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Contribuzione agevolata INPS per Artigiani e Commercianti 2016

Istruzioni sulla contribuzione agevolata INPS per artigiani e commercianti e adesione al regime forfettario


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di - 23 Febbraio 2016

Il 19 febbraio 2016 l’INPS ha emanato la circolare n. 35 con la quale fornisce le istruzioni riguardo alla contribuzione agevolata INPS per artigiani e commercianti 2016, ovvero in regime forfettario, introdotta dalla Legge di Stabilità 2015 e prorogata con modifiche dalla Legge di Stabilità 2016.

Con la legge 28 dicembre 2015, n. 208 ovvero la Legge di Stabilità 2016 è stata riformulata la disposizione, relativa alla contribuzione agevolata INPS per artigiani e commercianti ed alle modalità di accredito per il diritto alle agevolazioni contributive.

Nella circolare 35 l’INPS fornisce istruzioni:

Per quanto non previsto dalla questa circolare, l’INPS rinvia alla Circolare n. 29 del 2015 ed al messaggio n. 1035 del 2015.

Leggi anche: INPS: regime contributivo agevolato per artigiani e commercianti

Contribuzione agevolata INPS per Artigiani e Commercianti, Circolare numero 35/2016

Soggetti interessati e relativi calcoli

I soggetti interessati continuano ad essere gli artigiani e i commercianti così come individuati dalla Legge di Stabilità 2015 (soggetti aderenti al c.d. regime forfettario) e come da elenco riformulato dalla Legge di Stabilità 2016, la quale ha aggiunto ulteriori specificazioni in merito ai requisiti richiesti per accedere al regime fiscale agevolato e poter optare, di conseguenza, per il regime previdenziale de quo.

Anche per il 2016 l’adesione al regime forfettario agevolato ha carattere opzionale ed è accessibile esclusivamente a domanda dell’interessato da effettuare in via telematica entro e non oltre il 28 febbraio 2016.

Analogamente a quanto previsto in precedenza, inoltre, ai fini della determinazione della contribuzione dovuta alle gestioni artigiani e commercianti, ai sensi dell’art. 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, la base imponibile è costituita dal reddito forfetario individuato ai fini fiscali.

La novità rispetto al regime precedente consiste nel fatto che la contribuzione dovuta, sia quella sul reddito entro il minimale, sia quella sul reddito eventualmente eccedente, viene ridotta del 35%.

Quindi ai fini dell’accredito della contribuzione versata nel caso in cui l’ammontare dei contributi versati risulti inferiore al normale importo della contribuzione dovuta sul minimale di reddito, verrà accreditato un numero di mesi proporzionale a quanto versato.

Esclusione dai benefici previsti per particolari categorie

Sono esclusi dalla contribuzione agevolata:

Uscita dal regime agevolato

L’uscita dal regime agevolato si può verificare in tre ipotesi:

Modalità e termini di adesione al regime contributivo agevolato

L’accesso al regime previdenziale agevolato avviene sulla base di apposita dichiarazione che il contribuente deve presentare telematicamente all’INPS.

Link: Circolare INPS numero 35 del 19-02-2016

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Categories: Leggi, normativa e prassi
Tags: INPSlavoro autonomolegge di stabilità 2016Regime Forfettario