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CIGS per crisi aziendale 2018 – 2019 – 2020: circolare Ministero del Lavoro

Il Ministero del Lavoro rilascia la Circolare con le istruzioni in merito alle domande di autorizzazione di CIGS per crisi aziendale 2018 - 2019 - 2020


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di - 8 Ottobre 2018

Nei casi in cui un datore di lavoro ha chiuso l’attività produttiva è possibile autorizzare la CIGS per crisi aziendale per una durata di 12 mesi per il 2019 e 2020, a patto comunque che sussistano concrete prospettive di cessione dell’attività con conseguente riassorbimento occupazionale. Questa tipologia di intervento straordinario può essere altresì usato nei casi in cui è concreta la possibilità di reindustrializzare il sito produttivo; sarà comunque da usare insieme a specifici percorsi di politica attiva del lavoro a cura della della Regione interessata.

Con la Circolare n. 15 del 4 ottobre 2018, il Ministero del Lavoro recepisce il Decreto-Legge 109/2018 che introduce la possibilità del ricorso all’intervento dell’integrazione salariale straordinaria (CIGS) per quei lavoratori dipendenti da aziende in crisi aziendale. Vediamo quindi nel dettaglio quali sono le condizioni per l’autorizzazione alla CIGS e come fare per inviare l’istanza di accesso.

CIGS per crisi aziendale 2018 – 2019 – 2020: le nuove regole

Come già anticipato dal Ministro del Lavoro Luigi Di Maio, è stata reintrodotta la CIGS per eventi di cessazione attività. Infatti, grazie al D.L 28 settembre 2018, n. 109, a decorrere dal 29 settembre 2018, e per gli anni 2019 e 2020 il trattamento di integrazione salariale straordinaria per crisi aziendale può essere riconosciuto sino a 12 mesi.

Leggi anche: Il ritorno della CIGS per cessazione nelle aziende in crisi

L’intervento riguarda gli anni 2018, 2019 e 2020 ed è rivolto a quelle imprese, anche in procedura concorsuale, che abbiano cessato la propria attività produttiva e per le quali non si siano ancora concluse le procedure per il licenziamento di tutti i lavoratori, o che sia in fase di ultimazione.

È importante sottolineare che le nuove regole si applicano in deroga a quelle attualmente esistenti e disciplinati dagli art. 4 e 22 del D.lgs. n. 148/2015, previo accordo in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, anche in presenza della Regione interessata.

CIGS per aziende in cessazione: condizioni e requisiti

Considerato che la CIGS in trattazione è da intendersi come una specifica ipotesi di crisi aziendale, per accedervi occorre che l’impresa:

A seguito della cessazione dell’attività, l’impresa deve stipulare uno specifico accordo con le parti sociali presso il MLPS; all’accordo possono partecipare anche il MISE e la Regione interessata.

L’accordo deve contenere:

Integrazione salariale straordinaria: presentazione delle domande

La stipula dell’accordo dell’impresa è seguita dalla presentazione dell’istanza telematica alla Direzione Generale Ammortizzatori sociali e formazione, divisione IV presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tramite lo strumento denominato CIGS online.

Non bisogna dimenticare di allegare alla domanda:

Circolare MLPS n. 15 del 4 ottobre 2018

Alleghiamo infine la Circolare n. 15 del 4 ottobre 2018 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

  Circolare MLPS n. 15 del 4 ottobre 2018 (1,9 MiB, 779 hits)

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Tags: Cassa integrazioneMinistero del lavoro