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Home»Leggi, normativa e prassi»Collegato lavoro 2025, il Min. Lavoro riepiloga le misure e fornisce le prime indicazioni operative

Collegato lavoro 2025, il Min. Lavoro riepiloga le misure e fornisce le prime indicazioni operative

Antonio Maroscia29 Marzo 20254 Mins Read
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Il Ministero riepiloga le misure del Collegato lavoro 2025 e fornisce chiarimenti su somministrazione, lavoro agile e altro.

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Collegato Lavoro
Foto di Gerd Altmann da Pixabay

Con la circolare n. 6 del 27 marzo 2025, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali torna a fare il punto su alcune delle principali disposizioni introdotte dalla legge 13 dicembre 2024, n. 203, meglio conosciuta come “Collegato lavoro”. Si tratta di una circolare di carattere illustrativo, che non introduce nuove norme, ma chiarisce aspetti applicativi rilevanti per imprese, consulenti del lavoro e operatori del settore.

Il documento ministeriale fornisce infatti le prime indicazioni operative ufficiali, dopo l’entrata in vigore della legge lo scorso gennaio, su vari ambiti già noti ai nostri lettori: somministrazione, lavoro stagionale, periodo di prova nei contratti a termine, comunicazioni sul lavoro agile e dimissioni per fatti concludenti.

Ecco una panoramica sintetica dei principali contenuti della circolare.

Indice:
  • Somministrazione: stop alla deroga dei 24 mesi e nuove esclusioni dal limite del 30%
  • Lavoro stagionale: via libera alla definizione contrattuale
  • Periodo di prova proporzionato nei contratti a termine
  • Comunicazioni sul lavoro agile: 5 giorni per tutti i datori privati
  • Dimissioni per fatti concludenti: la procedura da seguire
  • Un utile vademecum per l’applicazione pratica
  • 📎 Allegato

Somministrazione: stop alla deroga dei 24 mesi e nuove esclusioni dal limite del 30%

Il Ministero conferma che, a partire dal 12 gennaio 2025, non è più possibile superare il limite dei 24 mesi per le missioni a termine dei lavoratori somministrati, nemmeno nel caso in cui il lavoratore sia assunto a tempo indeterminato dall’agenzia. Oltre questo limite, il rapporto si trasforma in automatico a tempo indeterminato presso l’utilizzatore.

La circolare precisa anche che, ai fini del conteggio dei 24 mesi, vanno considerati solo i periodi successivi all’entrata in vigore della legge. Restano esclusi dal tetto del 30% alcuni lavoratori, tra cui stagionali, over 50 e disoccupati da almeno sei mesi.

Lavoro stagionale: via libera alla definizione contrattuale

L’articolo 11 della legge ha fornito una norma di interpretazione autentica della disciplina sul lavoro stagionale, riconoscendo espressamente ai contratti collettivi (nazionali, territoriali o aziendali) la possibilità di individuare attività rientranti in questa categoria, anche oltre quelle previste dal D.P.R. 1525/1963. La circolare ribadisce che spetterà alla contrattazione specificare in concreto le caratteristiche delle attività qualificate come stagionali.

Periodo di prova proporzionato nei contratti a termine

Per i contratti a tempo determinato, la durata del periodo di prova deve essere proporzionata: un giorno effettivo ogni quindici giorni di contratto. Con limiti minimi e massimi ben precisi: non meno di due giorni, massimo quindici per contratti fino a sei mesi, massimo trenta per contratti fino a dodici mesi. Per contratti più lunghi, la proporzione si applica senza tetto massimo, salvo disposizioni migliorative nei contratti collettivi.

Comunicazioni sul lavoro agile: 5 giorni per tutti i datori privati

Un altro chiarimento importante riguarda il lavoro agile: la comunicazione di avvio, cessazione o modifica deve avvenire entro cinque giorni dall’evento (e non dalla data dell’accordo), come già previsto dal decreto ministeriale n. 149/2022. Nulla cambia invece per le pubbliche amministrazioni, che restano vincolate al termine del giorno 20 del mese successivo.

Dimissioni per fatti concludenti: la procedura da seguire

Infine, il Ministero illustra la nuova disciplina delle cosiddette dimissioni implicite, applicabile nei casi di assenza ingiustificata prolungata oltre 15 giorni (salvo diversa previsione nel CCNL). Il datore di lavoro, se intende considerare il rapporto risolto, deve darne comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro. La cessazione diventa effettiva solo dopo questo adempimento e non si applica se il lavoratore prova di non aver potuto giustificare l’assenza per causa di forza maggiore.

Un utile vademecum per l’applicazione pratica

La circolare n. 6/2025 non innova la disciplina già delineata dalla legge n. 203/2024, ma fornisce chiarimenti importanti per l’applicazione pratica delle disposizioni. Una guida utile per evitare errori, soprattutto nei casi più delicati come il superamento dei limiti nella somministrazione o la cessazione per assenza prolungata. Un documento da leggere con attenzione, anche alla luce delle responsabilità che ne derivano per i datori di lavoro.

📎 Allegato

Per chi desidera consultare il documento completo, rendiamo disponibile il testo integrale della Circolare n. 6 del 27 marzo 2025 del Ministero del Lavoro.

  Ministero del Lavoro, Circolare 6-2025 - Collegato Lavoro (328,1 KiB, 197 hits)

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