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di Milani Roberto - 19 Febbraio 2018
CIGS 2018 e 2019 per riorganizzazione o crisi aziendale, ecco la circolare del Min. Lavoro per i casi di riorganizzazione o crisi aziendale. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, attraverso la circolare 2 del 2018, è intervenuto con nuove indicazioni operative legate ai criteri per l’accesso al trattamento di CIGS ai sensi dell’art. 22-bis del D.lgs 148/2015 (“Proroga del periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione o crisi aziendale”) introdotto dalla Legge di Bilancio del 2018.
È quindi prevista la possibilità di prorogare, nel limite delle risorse previste per il 2018 e il 2019, per 6 o 12 mesi la CIGS nelle imprese di rilevanza strategica con almeno 100 dipendenti.
Vediamo dunque brevemente le istruzioni ministeriali, per maggiori dettagli si rimanda al testo integrale della circolare.
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L’eventuale proroga della CIGS deve essere la prosecuzione di un trattamento già in corso o concluso nel 2017, intesa quindi come la continuazione delle azioni di risanamento avviate in precedenza.
A sostegno della domanda di CIGS, preliminarmente, è necessaria la stipula di un apposito accordo in sede governativa. L’onere finanziario del singolo intervento di proroga deve essere quantificato in sede di accordo sulla base delle modalità concordate di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa.
La proroga del periodo di CIGS, per riorganizzazione o crisi aziendale, deve inoltre sottostare a specifici requisiti. Le possibilità di proroga sono:
In caso di programma di crisi aziendale i requisiti necessari sono:
In caso invece di programma di riorganizzazione i requisiti necessari sono:
La domanda il trattamento di CIGS deve essere presentata in via telematica attraverso “cigsonline”, a cui non verranno applicate le disposizioni sul procedimento di cui all’art. 25 del D.Lgs 148/2015. Nel 2018, ma anche nel 2019, gli interventi verranno concessi entro il limite di spesa di 100 milioni di euro annui.
Fonte: Min. Lavoro