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Home»Leggi, normativa e prassi»Min. Lavoro: comunicazione telematica dell’Offerta di conciliazione

Min. Lavoro: comunicazione telematica dell’Offerta di conciliazione

Antonio Maroscia29 Maggio 20153 Mins Read
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A partire dal 1° giugno 2015 sarà obbligatorio comunicare telematicamente la cosiddetta Offerta di conciliazione introdotta dal Jobs Act

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Interpelli Ministero del Lavoro

Con nota prot. n. 2788 del 27 maggio 2015 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha reso operativa la comunicazione obbligatoria in caso di intervenuta conciliazione a posteriore di un licenziamento comminato ad un lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato a Tutele Crescenti.

In data 6 marzo 2015 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il decreto legislativo, attuativo della legge 10 dicembre 2014, n. 183, c.d. Jobs Act, in materia di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti.

Alle nuove assunzioni a tempo indeterminato, alle trasformazioni di un contratto da tempo determinato a tempo indeterminato o agli apprendisti passati in qualifica dalla data del 7 marzo 2015, ovvero dall’entrata in vigore della suddetta legge, si applicherà la disciplina di cui al nuovo decreto legislativo sul contratto a tutele crescenti.

Offerta di conciliazione

Il Jobs Act introduce un nuovo istituto di conciliazione per la risoluzione stragiudiziale delle controversie sui licenziamenti illegittimi, che consente al datore di lavoro di offrire una somma predeterminata e certa al lavoratore in cambio della rinuncia alla impugnazione del licenziamento, somma che per il lavoratore non rientra nel reddito imponibile ai fini fiscali.

Tale conciliazione deve avvenire in una delle sedi assistite di cui all’articolo 2113, comma 4 del Codice Civile ovvero presso le Commissioni di certificazione di cui all’articolo 82, comma 1 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (art. 6, co. 1).

Comunicazione telematica dell’offerta di conciliazione

La legge ha disposto che:

la comunicazione telematica di cessazione del rapporto di lavoro dev’essere integrata da una ulteriore comunicazione, da effettuarsi, da parte del datore di lavoro, entro sessantacinque giorni dalla cessazione del rapporto, nella quale dev’essere indicata l’avvenuta ovvero la non avvenuta conciliazione, di cui alla norma in commento.

Pertanto, il MInistero del Lavoro e delle Politiche Sociali comunica che, a partire dal 1° giugno 2015 nella sezione “ADEMPIMENTI” del portale cliclavoro (www.cliclavoro.gov.it) sarà disponibile una applicazione denominata “UNILAV_Conciliazione” attraverso la quale tutti i datori di lavoro potranno comunicare le informazioni relative al procedimento di conciliazione previsto dall’articolo 6 del citato decreto legislativo.

Per effettuare tale comunicazione i datori di lavoro dovranno registrarsi al portale cliclavoro e accedere all’applicazione inserendo il codice di comunicazione rilasciato al momento della comunicazione di cessazione. Questo dato serve ad collegare l’offerta di conciliazione al rapporto di lavoro cessato.

Sanzioni

Sempre il terzo comma dell’art.6 in questione prevede che l’omissione di detta comunicazione integrativa sia assoggettata alla stessa sanzione prevista per l’omissione della comunicazione, di cui al predetto art.4-bis, ovverosia con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 ad euro 500,00 per ogni lavoratore interessato.

  Nota Ministero del Lavoro Prot. 2788 (865,8 KiB, 999 hits)

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