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di Antonio Maroscia - 29 Luglio 2013
Con Messaggio numero 12129 del 26/07/2013 l’Inps ha fornito le istruzioni sul congedo obbligatorio e congedo facoltativo del padre lavoratore (cosiddetto congedo papà) nei casi di pagamento diretto da parte dell’istituto.
La legge 92/2012 ha istituito, per il padre lavoratore dipendente, un congedo obbligatorio e un congedo facoltativo, alternativo al congedo di maternità della madre, da fruire entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio, con diritto a un’indennità, pari al 100 % della retribuzione, corrisposta dal Datore di Lavoro secondo le modalità stabilite dal d. lgs 151/2001 per l’erogazione dell’indennità di maternità.
L’indennità di cui sopra sarà invece corrisposta direttamente dall’Inps in tutti i casi in cui le disposizioni vigenti prevedono il pagamento diretto dell’indennità di maternità, vale a dire per:
L’Inps comunica quindi che e strutture territoriali dell’Inps e i patronati, per il tempo necessario all’Istituto per creare il servizio telematico specifico, sono tenuti ad accettare le domande dei lavoratori appartenenti alle categorie sopra indicate, presentate con il modello Mod. Cong. Padre COD. SR136 che alleghiamo per semplicità in fondo all’articolo.
La Sede territoriale dell’Inps che riceve la domanda per competenza deve effettuare l’istruttoria verificando la sussistenza dei requisiti e liquidando la prestazione mediante la procedura “Pagamenti vari”.
L’indennità è pari al 100% della retribuzione giornaliera, che l’Inps calcola sulla base delle disposizioni già in uso per i pagamenti diretti di congedo di maternità.