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di Antonio Maroscia - 18 Novembre 2013
Con Circolare 159 del 15 novembre 2013 l’INPS torna sul congedo straordinario spettante al familiare o affine convivente del disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti aventi diritto.
La Corte costituzionale con sentenza n. 203 del 3 luglio 2013 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità nella parte in cui elenca i soggetti legittimati a fruire del congedo straordinario, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona disabile in situazione di gravità.
In particolare non è costituzionale l’elenco dei parenti ed affini in quanto non include il parente o l’affine entro il terzo grado convivente della persona in situazione di disabilità grave.
Alla luce della sentenza in oggetto, il congedo straordinario può essere riconosciuto al familiare o affine entro il terzo grado convivente del disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla norma, secondo il seguente ordine di priorità:
Ai fini dell’individuazione delle “patologie invalidanti”, l’INPS ritiene corretto prendere a riferimento quelle, a carattere permanente, indicate dall’art. 2, comma 1, lettera d), numeri 1, 2 e 3 del Decreto Interministeriale n. 278 del 21 luglio 2000.
Infine l’Istituto ribadisce che il requisito della “convivenza” sarà accertato d’ufficio previa indicazione da parte dell’interessato degli elementi indispensabili per il reperimento dei dati inerenti la residenza anagrafica, ovvero l’eventuale dimora temporanea, ove diversa dalla dimora abituale (residenza) del dipendente o del disabile.
La domanda di congedo straordinario deve essere effettuata esclusivamente in modalità telematica, attraverso i consueti canali: