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Home»Leggi, normativa e prassi»Contratti di solidarietà accompagnati da CIGS: recupero sgravi INPS

Contratti di solidarietà accompagnati da CIGS: recupero sgravi INPS

Daniele Bonaddio18 Agosto 20203 Mins Read
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L’INPS detta le istruzioni per il recupero degli sgravi INPS per quanto riguarda i contratti di solidarietà difensivi accompagnati da CIGS

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Riduzione contributiva INPS forfettari

Via libera per la fruizione dello sgravio contributivo ex art. 6 del D.L. n. 510/1996, connesso ai contratti di solidarietà difensivi accompagnati da CIGS, con le risorse residue stanziate per gli anni 2014, 2015 e 2016.

Per poter applicare lo sgravio contributivo, l’azienda interessata è tenuta a produrre la documentazione necessaria, consistente nell’esibizione del decreto direttoriale di ammissione al beneficio. La Struttura territoriale INPS competente, verificati i presupposti per il riconoscimento della riduzione contributiva, provvederà ad attribuire alla posizione aziendale il codice di autorizzazione “1W”. Tale codice ha il significato di:

  • “Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà accompagnati da CIGS, ammessa alla fruizione delle riduzioni contributive ex DL 510/1996 e ss.mm.ii. ai sensi del D.I. 27 settembre 2017, n. 2”.

A darne notizia è l’INPS, con la circolare n. 92 del 5 agosto 2020. Nel documento di prassi si illustrano le modalità per il recupero degli sgravi contributivi collegati alle somme residuate rispetto agli stanziamenti del 2014, del 2015 e del 2016.

Contratti di solidarietà accompagnati da CIGS: sgravi contributivi

L’art. 6, co. 4 del D.L. n. 510/1996 prevede per i datori di lavoro che stipulino un contratto di solidarietà, per un periodo non superiore ai 24 mesi, una riduzione dell’ammontare della contribuzione previdenziale ed assistenziale dovuta per i lavoratori interessati da una diminuzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%.

L’ammontare della riduzione è del 25% ed è elevata al 30% per le aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento CE n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988. Nel caso in cui l’accordo disponga una riduzione dell’orario superiore al 30%, la predetta misura è elevata, rispettivamente, al 35% ed al 40%.

Modalità di recupero dello sgravio contributivo 2014

Ai fini operativi, per esporre nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti, per l’anno 2014, le aziende interessate valorizzano all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:

  • nell’elemento <CausaleACredito>, bisogna inserire il codice causale già in uso “L930”, avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 1 del DL 30 ottobre 1984, n.726 (L.863/1984) anno 2014”;
  • nell’elemento <ImportoACredito>, occorre indicare il relativo importo.

Modalità di recupero dello sgravio contributivo 2015

Le aziende interessate dai provvedimenti ministeriali di autorizzazione, per esporre nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, nell’anno 2015, valorizzeranno all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:

  • nell’elemento <CausaleACredito>, inseriranno il già previsto codice causale “L932”, avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 1 del DL 30 ottobre 1984, n.726 (L.863/1984) anno 2015”;
  • nell’elemento <ImportoACredito>, indicheranno il relativo importo.

Modalità di recupero dello sgravio contributivo 2016

Infine, per l’anno 2016, per esporre nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, le aziende interessate valorizzeranno all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:

  • nell’elemento <CausaleACredito>, inseriranno il già previsto codice causale “L988”, avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 1 del DL 30 ottobre 1984, n.726 (L.863/1984) anno 2016”;
  • nell’elemento <ImportoACredito>, indicheranno il relativo importo.

Diversamente, le aziende che hanno diritto al beneficio e che hanno sospeso o cessato l’attività, ai fini della fruizione dello sgravio spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig).

Per concludere, specifica l’INPS, le operazioni di conguaglio devono avvenire entro il 16 novembre 2020.

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