Con la circolare numero 29 del 10 febbraio l’INPS ha rilasciato i primi chiarimenti circa la gestione previdenziale degli artigiani e dei commercianti aderenti al nuovo regime dei minimi 2015 e al regime contributivo agevolato, introdotti dalla legge di stabilità 2015.
La legge 23 dicembre 2014, n. 190, ovvero la legge di stabilità 2015, all’art. 1, commi 76-84, ha introdotto un regime contributivo agevolato per i soggetti che possiedono i requisiti e si trovano nelle condizioni previste ai precedenti commi 54 ss., ossia i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che applicano il regime forfetario o nuovo regime dei minimi 2015.
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Soggetti interessati, calcolo e accredito della contribuzione dovuta
I destinatari del regime contributivo agevolato sono i soggetti di cui al comma 54 della Legge di Stabilità 2015, esercenti attività d’impresa, quindi, nel caso specifico, gli interessati alla presente circolare sono gli obbligati all’iscrizione alla gestione INPS Artigiani e Commercianti.
Questi soggetti, ove abbiano aderito al regime fiscale agevolato, possono scegliere anche di beneficiare delle agevolazioni di carattere previdenziale.
Il regime agevolato, ha carattere opzionale ed è accessibile esclusivamente a domanda da presentare telematicamente all’INPS. Prevede che la contribuzione dovuta alle gestioni artigiani e commercianti avvenga in percentuale rispetto al reddito forfetario, come definito dall’Agenzia delle Entrate, senza applicazione del livello minimo imponibile. Pertanto il contribuente non è obbligato a versare la c.d. quota fissa ed i versamenti saranno effettuati in acconto e a saldo, alle scadenze previste per le somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
Inoltre, prosegue l’INPS, alle scadenze previste per il pagamento degli acconti, i soggetti obbligati provvederanno anche al versamento della contribuzione di maternità, che è pari ad € 7,44 annui e che verrà corrisposta in due rate uguali pari ad € 3,72.
Per quanto riguarda l’accreditamento dei contributi, utili ai fini della pensione, questi avverranno in proporzione a quanto versato. Quindi, se la contribuzione non agevolata equivale a 12 mesi di contributi versati, nel caso di versamento di un contributo agevolato, e quindi inferiore a quello corrispondente al minimale (valido per la contribuzione non agevolata), i mesi accreditati saranno proporzionalmente ridotti.
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Esclusione dai benefici previsti per particolari categorie
Sono esclusi dalla contribuzione agevolata:
- i soggetti titolari di trattamento pensionistico presso le gestioni Inps e con più di 65 anni di età, che intendono avvalersi del regime agevolato, non potranno contestualmente beneficiare della riduzione contributiva del 50% prevista dalla citata disposizione;
- i collaboratori familiari di età inferiore ai 21 anni, che prestano attività nell’ambito di imprese che aderiscono al regime agevolato, l’applicazione della riduzione contributiva di tre punti percentuali prevista dall’art. 1, comma 2 della legge 2 agosto 1990, n. 233.
Modalità e termini di adesione al regime contributivo agevolato
L’accesso al regime previdenziale agevolato avviene sulla base di apposita dichiarazione che il contribuente deve presentare telematicamente all’INPS.
- Soggetti già esercenti attività d’impresa: I soggetti già esercenti attività d’impresa alla data del 1/1/2015, devono compilare, entro il 28 febbraio dell’anno in cui intendono aderire, il modello telematico appositamente predisposto all’interno del Cassetto per Artigiani e Commercianti al seguente indirizzo internet: www.inps.it – Servizi Online – Elenco di tutti i servizi – Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti – Sezione Domande telematizzate: Regime agevolato ex. Art.1, commi 76-84 L. 190/2014 – Adesione.
- I titolari di imprese di nuova costituzione: I soggetti che intraprendono una nuova attività d’impresa dal 1° gennaio 2015 e presumono di essere in possesso dei requisiti richiesti, devono presentare la suddetta domanda telematica con la massima tempestività rispetto alla data di ricezione della delibera di avvenuta iscrizione alla gestione previdenziale. Sarà poi l’INPS a gestire la pratica e i versamenti F24 in base alla data di ricezione della domanda.
Modalità di uscita dal regime agevolato e relativa decorrenza
Il regime previdenziale agevolato cessa di avere effetto a decorrere dall’anno successivo rispetto a quello nel quale sono venuti meno i requisiti stabiliti per l’accesso.
L’uscita dal regime agevolato si può verificare, pertanto, in tre ipotesi:
- venir meno dei requisiti che hanno consentito l’applicazione del beneficio;
- scelta del contribuente, a prescindere da qualsivoglia motivazione, di abbandonare il regime agevolato;
- comunicazione all’Istituto da parte dell’Agenzia delle Entrate in ordine al fatto che il contribuente non ha mai aderito al regime fiscale agevolato, oppure non ha mai avuto i requisiti per aderire.
Nei primi due casi il regime ordinario verrà ripristinato dal 1° gennaio dell’anno successivo alla presentazione della dichiarazione di perdita dei requisiti o della domanda di uscita. Con successivo messaggio verrà comunicato il rilascio dell’applicazione per la dichiarazione di recesso dal regime agevolato, da compilarsi online tramite accesso al Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti. Nel terzo caso il regime ordinario verrà imposto retroattivamente, con la stessa decorrenza che era stata fissata per il regime agevolato.
Per maggiori informazioni consigliamo la lettura della Circolare in cui sono presenti anche i relativi allegati.
Link: Circolare INPS numero 29 del 10-02-2015
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