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Contributi INPS 2016 per artigiani e commercianti

Con la Circolare numero 15 del 29 gennaio 2016 l'INPS rende noti importi e aliquote dei contributi INPS 2016 per artigiani e commercianti.


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di - 1 Febbraio 2016

Con la Circolare numero 15 del 29 gennaio 2016 l’INPS rende noti importi e aliquote dei contributi INPS 2016 per artigiani e commercianti.

Dal 1 gennaio 2012, le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell’INPS sono incrementate di 1,3 punti percentuali e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24 per cento.

In base a quanto detto sopra le aliquote per il calcolo dei contributi INPS 2016 per artigiani e commercianti, per l’anno 2016, sono pari alla misura del 23,10 %.

Resta invariata anche per il 2016 la riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto.

Inoltre per i coadiuvanti e i coadiutori di età inferiore a ventuno anni, continuano ad applicarsi le agevolazioni stabilite dall’art. 1, comma 2, della legge 2 agosto 1990, n. 233 ovvero si avrà la riduzione contributiva al 20,10 % (artigiani) e 20,19% (commercianti) applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni.

Contributi INPS 2016 per artigiani e commercianti

IVS sul minimale di reddito

L’ISTAT ha comunicato, nella misura del -0,1 %, la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, tra il periodo gennaio 2014-dicembre 2014 ed il periodo gennaio 2015-dicembre 2015. Tuttavia la Legge di Stabilità 2016 ha stabilito che la variazione della contribuzione INPS non può essere inferiore a ZERO e in caso contrario rimane invariata rispetto all’anno precedente. Pertanto le aliquote contributive risultano determinate come segue:

Artigiani Commercianti
titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni 23,10 % 23,19 %
coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni 20,10 % 20,19 %

 

In caso di riduzione per i coadiuvanti e i coadiutori di età inferiore a ventuno anni, il contributo calcolato sul reddito “minimale” risulta così suddiviso:

Artigiani Commercianti
titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni 3.599,03 (3.591,59 IVS + 7,44 maternità)

 

3.613,02 (3.605,58 IVS + 7,44 maternità)
coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni 3.132,59 (3.125,15 IVS + 7,44 maternità) 3.146,58 (3.139,14  IVS + 7,44 maternità)

 

Per i periodi inferiori all’anno solare, il contributo sul “minimale” rapportato a mese risulta pari a:

Artigiani Commercianti
titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni 299,92 (299,30 IVS + 0,62 maternità) 301,09 (300,47  IVS +0,62 maternità)
coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni 261,05 (260,43 IVS + 0,62 maternità) 262,22 (261,60  IVS + 0,62 maternità)

 

Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale

Il contributo per l’anno 2016 è dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa (circolare n. 102 del 12 gennaio 2003) prodotti nel 2015 per la quota eccedente il predetto minimale di €15.548,00 annui in base alle citate aliquote e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all’importo di € 46.123,00.

Per i redditi superiori a € 46.123,00 annui resta confermato l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale, disposto dall’art. 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438.

Le aliquote contributive, pertanto, risultano determinate come segue:

scaglione di reddito Artigiani Commercianti
titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni fino a 46.123,00 23,10 % 23,19 %
da 46.123,00 24,10 % 24,19 %
coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni fino a 46.123,00 20,10 % 20,19 %
da 46.123,00 21,10 % 21,19 %

 

Massimale imponibile di reddito annuo.

Il contributo previdenziale massimo dovuto per l’IVS risulta come segue:

lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995
Artigiani Commercianti
titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni 18.064,92 (46.123,00*23,10% +30.749,00*24,10%) 18.134,10 (46.123,00*23,19 % +30.749,00*24,19%)
 

coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni

15.758,76 (46.123,00*20,10% +30.749,00*21,10%) 15.827,94 (46.123,00*20,19% +30.749,00 *21,19%)

 

Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva
Artigiani Commercianti
titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni 23.716,85 (46.123,00*23,10% +54.201,00*24,10%) 23.807,14 (46.123,00*23,19 % +54.201,00*24,19%)
 

coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni

20.707,13 (46.123,00*20,10% +54.201,00*21,10%) 20.797,42 (46.123,00*20,19% +54.201,00*21,19%)

 

Termini e modalità di versamento dei contributi INPS 2016 per artigiani e commercianti

I contributi INPS 2016 per artigiani e commercianti devono essere versati tramite F24, alle seguenti scadenze:

  Circolare numero 15 del 29-01-2016 (100,0 KiB, 2.393 hits)

Fonte: INPS

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Categories: Leggi, normativa e prassi
Tags: Contributi previdenzialiINPSlavoro autonomo