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Home»Leggi, normativa e prassi»CIGS per imprese in crisi: misura prorogata anche per il 2020

CIGS per imprese in crisi: misura prorogata anche per il 2020

Daniele Bonaddio5 Aprile 20193 Mins Read
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Il Ministero del Lavoro recepisce la novità introdotta dal c.d. ”Decretone”, che estende la CIGS per imprese in crisi fino al 2020

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ministero del lavoro

Ampliato l’orizzonte temporale della CIGS in favore delle imprese in crisi che hanno una forte rilevanza, sia economica che strategica a livello nazionale e regionale. Infatti è stato prorogato, di un’ulteriore anno, fino al 2020, la possibilità di accedere all’intervento straordinario di integrazione salariale. La novità deriva dall’art. 26-bis del D.L. n. 4/2019 (c.d. “Decretone), convertito in L. n. 26/2019, che ha apportato significative modifiche all’art- 22-bis del D.Lgs. n. 148/2015.

La notizia è giunta per mezzo della Circolare n. 6 del 3 aprile 2019, pubblicata sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

CIGS per imprese in crisi: novità “decretone”

Come anticipato, la recente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della L. n. 26/2019, di conversione del D.L. n. 4/2019, ha allungato di un’ulteriore anno l’intervento straordinario di integrazione salariale (CIGS). La novità legislativa si è inserita nel dettato normativo del decreto legislativo che riforma gli ammortizzatori sociali n costanza di rapporto di lavoro.

In particolare, all’art. 22-bis del D.Lgs. n. 148/2015 le parole “Per gli anni 2018 e 2019” sono state sostituite con le seguenti “Per gli anni 2018, 2019 e 2020”, estendono quindi la CIGS di un anno. A tal fine, il legislatore ha dedicato risorse finanziarie pari a 50 milioni di euro. Agli oneri derivanti si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’art. 18, co. 1, lett. a), del D.L. n. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 2/2009.

Cassa Integrazione straordinaria per imprese in crisi, proroga al 2020

La proroga fino al 2020 riguarda esclusivamente le imprese che abbiano una rilevanza economica strategica anche a livello regionale. Inoltre è necessario che presentino rilevanti problematiche occupazionali con esuberi significativi nel contesto territoriale. La durata massima è sempre quella ordinaria di 12 mesi.

L’accesso è garantito previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la presenza della Regione interessata, o delle Regioni interessate nel caso di imprese con unità produttive coinvolte ubicate in due o più Regioni.

Al riguardo è richiesto che:

  • il programma di riorganizzazione aziendale sia caratterizzato da investimenti complessi non attuabili nel limite temporale di durata di 24 mesi;
  • il programma di riorganizzazione aziendale presenti piani di recupero occupazionale per la ricollocazione delle risorse umane e azioni di riqualificazione non attuabili nel predetto limite.

Infine, il documento di prassi specifica anche i casi in cui è possibile derogare agli ordinari limiti temporali, ossia:

  • in caso di crisi aziendale, può essere concessa la proroga di CIGS sino al limite massimo di sei mesi, qualora il piano di risanamento presenti interventi correttivi complessi volti a garantire la continuazione dell’attività aziendale e la salvaguardia occupazionale, non attuabili nel limite temporale di durata di dodici mesi;
  • in caso di causale di contratto di solidarietà, può essere concessa la proroga di CIGS sino al limite massimo di 12 mesi, qualora permanga, in tutto o in parte, l’esubero di personale già dichiarato nell’accordo.

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