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Circolare Inps sul prepensionamento dipendenti pubblici

Chiarimenti INPS sul prepensionamento dei dipendenti pubblici a seguito di circolare del Ministro della Funzione pubblica


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di - 27 Maggio 2014

Con il messaggio nr. 4832 dello scorso 21 maggio, l’INPS fornisce chiarimenti sulla procedura per il prepensionamento dei dipendenti pubblici a seguito della circolare nr. 4/2014 del Ministro della Funzione pubblica,  con la quale si forniscono alle PA, gli indirizzi applicativi sul ricorso all’istituto del cosiddetto “prepensionamento”.

Leggi anche: la circolare sul prepensionamento dei dipendenti pubblici

Come ricorderete, con il D.L. 101/2013 in materia di Pubblica Amministrazione e pubblico impiego, si è ampliata la platea dei destinatari dei prepensionamenti per posizioni soprannumerarie (articolo 2, comma 11 lettera a) del DL 95/2012, nel senso di ricomprendere tutte le amministrazione pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2 del Dlgs. n. 165/2001 e s.m.i.(quali, a titolo esemplificativo, le regioni i comuni, le provincie, le comunità montane, le aziende sanitarie locali) purché si trovino in situazioni di eccedenza dichiarata per ragioni funzionali o finanziarie dell’amministrazione.

Certificazione del diritto

Una volta individuate le posizioni soprannumerarie in base a quanto disciplinato dalla Circolare n. 4/2014, l’Amministrazione deve chiedere alla sede Inps, la certificazione del diritto a pensione e la relativa decorrenza.

La certificazione del diritto deve essere richiesta in tutti i casi di prepensionamento, ossia nei casi in cui, in virtù dell’esubero individuato, l’accesso al pensionamento è consentito con i requisiti vigenti anteriormente all’entrata in vigore del DL 201/2011, convertito nella legge n. 214/2011, e a condizione che la decorrenza del trattamento pensionistico sia entro il 31 dicembre 2016.

Al riguardo, precisa il messaggio “per rispettare la data di decorrenza del 31 dicembre 2016, il diritto con il c.d. sistema delle quote deve tener conto del regime delle decorrenze di cui alla legge 122/2010 (12 mesi di finestra mobile) laddove nell’ipotesi del raggiungimento della massima anzianità contributiva di 40 anni (rectius 39 anni, 11 mesi e 16 giorni) è necessario altresì considerare l’integrazione introdotta dalla legge n. 111/2011 (posticipo della finestra mobile di ulteriori 1, 2 o 3 mesi in relazione alla maturazione della massima anzianità contributiva rispettivamente nell’anno 2012, 2013 o 2014).

L’INPS provvederà al rilascio delle relative certificazioni nel termine di 30 giorni dall’invio degli elenchi del personale da parte delle Amministrazioni locali ovvero richiede, nel medesimo termine, agli Enti le informazioni utili per il completamento della posizione assicurativa degli interessati.

Le PA potranno inoltrare la richiesta di certificazione del diritto sistemando, contestualmente, la posizione assicurativa dell’iscritto attraverso l’utilizzo degli strumenti messi attualmente a disposizione dall’Istituto. Qualora le sedi INPS territorialmente competenti debbano richiedere alle Amministrazioni le informazioni necessarie per la certificazione, devono far presente nella richiesta che il lavoratore è interessato dal processo di spending review.

Una volta acquisiti tutti i dati necessari, l’ INPS rilascia la prescritta certificazione del diritto sulla base della quale l’Amministrazione può procedere, così come specificato nella Circolare n. 4/2014, alla risoluzione del rapporto di lavoro, tenendo conto del regime delle decorrenze.

La certificazione del diritto rilasciata dalle Sedi Inps assume valore meramente dichiarativo atteso che ricade nell’esclusiva competenza dell’Amministrazione l’individuazione delle condizioni prescritte per il riconoscimento delle posizioni eccedentarie o soprannumerarie, così come esplicitate nella Circolare n. 4, sulla base delle quali può essere riconosciuto il diritto al trattamento pensionistico in base ai requisiti vigenti anteriormente all’entrata in vigore del DL 201/2011.

A tal proposito, le PA sono tenute a trasmettere alle Sedi territoriali INPS, unitamente alla ordinaria documentazione necessaria per la liquidazione della pensione, la certificazione di conformità ai vincoli previsti dalla normativa vigente e agli obiettivi di riduzione di spesa perseguiti, debitamente sottoscritta dal vertice amministrativo o dal dirigente responsabile in ragione dell’assetto organizzativo dell’ente.

Qualora un’amministrazione locale abbia risolto il rapporto di lavoro in applicazione del DL 101/2013 precedentemente all’emanazione della Circolare n. 4/2014, è tenuta a rilasciare la certificazione di conformità anche per le delibere già assunte a conferma del rispetto delle condizioni prescritte dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione nella Circolare; anche in questa ipotesi la certificazione di conformità deve essere sottoscritta dal vertice amministrativo o dal dirigente responsabile in ragione dell’assetto organizzativo dell’ente.

Monitoraggio dei prepensionamenti

La Direzione Centrale Previdenza dell’Inps fornirà semestralmente al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il prescritto elenco delle amministrazioni che si sono  avvalse dell’istituto del prepensionamento anche al fine dell’esercizio dell’attività di controllo volta a verificare la corretta applicazione della normativa di riferimento.

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Categories: Leggi, normativa e prassi
Tags: pensione anticipataPubblico Impiego