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Home»Leggi, normativa e prassi»Contributi INPS sospesi per covid: prima rata prorogata al 31 gennaio

Contributi INPS sospesi per covid: prima rata prorogata al 31 gennaio

Daniele Bonaddio15 Gennaio 20214 Mins Read
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La scadenza della ripresa dei pagamenti dei contributi sospesi causa Covid-19 è stata prorogata 31 gennaio 2021.

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Sospensione contributi INPS

Con il messaggio 102 del 13 gennaio l’INPS recepisce la proroga al 31 gennaio del termine di pagamento della prima rata dei contributi previdenziali INPS sospesi a causa del Covid-19. Si tratta, in particolare, del restante 50% delle somme dovute, mediante rateizzazione fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo.

In precedenza, il versamento della prima rata doveva essere effettuato entro il 18 gennaio, primo giorno utile dopo il 16 che cade di sabato. Ora, considerata la situazione emergenziale in corso, è stato comunicato che il pagamento della prima rata potrà essere effettuato appunto entro il prossimo 31 gennaio. Si rammenta, al riguardo, che il predetto termine cade di domenica, pertanto la scadenza slitta al giorno successivo, ossia al 1° febbraio 2021.

Ecco i dettagli.

Indice:
  • Contributi INPS sospesi per Covid: ripresa dei versamenti
  • Quando si dovranno pagare i contributi
  • Chi riguarda la proroga
  • Messaggio INPS numero 102 del 13 gennaio 2021

Contributi INPS sospesi per Covid: ripresa dei versamenti

Come noto, a causa delle norme emergenziali, il Governo ha deciso di sospendere il versamento dei contributi INPS.

Nello specifico, è stato previsto che il versamento potesse avvenire:

  • in unica soluzione, entro il 16 settembre 2020;
  • mediante rateizzazione in quattro rate mensili, a partire dal 16 settembre 2020.

Successivamente, l’art. 97 del D.L. n. 104/2020 (cd. “Decreto Agosto”) ha introdotto un’ulteriore modalità di rateizzazione dei versamenti sospesi. In particolare è stata prevista la possibilità per il contribuente di versare:

  • il 50% delle somme oggetto di sospensione, in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili entro il 31 dicembre 2020;
  • il restante 50% delle somme dovute mediante rateizzazione fino ad un massimo di 24 rate mensili con prima rata da versare entro il 16 gennaio 2021. In ogni caso, il contribuente ha la possibilità di effettuare il pagamento in unica soluzione anche della restante parte delle somme dovute.

Quando si dovranno pagare i contributi

Tuttavia, considerato il perdurare della situazione di emergenza, il versamento della prima rata del restante 50% può essere versato entro il 31 gennaio 2021.

A tal proposito, l’importo minimo di ognuna delle 24 rate non può essere inferiore a 50 euro. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, comporterà la decadenza dalla rateizzazione e sull’importo residuo saranno dovuti, con decorrenza 16 settembre 2020, gli interessi legali.

Laddove il debito residuo non venga regolarizzato, l’INPS procederà al trasferimento del credito all’Agente della Riscossione, con la formazione dell’Avviso di Addebito con valore di titolo esecutivo.

Chi riguarda la proroga

Le aziende con dipendenti possono effettuare il versamento delle ulteriori 24 rate mensili di pari importo, tramite modello “F24”. Nello specifico, deve essere compilata la “Sezione INPS”, utilizzando il codice contributo “DSOS” ed esponendo la matricola dell’azienda seguita dallo stesso codice utilizzato per la rilevazione del credito.

Per il versamento delle rate gli artigiani e commercianti possono continuare ad utilizzare l’apposita codeline visualizzabile nel “Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti” alla sezione” Posizione assicurativa – Dilazioni: “Mod. F24 Covid19”. In questa sezione è possibile scaricare anche il relativo modello “F24” precompilato.

Infine le aziende con i codici di autorizzazione relativi alle sospensioni da Covid-19 devono continuare ad utilizzare la codeline comunicata per il pagamento delle rate del primo 50% dell’importo.

I codici di autorizzazione interessati dal presente messaggio sono:

  • 7H – “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 D.L. n. 9/2020, art. 5”;
  • 7L – “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui all’art. 61 comma 2 del D.L. 18/2020”;
  • 7Q – “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 18/2020, art. 62 comma 2”.

Messaggio INPS numero 102 del 13 gennaio 2021

Di seguito il testo del messaggio INPS in oggetto.

  INPS, messaggio 102 del 13 gennaio 2021 (85,3 KiB, 419 hits)

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