Il Ministero del lavoro, con interpello nr.10/2013, fornisce chiarimenti in merito alla disciplina del congedo per cure riconosciuto in favore dei lavoratori mutilati ed invalidi civili previsto dall’art. 7 del d.lgs. nr. 119/2011.
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Nell’interpello avanzato dall’Ordine dei consulenti del lavoro, si chiede al Ministero se, l’indennità prevista in caso di fruizione dei congedi per invalidi debba essere posta a carico del datore di lavoro ovvero dell’INPS, in quanto computata secondo il regime economico delle assenze per malattia.
Inoltre, si chiede se sia possibile considerare, per la fruizione frazionata dei permessi di cui sopra, le giornate di assenza dal lavoro come unico episodio morboso di carattere continuativo ai fini della corretta determinazione del trattamento economico corrispondente.
L’art. 7 del d.lgs. nr. 119/2011, stabilisce che, fermo restando quanto previsto dall’art. 3, comma 42, L. n. 537/1993 e successive modificazioni – che abroga le disposizioni in materia di congedo straordinario per cure termali dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni – i lavoratori mutilati ed invalidi civili ai quali sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% possono fruire, nel corso di ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a 30 giorni.
Il suddetto congedo non rientra nel periodo di comporto ed è concesso dal datore di lavoro a seguito di domanda del dipendente interessato accompagnata da idonea documentazione comprovante la necessità delle cure connesse alla specifica infermità invalidante.
Al riguardo, l’art. 7 ha stabilito che durante la fruizione del congedo “il dipendente ha diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia”.
L’interpello richiama alcune sentenze della Cassazione con le quali si riconosce la sussistenza di un nesso eziologico tra l’assenza del lavoratore e la presenza di uno stato patologico in atto, quest’ultimo subordinato al relativo accertamento da parte di un medico della struttura sanitaria pubblica ritenendo, pertanto, che l’assenza per la fruizione del congedo fosse riconducibile all’ipotesi di malattia ex art. 2110 c.c., con conseguente diritto al corrispondente trattamento economico (Cass. civ., sez. lav., n. 3500/1984; Cass. civ., sez. lav., n. 827/1991).
Proprio per questi motivi, conclude l’interpello,”si ritiene che il recepimento normativo del suddetto orientamento giurisprudenziale, in virtù del quale l’indennità per congedo per cure va calcolata secondo il regime economico delle assenze per malattia, afferisce esclusivamente al meccanismo del computo dell’indennità, la quale comunque continua ad essere sostenuta dal datore di lavoro e non dall’Istituto previdenziale.
In merito al secondo quesito, appare possibile intendere la fruizione frazionata dei permessi come un solo episodio morboso di carattere continuativo, ai fini della corretta determinazione del trattamento economico corrispondente, in quanto connesso alla medesima infermità invalidante riconosciuta”.