residue da godere, che si potranno richiedere con una nuova domanda.
Per ottenere le settimane fruite, si divide il numero delle predette giornate per 5 o 6 a seconda dell’orario contrattuale prevalente in azienda.
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