Close Menu
Lavoro e Diritti
  • Lavoro
    • ABC Lavoro
    • Leggi, normativa e prassi
    • Sentenze Lavoro
    • Lavoro, concorsi e carriera
    • Pubblico Impiego
    • Impresa
  • Pensioni
  • Fisco
  • Welfare
  • Risorse
    • Guide
    • La Posta di Lavoro e Diritti
    • Blog, il Futuro del Lavoro
    • Video
    • Glossario

Lavoro e Diritti risponde gratuitamente ai tuoi dubbi su: lavoro, pensioni, fisco, welfare.

Lavoro e Diritti
  • Lavoro
    • ABC Lavoro
    • Leggi, normativa e prassi
    • Sentenze Lavoro
    • Lavoro, concorsi e carriera
    • Pubblico Impiego
    • Impresa
  • Pensioni
  • Fisco
  • Welfare
  • Risorse
    • Guide
    • La Posta di Lavoro e Diritti
    • Blog, il Futuro del Lavoro
    • Video
    • Glossario
Iscriviti
Lavoro e Diritti
Iscriviti
Lavoro e Diritti » Leggi, normativa e prassi » Conciliazione vita-lavoro: il punto del Ministero

Conciliazione vita-lavoro: il punto del Ministero

Antonio MarosciaAntonio Maroscia7 Agosto 2015
Condividi Facebook WhatsApp Telegram Twitter LinkedIn Email

Il punto del Ministero del Lavoro sulle novità sulla conciliazione vita-lavoro introdotte dal Decreto n. 80/2015​ in attuazione del Jobs Act

>> Vai al Canale WhatsApp di Lavoro e Diritti

Correttivo Jobs Act
Correttivo Jobs Act
Google News Icon Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Con una nota del 5 agosto pubblicata sul proprio portale, il Ministero del Lavoro fa il punto della situazione in merito alle novità sulla Conciliazione vita-lavoro introdotte dal Decreto Legislativo 15 giugno 2015 n.80 in attuazione della delega prevista dalla Legge n.183/2014 c.d. Jobs Act per facilitare la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro.

Si tratta, a detta del Ministero, di un intervento di rivisitazione della normativa già esistente, in particolare sul T.U. in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, con l’obiettivo di ampliare il campo di applicazione delle norme esistenti ai soggetti sinora esclusi, come ad esempio i lavoratori autonomi e parasubordinati in linea con le più recenti pronunce della Corte Costituzionale.

Sono, inoltre, stati previsti incentivi per l’attivazione di misure volte a favorire la conciliazione all’interno dei luoghi di lavoro da parte della contrattazione collettiva di secondo livello, la cui definizione circa le concrete modalità di funzionamento è rimessa ad un successivo decreto ministeriale.

Le novità sulla conciliazione vita-lavoro introdotte dal Decreto n. 80/2015​

1. Le modifiche sul testo unico della maternità e paternità: il Decreto Legislativo n.151/2001 dopo il 25 giugno 2015

– l’astensione obbligatoria non goduta a causa di parto prematuro potrà essere fruita dalla lavoratrice madre dopo la nascita del bambino, anche nel caso in cui ciò comporti il superamento dei cinque mesi previsti (nuovo articolo 16 del D. Lgs. n.151/2001);

– il congedo parentale (c.d. astensione facoltativa) potrà essere richiesto fino al compimento del dodicesimo anno di vita del bambino (nuovo articolo 32, comma 1), lì dove la precedente norma prevedeva la soglia dell’ottavo anno;

– la scelta tra fruizione giornaliera o oraria del congedo parentale è ora consentita al lavoratore, anche in mancanza di una specifica disciplina dettata dalla contrattazione collettiva di qualsiasi livello (nuovo articolo 32, comma 1 ter);

– sono ridotti i tempi di comunicazione per la scelta della modalità di fruizione del congedo parentale: il datore di lavoro dovrà essere informato con un preavviso di almeno cinque giorni (non più quindici), ridotti a due qualora si richieda la fruizione ad ore (nuovo articolo 32, comma 3);

– il limite entro il quale il congedo parentale dà diritto a una indennità pari al 30% della retribuzione è elevato ai primi 6 anni di vita del bambino (anziché ai primi 3 anni). Dai 6 ai 12 anni il congedo non è retribuito, ad eccezione dei lavoratori con redditi particolarmente bassi (pari a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria – per l’anno 2015 Euro 16.327,68), per i quali l’indennità del 30% è prevista fino all’ottavo anno del bambino (nuovo articolo 34, commi 1 e 3).

– è possibile sospendere il congedo di maternità in caso di ricovero del bambino, a condizione che la lavoratrice presenti un certificato medico che attesti l’idoneità alla ripresa dell’attività (articolo 16 bis);

– l’indennità di maternità è corrisposta anche alle lavoratrici licenziate per colpa grave integrante giusta causa di risoluzione del rapporto di lavoro (nuovo articolo 24, comma 1).

Continua a leggere sul sito del Ministero del Lavoro: www.lavoro.gov.it

Potrebbe interessarti:

  • Ticket licenziamento 2026: cos’è, quando è dovuto e importi aggiornati
Google News Icon Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI
Dott. Antonio Maroscia - Consulente del Lavoro ✔
  • Website
  • LinkedIn

Consulente del Lavoro iscritto al n. 238 dell'albo provinciale di Campobasso [Link all'albo di categoria], fondatore e direttore di Lavoro e Diritti. Laurea in Economia Aziendale conseguita presso l'Università degli Studi di Teramo. Iscritto nell'elenco speciale dell'Albo dei Giornalisti del Molise. Da quasi venti anni mi occupo di gestione del personale soprattutto per aziende medio piccole e per i più disparati settori. Negli anni mi sono specializzato anche in Previdenza e Welfare, aiutando e informando migliaia di lavoratori attraverso il sito e i canali social collegati.


Conciliazione lavoro famiglia jobs act Maternità
Sullo stesso argomento

Ticket licenziamento 2026: cos’è, quando è dovuto e importi aggiornati

Lavoro e Diritti risponde gratuitamente ai tuoi dubbi su: lavoro, pensioni, fisco, welfare.

Logo Lavoro e Diritti Bianco
  • Chi Siamo
  • Contatti
  • Redazione
  • Collabora
Facebook YouTube WhatsApp LinkedIn Telegram TikTok Instagram X (Twitter)
© 2026 Lavoro e Diritti
Testata giornalistica registrata al Tribunale di Larino al n° 511 del 4 agosto 2018
P. IVA 01669200709
  • Privacy Policy
  • Cookie
  • Archivio
  • Mappa del Sito

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.