CIGS per imprese in crisi: misura prorogata anche per il 2020

Il Ministero del Lavoro recepisce la novità introdotta dal c.d. ”Decretone”, che estende la CIGS per imprese in crisi fino al 2020


Ampliato l’orizzonte temporale della CIGS in favore delle imprese in crisi che hanno una forte rilevanza, sia economica che strategica a livello nazionale e regionale. Infatti è stato prorogato, di un’ulteriore anno, fino al 2020, la possibilità di accedere all’intervento straordinario di integrazione salariale. La novità deriva dall’art. 26-bis del D.L. n. 4/2019 (c.d. “Decretone), convertito in L. n. 26/2019, che ha apportato significative modifiche all’art- 22-bis del D.Lgs. n. 148/2015.

La notizia è giunta per mezzo della Circolare n. 6 del 3 aprile 2019, pubblicata sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

CIGS per imprese in crisi: novità “decretone”

Come anticipato, la recente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della L. n. 26/2019, di conversione del D.L. n. 4/2019, ha allungato di un’ulteriore anno l’intervento straordinario di integrazione salariale (CIGS). La novità legislativa si è inserita nel dettato normativo del decreto legislativo che riforma gli ammortizzatori sociali n costanza di rapporto di lavoro.

In particolare, all’art. 22-bis del D.Lgs. n. 148/2015 le parole “Per gli anni 2018 e 2019” sono state sostituite con le seguenti “Per gli anni 2018, 2019 e 2020”, estendono quindi la CIGS di un anno. A tal fine, il legislatore ha dedicato risorse finanziarie pari a 50 milioni di euro. Agli oneri derivanti si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’art. 18, co. 1, lett. a), del D.L. n. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 2/2009.

Cassa Integrazione straordinaria per imprese in crisi, proroga al 2020

La proroga fino al 2020 riguarda esclusivamente le imprese che abbiano una rilevanza economica strategica anche a livello regionale. Inoltre è necessario che presentino rilevanti problematiche occupazionali con esuberi significativi nel contesto territoriale. La durata massima è sempre quella ordinaria di 12 mesi.

L’accesso è garantito previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la presenza della Regione interessata, o delle Regioni interessate nel caso di imprese con unità produttive coinvolte ubicate in due o più Regioni.

Al riguardo è richiesto che:

  • il programma di riorganizzazione aziendale sia caratterizzato da investimenti complessi non attuabili nel limite temporale di durata di 24 mesi;
  • il programma di riorganizzazione aziendale presenti piani di recupero occupazionale per la ricollocazione delle risorse umane e azioni di riqualificazione non attuabili nel predetto limite.

Infine, il documento di prassi specifica anche i casi in cui è possibile derogare agli ordinari limiti temporali, ossia:

  • in caso di crisi aziendale, può essere concessa la proroga di CIGS sino al limite massimo di sei mesi, qualora il piano di risanamento presenti interventi correttivi complessi volti a garantire la continuazione dell’attività aziendale e la salvaguardia occupazionale, non attuabili nel limite temporale di durata di dodici mesi;
  • in caso di causale di contratto di solidarietà, può essere concessa la proroga di CIGS sino al limite massimo di 12 mesi, qualora permanga, in tutto o in parte, l’esubero di personale già dichiarato nell’accordo.

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